Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13227 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21007-2014 r.g. proposto da:

Comune di Catanzaro, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo

studio dell’avvocato Mirigliani Raffaele, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Bordino Bernardo, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

G.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 80,

presso lo studio dell’avvocato Garcea Annalisa, rappresentato e

difeso dall’avvocato Garcea Raimondo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del Comune di Catanzaro avverso la sentenza emessa in data 15 maggio 2007 dal Tribunale di Catanzaro, condannando pertanto l’appellato al pagamento, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. per la mancata voltura della licenza amministrativa per l’esercizio del commercio, della somma di Euro 488.067, oltre interessi, in favore del Fallimento della predetta società.

2. La sentenza, pubblicata l’11 marzo 2014, è stata impugnata dal Comune di Catanzaro con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Prima di esporre ed esaminare i motivi del ricorrente, va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.

E’ stato depositato in data 24.12.2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Bernardo Bordino, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia, sottoscritto anche dal sindaco del Comune di Catanzaro.

Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione del Fallimento alla rinuncia.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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