Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13226 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 31/05/2010), n.13226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI CORVARO – S.

STEFANO (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale

rappresentante p.t. T.F., considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PITONI LAURA giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), F.S. in qualità

di erede di F.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA I. NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato

BERNETTI MARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati ROMANI GUIDO,

CASCIANI GIUSEPPE, il primo giusta delega a margine del

controricorso, il secondo giusta delega a margine della comparsa di

intervento volontario;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3533/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 26/4/2005, depositata il

28/07/2005, R.G.N. 3533/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato LAURA PITONI; udito l’Avvocato GIUSEPPE CASCIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“L’Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali di Corsaro S. Stefano conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Rieti, C.M. e F.N. ed esponeva quanto segue:

– in data 10 ottobre 1999 i convenuti avevano notificato ad essa attrice atto di precetto valendosi della lett. C clausola 2^ del verbale di conciliazione giudiziale n. (OMISSIS) del pretore del Lavoro di Rieti intimando il pagamento della complessiva somma di L. 233.452.240, (ovvero della diversa somma di L. 233.542.240 indicata nello stesso atto di precetto), oltre rivalutazione ed interessi legali e spese di esecuzione;

– la transazione, formalizzata nel verbale di conciliazione, doveva ritenersi nulla atteso che la Delib. dell’Ente pubblico n. 2 del 1990, in forza della quale era stata stipulata, era viziata da nullità per i seguenti profili:

1) violazione degli artt. 284 – 288 TU. L.C.P. per omessa determinazione della copertura finanziaria a fronte dell’impegno di spese assunto;

2) omissione del controllo da parte del CO.RE.CO;

3) omissione del visto di esecutorietà susseguente ex art. 296 T.U.L.C.F. trattandosi di atto negoziale;

4) indeterminatezza della sorte precettata, essendo quest’ultima indicata ora in L. 233.452.240 ora in L. 233.542.240;

5) inesistenza di un unico rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e i signori C. e F..

Chiedeva quindi al Tribunale adito, previa riunione del procedimento con quello promosso dall’attrice nei confronti del F. e del C., di dichiarare la nullità della transazione consacrata nel verbale di conciliazione della pretura di Rieti n. (OMISSIS) oggetto di causa.

Nella contumacia dei convenuti, con sentenza n. 872 emessa il 13 novembre 2001 e notificata il 23 febbraio 2002, il Tribunale adito dichiarava la nullità del titolo esecutivo costituito dalla conciliazione giudiziale del pretore del Lavoro di Rieti del 30 gennaio 1990, n. 1 e condannava, in solido, C.M. e F.N. al rimborso delle spese processuali in favore dell’Amministrazione Separata dei Beni civici Frazionali di Corvaro Stefano.

Proponevano appello C.M. e N.F., con atto notificato il 22 marzo 2002, chiedendo alla corte, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva l’appellata e chiedeva il rigetto dell’appello.

All’udienza del 7 dicembre 2004 la causa era trattenuta in decisione decorsi i termini di cui all’art. 190 c.p.c.”.

Con sentenza 26.4 – 28.7.2005, la Corte d’Appello di Roma decideva come segue.

“…in accoglimento dell’appello proposto da C.M. e F.N. avverso la sentenza n. 872 emessa dal Tribunale di Rieti il 13 novembre 2001 e in riforma dell’impugnata sentenza respinge l’opposizione proposta dall’Amministrazione separata dei Beni civici Frazionali di Corsaro S. Stefano e condanna l’appellata al rimborso, in favore degli appellanti, delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessive Euro 4.650,00 di cui Euro 3.300,00 per onorari, Euro 1.200,00 per competenze ed Euro 150,00 per spese.”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S STEFANO. Hanno resistito con controricorso C.M. e F. N..

F.S. ha depositato “Comparsa di intervento volontario…”.

L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S. STEFANO ha depositato memoria.

All’udienza del giorno 8.4.09, questa Corte, su conforme richiesta del P.G. e sentite le parti, preso atto che nella causa R.G.n. 22909/06 il ricorso era stato notificato ai procuratori di F. N. dopo il decesso di quest’ultimo, avvenuto successivamente alla sentenza impugnata, disponeva il rinnovo della notifica de ricorso agli eredi dello stesso F., entro 90 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza medesima; e rinviava la causa a nuovo ruolo.

L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S. STEFANO notificava tempestivamente il ricorso a F.E., F.G., F.A., Fr.Ad., F. A., F.L., F.S., quali eredi di F.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non va disposta la riunione dell’impugnazione in esame ai ricorsi n. 24119/04 + 26823/04 (le cause in questione hanno subito rinvii, tra l’altro, per trattazione alla stessa udienza; ma non sono state mai riunite), in quanto:

-A) certamente trattasi di questione di riunione non obbligatoria ma facoltativa, dato che le sentenze impugnate sono diverse;

-B) dette due decisioni sono solo parzialmente connesse.

I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S. STEFANO, con il primo motivo, denuncia “OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO EX ART. 360 C.P.C., N. 5”, esponendo doglianze che possono essere riassunte nel modo seguente. Se si considera che la sentenza del Tribunale di Rieti dichiarava la nullità del contratto di transazione formalizzato nel verbale di conciliazione per essere giuridicamente inesistente o, comunque, assolutamente inefficace la manifestazione di volontà con la quale l’Amministrazione Separata dava luogo al contratto stipulato in forma di verbale di conciliazione giudiziale, è agevole rilevare come la motivazione con la quale tale decisione di merito è stata, dalla Corte di Appello, integralmente riformata, è motivazione del tutto inadeguata o, meglio, meramente apparente. Identiche sono le premesse argomentative ed identici gli assunti in punto di diritto delle due sentenze (872/01 Tribunale di Rieti, 3533/05 Corte di Appello di Roma): la sentenza della Corte di Appello, sulla base di tali premesse e di tali assunti, si limita, però, semplicemente – per di più con i macroscopici errori terminologici e concettuali (il riferimento al “Giudice dell’esecuzione”, il riferimento al non meglio precisato e identificato “Giudice del merito”) – a trarre la conclusione che non sarebbe consentito al Giudice adito ex art. 615 c.p.c. di sindacare la validità o meno e l’efficacia del contratto consacrato nel verbale di conciliazione giudiziale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA ALTRO PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO EX ART 360 C.P.C., N. 5” esponendo censure da sintetizzare come segue. Con la sentenza n. 872/2001 il Tribunale di Rieti dichiara la nullità del titolo esecutivo “conciliazione giudiziale” 1/1990 del Pretore del lavoro di Rieti assumendo che, previo sindacato meramente incidentale sugli atti e provvedimenti amministrativi presupposti (sindacato comunque consentito al Giudice civile ex art. 5 L.A.C.A), l’atto di transazione risultava invalido, e dunque nullo, per essere del tutto mancato (non essendo addirittura mai stata neppure inviata la delibera di approvazione dell’atto di transazione al competente CORECO), quell’atto “di controllo, tramite il quale sarebbe potuto emergere il difetto della puntuale indicazione della copertura finanziaria (genericamente menzionata nel corpo della delibera)”. La sentenza del Tribunale di Rieti aveva pronunciato, accogliendola, su una domanda avente ad oggetto, per usare gli stessi termini che si leggono nella sentenza della Corte di Appello 3533/05 “impugnazione dell’accordo sottostante alla sottoscrizione del verbale di conciliazione che conserva la sua natura negoziale “. La Corte di Appello assume che sussistano limiti al potere di cognizione di un fantomatico “Giudice dell’esecuzione” e ammette che quella pronuncia di validità/invalidità possa essere resa soltanto da un parimenti fantomatico ed imprecisato “Giudice di merito”; arriva poi ad escludere l’ammissibilità stessa di una declaratoria di nullità del contratto di transazione impugnato;

disattendendo in termini del tutto arbitrari ed immotivati il principio di diritto enunciato ed applicato dal Giudice di prime cure.

L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S. STEFANO, con il terzo motivo, denuncia “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO EX ART 360 C.P.C., N. 3 – ERRONEA ED ILLEGITTIMA INTERPRETAZIONE DELL’ESTENSIONE E DEI LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE CIVILE ORDINARIO IN TEMA DI VIZI DEI CONTRATTI STEPULATI DALLA P.A.” esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. La Corte di Appello ha, di fatto, creato e dato applicazione ad un principio di diritto – l’insindacabilità da parte del Giudice Civile ordinario dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione e che siano dinanzi allo stesso Giudice impugnati deducendone la nullità ovvero l’annullabilità ovvero l’inefficacia ovvero ancora deducendo vizi relativi al processo di formazione della volontà dell’Ente pubblico – che è un principio di diritto estraneo al nostro ordinamento positivo, informato dal principio, esattamente opposto, che vuole i contratti stipulati dalla P.A. suscettivi di impugnazione davanti al Giudice civile ordinario per motivi di nullità ovvero annullabilità ovvero inefficacia ovvero ancora per vizi invalidanti relativi al processo di formazione della volontà dell’Ente pubblico. Quesito di diritto:

dica la Suprema Corte se il Giudice civile ordinario, e in particolare il Giudice investito di una opposizione ex art. 615 c.p.c. con la quale è impugnato il contratto stipulato dalla P.A. in forma di titolo esecutivo (verbale di conciliazione giudiziale), possa o meno conoscere e pronunciare sulla nullità ovvero sulla annullabilità del contratto stesso per i motivi dedotti dalla parte opponente, e in particolare dalla stessa P.A., e dica altresì la Suprema Corte se tra detti motivi possono ricomprendersi i vizi attinenti al processo di formazione della volontà dell’Ente pubblico.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “NULLITA’ DELLA SENTENZA EX ART 360 C.P.C., N. 4 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO (ART. 112 C.P.C.) – VIZIO DI INFRAPETIZIONE” esponendo censure da sintetizzare nel modo seguente. Alla stregua delle domande ed eccezioni svolte dalle parti, la Corte di Appello, quand’anche per avventura avesse ritenuto legittima e fondata la domanda degli appellanti di riforma della sentenza del Tribunale di Rieti n. 872/01, per poter rendere la decisione effettivamente e definitivamente resa nel merito della lite avrebbe comunque dovuto esaminare e respingere, capo per capo e punto per punto, tutte le ulteriori domande e tutti gli ulteriori profili di censura ed impugnazione del verbale di conciliazione giudiziale 1/90 dalla stessa Amministrazione Separata formalizzate con la propria opposizione, non esaminate perchè ritenute assorbite dal Giudice di prime cure, ma integralmente devolute alla cognizione della Corte di Appello, per la denegata ipotesi dell’accoglimento del gravame avversario, in quanto tenute ferme e riproposte ex art. 346 c.p.c..

Quesito di diritto: dica la S.C. se, allorquando il Giudice di primo grado abbia pronunciato, accogliendola, su una soltanto delle domande proposte in via progressivamente gradata da una delle parti in causa – parte che, a fronte dell’appello, avverso la sentenza resa, proposto dalla controparte, abbia espressamente riproposto e tenuto ferme ex art. 346 c.p.c. le domande svolte in primo grado e non esaminate perchè assorbite – la Corte d’Appello sia o meno tenuta, in virtù del principio di cui all’art. 112 c.p.c., per addivenire ad una decisione definitiva, a conoscere e decidere anche di tutte le domande non esaminate, perchè ritenute assorbite dal Giudice di prime cure, ma riproposte e tenute ferme dalla parte interessata.

(la parte ricorrente ripropone poi detti motivi).

Le doglianze sopra riassunte debbono ritenersi inammissibili per le seguenti ragioni.

Verbale di conciliazione, delibere, bilanci (ed atti vari dei due gradi di merito; anche se di natura strettamente processuale) citati dalla parte ricorrente, proprio in quanto (direttamente od indirettamente) posti a base (imprescindibile) di tutte le censure sopra citate (e delle ulteriori non riportate per brevità), in base al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbero dovuto (mentre ciò non è adeguatamente avvenuto) essere ritualmente riportati (tutti, ed in tutto il loro contenuto comunque attinente alle questioni controverse) nel ricorso.

Infatti, come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre: Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009), ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per Cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di risultanze processuali che asserisce decisive, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico il contenuto delle risultanze medesime, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative; inoltre l’indicazione predetta, non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte;

ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente le risultanze (ed in particolare, tra l’altro, la loro decisività) in questione, deve consistere (quando è necessario, come nella fattispecie) nella puntuale e conforme citazione di tutto il contenuto rilevante delle medesime.

Una volta assodato quanto sopra, pure le censure strettamente in diritto (in quanto comunque poggianti necessariamente pure sul contenuto di detti documenti) vengono a trovarsi prive di base.

Il ricorso va dunque respinto.

La particolare complessità in fatto ed in diritto delle problematiche oggetto del giudizio autorizzano a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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