Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13227 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18983/2016 R.G. proposto da:

N.A. – c.f. (OMISSIS) – NO.AN. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al ricorso per regolamento di competenza dall’avvocato Lorenzo

Baseggio ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Montevideo,

n. 21, presso lo studio dell’avvocato Stefania Pistacchi;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA s.p.a. – c.f. (OMISSIS) – in persona

del Dott. S.C. giusta procura del 12.5.2014 per notar

Z. di Siena, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale

in calce alla scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.,

dall’avvocato Riccardo Zanotti ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’avvocato Simone

Ciccotti;

– resistente –

e

B.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Arezzo, alla via Trento e Trieste, n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Lorenzo Lorenzoni, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art.

47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

avverso la sentenza non definitiva n. 862/2016 del tribunale di

Livorno;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto rigettarsi

il ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 31.1.2014 N.A. ed An. citavano a comparire innanzi al Tribunale di Livorno B.G..

Esponevano che con scrittura autenticata in data 10.2.2011 avevano promesso di acquistare ed il convenuto aveva promesso di alienare taluni immobili di sua proprietà ubicati nel territorio dei comuni di (OMISSIS); che il prezzo era stato pattuito in Euro 680.000,00 ed alla stipula del preliminare avevano versato la somma di Euro 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; che entro la data – 10.2.2014 – fissata per la stipula del definitivo il convenuto, benchè sollecitato, non aveva inteso farvi luogo.

Chiedevano che l’adito giudice pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c., atta a trasferir loro la proprietà dei beni compromessi in vendita.

Spiegava intervento volontario la “Banca Monte dei Paschi di Siena” s.p.a.. Deduceva di esser creditrice del convenuto per la somma di Euro 564.025,40. Chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia nei suoi confronti per simulazione, in via subordinata, che fosse dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’intera vicenda traslativa, quale eventualmente destinata ad attuarsi e mediante la scrittura autenticata in data 10.2.2011 e mediante l’emananda pronuncia ex art. 2932 c.c..

Si costituiva B.G..

Eccepiva, in via preliminare, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande spiegate dalla interventrice, poichè già azionate nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1281/2012 R.G., pendente dinanzi al medesimo tribunale di Livorno.

Con sentenza non definitiva n. 862/2016 il tribunale di Livorno rigettava l’eccezione di litispendenza e differiva alla statuizione definitiva la regolamentazione delle spese.

Esplicitava il tribunale che, “pur sussistendo tra i due giudizi un’identità dal lato soggettivo, non può tuttavia ritenersi sussistente la piena coincidenza delle domande formulate da M.P.S. nel presente procedimento e quelle dalla stessa proposte nella causa n. 1281/2012 R.G.” (così sentenza impugnata, pag. 4), causa definita con sentenza n. 1439/2015 di parziale accoglimento delle esperite domande e gravata da appello pendente innanzi alla corte di Firenze.

Esplicitava segnatamente che la “Banca M.P.S.” con l’atto di volontario intervento nel successivo giudizio – iscritto al n. 646/2014 R.G. – aveva ampliato il thema decidendum, giacchè aveva esperito in via principale domanda di simulazione ed in via subordinata domanda ex art. 2901 c.c., anche con riferimento all’eventuale pronuncia ex art. 2932 c.c..

Avverso tale sentenza N.A. ed An. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza; hanno chiesto, in totale riforma della sentenza non definitiva n. 862/2016 del tribunale di Livorno, accertare e dichiarare la parziale identità delle domande svolte dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena” nei procedimenti pendenti innanzi al tribunale di Livorno ed iscritti al n. 1281/2012 R.G. ed al n. 646/2014 R.G., dichiarare conseguentemente l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla stessa banca nel procedimento iscritto al n. 646/2014 R.G. per violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1 e disporne per l’effetto l’estromissione dal giudizio; il tutto con il favore delle spese.

La “Banca Monte dei Paschi di Siena” s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.

Giovanbattista Baldi del pari ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto accogliersi il ricorso per regolamento di competenza con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2. B.G. parimenti ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità i ricorrenti deducono che, contrariamente all’assunto del giudice a quo, “nessun ampliamento del thema decidendum (…) è stato effettuato da parte di M.P.S.” (così ricorso, pag. 6); che le domande dalla “Banca M.P.S.” esperite con l’atto di volontario intervento nel giudizio iscritto al n. 646/2014 R.G. “sono (…) – seppure in parte – identiche a quelle che la banca aveva proposto nel procedimento pendente dinanzi allo stesso Tribunale con R.G. 1218/2012” (così ricorso, pag. 6); che “le due cause non solo hanno il medesimo petitum, ma anche la stessa causa petendi” (così ricorso, pag. 7).

Deducono ulteriormente che l’asserito ampliamento del thema decidendum, pur ad ammetterlo, “non può tuttavia legittimare la riproposizione di domande già svolte in altro giudizio” (così ricorso, pag. 8).

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

Ed invero nel giudizio iscritto al n. 1281/2012 R.G. “Banca Monte dei Paschi di Siena” ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia per simulazione ex art. 1414 c.c. e segg., ovvero, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto di concessione d’ipoteca volontaria in data 4.8.2008 e del preliminare in data 10.2.2011.

Viceversa con l’atto di intervento volontario nel giudizio iscritto al n. 646/2014 R.G. “Banca M.P.S.” ha indiscutibilmente dilatato il thema decidendum, giacchè ha sollecitato la declaratoria di nullità o d’inefficacia nei suoi confronti per simulazione ovvero, in subordine, la declaratoria d’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., con riferimento all’intera vicenda traslativa, quale eventualmente destinata a compiersi sia mediante il preliminare del 10.2.2011 sia mediante l’emananda pronuncia ex art. 2932 c.c..

Ebbene, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del “petitum”, inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di “causa petendi”, ossia del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. sez. un. 31.7.2014, n. 17443), va condiviso il dictum del giudice a quo e recepito il rilievo finale del Pubblico Ministero a tenor del quale “devesi, conclusivamente, predicarsi, l’insussistenza nel caso di specie di quell’identità di cause richiesta per la configurazione della litispendenza” (rilievo significativamente ancorato all’insegnamento n. 15791 del 24.6.2013 di questa Corte, in virtù del quale nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., novellati dalla L. n. 353 del 1990, si ha un’inammissibile domanda nuova nel caso in cui l’attore, dopo aver chiesto, nell’atto introduttivo, l’accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di “petitum” e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare a “Banca Monte dei Paschi di Siena” le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

In dipendenza dell’assoluta identità delle posizioni assunte dai ricorrenti e da B.G. si giustifica, tra costoro, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 26.7.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; condanna in solido i ricorrenti, N.A. ed No.An., a rimborsare alla resistente, “Banca Monte dei Paschi di Siena” s.p.a., le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura pari al 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente le spese del presente giudizio nel rapporto tra N.A. ed No.An., da un lato, e B.G., dall’altro; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA