Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13226 del 27/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17869-2014 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

170, presso lo studio dell’avvocato M.B. anche

difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

nonchè contro

DITTA S.P. S.R.L., FALLIMENTO ITALPETROLI SPA,

DI ITALPETROLI I SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3096/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MAURO MORELLI;

udito l’Avvocato GIOVANNI TORTORICI;

udito l’Avvocato ALBERTO SACRA per delega;

udito l’Avvocato GIANFRANCO ROMEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28.5.2013 n. 3096 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la impugnazione proposta da L.R. e da ITALPETROLI – I, confermando la decisione di prime cure che aveva dichiarato improcedibile ai sensi della L. Fall., art. 51(ante riforma) la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del Fallimento ITALPETROLI s.p.a. ed improponibile, ai sensi della L. Fall., art. 38, la analoga domanda di condanna proposta per “mala gestio” dei beni acquisiti alla massa fallimentare (sette impianti di distribuzione carburante), nei confronti del curatore revocato – M.B..

La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo del gravame principale, fondato sul passaggio in giudicato di una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni emessa nei confronti del Fallimento, ritenendo che il separato giudizio dovesse proporsi avanti gli organi della procedura concorsuale, ed ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (concernente la responsabilità per mala gestio del curatore) in quanto investiva una solo delle plurime autonome “rationes decidendi” del rigetto della domanda risarcitoria.

La Corte d’appello, rilevando la insussistenza di fatti integrati una condotta illecita di natura extracontrattuale, rigettava inoltre il motivo del gravame principale rivolto ad impugnare la statuizione della decisione di prime cure che aveva rigettato analoga domanda risarcitoria proposta nei confronti di P.S., acquirente all’asta fallimentare di uno degli impianti di distribuzione. Ed ancora rigettava il motivo di gravame volto a contestare il rilevato difetto di legittimazione attiva di ITALPETROLI – I srl, in difetto di allegazione di fatti attributivi della titolarità dei diritti controversi.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con quattro motivi per violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

Resistono con separati controricorsi Fallimento ITALPETROLI s.p.a., M.B., SEPA s.r.l., quale conferitaria della ditta individuale P.S., in persona del rapp.te legale P.C., R.O. (n.q. di erede di P. S.), quest’ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

M. e L. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza di appello per violazione del giudicato formale ex art. 324 c.p.c., formatosi sul capo della sentenza del Tribunale di Roma in data 7.7.1995 n. 9846 che aveva pronunciato la condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti del Fallimento, con conseguente intangibilità della “competenza” del Giudice ordinario. Sostiene il ricorrente che la eccezione formulata dalla Curatela della improcedibilità della domanda era stata disattesa anche dalla successiva sentenza della Corte “appello di Roma in data 5.7.2004 n. 3106, emessa a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza di appello 31.3.1998 n. 1030, disposto da questa Corte di legittimità con sentenza in data 19.7.2000 n. 9460.

Il motivo è palesemente infondato.

Occorre rilevare che la sentenza di questa Corte n. 9460/2000 si è limitata soltanto a cassare la decisione di appello con la quale era stata dichiarata la inammissibilità delle domande di condanna alla restituzione dei beni in quanto da proporsi ai sensi della L. Fall., art. 103. Accogliendo il motivo di ricorso concernente il vizio logico di motivazione, la SC ha rilevato che il Giudice di appello aveva omesso di esternare le ragioni per le quali i beni costituti dai diversi impianti di distribuzione dovevano considerarsi come bene mobile integrante una “universitas” – azienda, con conseguente assoggettamento della domanda restitutoria alla disciplina processuale fallimentare, piuttosto che come separati elementi beni immobili, per i quali la L. Fall., art. 24, riservava al Giudice ordinario la cognizione delle azioni reali immobiliari. La successiva sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3106/2004 confermava la decisione di prime cure, ritenendo che gli impianti di distribuzione di carburante non fossero destinati all’esercizio di una medesima attività commerciale e quindi in quanto singoli beni immobili la domanda di rilascio dei medesimi fosse stata correttamente proposta avanti il Giudice ordinario.

Tanto esclude la formazione di un giudicato su un inesistente accertamento implicito non della competenza ma del rito applicabile alla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del Fallimento: appare evidente, infatti, come la soluzione alternativa indicata dalla SC, in dipendenza dall’accertamento in fatto della esistenza o meno di un complesso di beni destinato all’esercizio unitario della impresa e alla conseguente qualificazione di tale complesso come “bene mobile” ovvero come “bene immobile”, fosse certamente rilevante ai fini della questione della applicabilità della L. Fall., art. 103, alla azione restitutoria, ma lasciasse del tutto impregiudicata la individuazione dell’organo giurisdizionale da investire con la domanda risarcitoria (che non è oggetto di esame nella sentenza della SC), atteso che alcun dilemma sulla scelta del rito applicabile veniva a porsi per la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni, in quanto la relativa pronuncia non è da ritenersi ostativa alla norma della L. Fall., art. 52, volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale, a garanzia del principio della “par candido creditorum”. La sentenza di condanna generica è diretta, infatti, al riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo, e non ha, pertanto, ad oggetto la individuazione di un credito suscettibile di essere azionato esecutivamente nei confronti della società fallita, con la conseguenza che tale domanda resta insensibile alla dichiarazione del fallimento del convenuto, sottraendosi tanto alla cognizione del Giudice fallimentare definita dalla L. Fall., art. 24, quanto alle disposizioni dettate dall’art. 95 della legge stessa in tema di verificazione dei crediti. Diversamente la dichiarazione di fallimento del debitore osta a che il separato giudizio sul “quantum” possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, ed impone che il credito stesso venga insinuato e quantificato nella procedura concorsuale, in sede di formazione e verificazione dello stato passivo (cfr. Corte case. Sez. 1, Sentenza n. 1005 del 03/03/1980;

id. Sez. 1, Sentenza n. 3294 del 03/05/1988).

Inconferenti appaiono i richiami contenuti nel ricorso a taluni precedenti di questa Corte che ricollegano l’intangibilità della giurisdizione implicitamente riconosciuta dalla pronuncia di condanna generica, o che rilevano la infrazionabilità in plurime distinte domande delle richieste risarcitorie attinenti alle singole voci di danno: nella specie, infatti, non viene in questione l’applicazione del criterio di riparto fondato sulla natura dell’interesse sostanziale del quale si chiede la tutela, mentre appare del tutto inconferente il principio di infrazionabilità della tutela processuale del credito, essendo la richiesta di condanna generica espressamente consentita dall’art. 278 c.p.c. e dunque sottratta alla fattispecie dell’abuso del diritto processuale cui si oppone il principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria.

Il Giudice di appello si è attenuto agli indicati principi e la sentenza impugnata va, pertanto, esente dai vizi denunciati con il motivo in esame.

Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione della L. Fall., art. 24, sostenendosi che la cognizione del Giudice ordinario in ordine alle predette domande di condanna trovava fondamento nella insorgenza post-fallimentare dell’obbligo restitutorio delle somme incassate dalla Curatela fallimentare dalla gestione dei distributori di carburante, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma in data 7.7.1995.

Premesso che neppure viene allegato il contenuto della sentenza del Tribunale romano che risulta, peraltro, integralmente riformata dalla Corte di appello con sentenza in data 313.1998 n. 1030, cassata con rinvio, da questaCorte, con sentenza 19.7.2000 n. 9460 (dalla lettura della motivazione del sentenza della SC risulta che la domanda restitutoria che aveva esaminato il Tribunale concerneva il rilascio di sette distributori di carburante e non delle somme incassate dalla gestione di detti beni) e quindi confermata nel giudizio di rinvio dalla sentenza della Corte d’appello romana n. 3106/2004, osserva il Collegio che la censura, diretta ad ipotizzare la esistenza di un “credito restitutorio di somme” verso la massa (dalla dichiarazione di fallimento, fino al 21.7.2004), il cui accertamento – secondo la tesi del ricorrente – si sottrarrebbe alla verifica concorsuale, beneficiando dell’accertamento e della liquidazione in “prededuzione”, deve ritenersi inammissibile.

Da un lato, non è stato individuato dal ricorrente alcun titolo giuridico (non è indicata la causa negoziale della restituzione delle somme – che pare il Fallimento abbia incassato dai corrispettivi dei contratti di affitto degli impianti di distruzione carburante – e cioè se trattasi di obbligo derivante da rapporto gestorio, ovvero da ingiustificato arricchimento, o da altro titolo negoziale) idoneo a giustificare una obbligazione di restituzione delle somme derivanti dalla gestione del Fallimento (non assolvendo a tal fine il richiamo in nota 17 del ricorso di alcune massime giurisprudenziali), nè essendo esplicitata la ragione che assisterebbe l’accertamento e la liquidazione del credito in prededuzione, anzichè attraverso il concorso formale, non considerando peraltro che i crediti prededucibili ma contestati sono a seguito della riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 anch’essi assoggettati al concorso dei creditori L. Fall., ex art. 52, L. Fall., comma 1, artt. 111 e 111 bis.

Dall’altro lato il ricorrente viene ad introdurre una questione “nuova” che non risulta essere stata devoluta alla cognizione del Giudice di appello con i motivi di gravame, e che, pertanto. non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione della L. Fall., art. 38 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè della omessa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Assume il ricorrente che la domanda di condanna al risarcimento dei danni era stata proposta nei confronti di M.B. sia “in proprio” che “nella qualità di curatore revocato”, con la conseguenza che la omessa impugnazione, da parte del L., della statuizione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile, ai sensi della L. Fall., art. 38, la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del curatore revocato (essendo l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, rimessa in via esclusiva alla massa dei creditori in pendenza della procedura concorsuale), non poteva ritenersi preclusiva della impugnazione proposta avverso l’altro capo di sentenza che rigettava la domanda risarcitoria per responsabilità “in proprio” del M., ex art. 2043 c.c., trattandosi di domande di condanna autonome fondate su titoli distinti che avrebbero dovuto dare luogo a pronunce fondate su distinte “rationes decidendi”, sicchè la mancata impugnazione dell’una non impediva al Giudice di appello di esaminare i motivi di gravame proposti contro l’altra.

Il motivo è infondato.

La tesi dello sdoppiamento delle azioni risarcitorie, proposte ai sensi dell’art. 38 LF, ed ai sensi dell’art. 2043 c.c., è del tutto nuova, essendo stata prospettata solo con il ricorso per cassazione.

Emerge inequivocamente dalla sentenza di appello (in motivazione, pag. 6) che il M. era stato citato dal L. in primo grado, sia in proprio, che n.q. di curatore, ma la indagine al riguardo svolta dal Giudice di appello era stata diretta a sostenere la rituale integrazione del rapporto processuale “anche” nei confronti del Fallimento, oltre che del “curatore” per responsabilità propria: in effetti la domanda risarcitoria nei confronti del M. è stata interpretata univocamente, tanto dal Giudice di primo che di secondo grado, come domanda di accertamento della responsabilità del curatore (revocato) per fatti concernenti la gestione dei beni acquisiti alla massa fallimentare, e dunque tipicamente considerata come azione di responsabilità ex art. 38 L. Fall.. A tale interpretazione della domanda risarcitoria ha fatto acquiescenza il L., non risultando che con i motivi di gravame (cfr. atto di appello interamente trascritto a pag. 12-14. in nota 6) sia stato dedotto anche l’asserito errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell’individuare nell’atto di citazione un’unica domanda volta ad affermare la responsabilità del curatore e non anche una autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti del M..

La diversa tesi, sostenuta dal ricorrente, della pluralità delle domande risarcitorie proposte contro il M., chiamato a rispondere “in proprio” per illecito ex art. 2043 c.c., in danno del L., oltre che in qualità di curatore revocato, si palesa altresì inammissibile per difetto di autosufficienza della censura ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che – come emerge chiaramente dagli stessi precedenti giurisprudenziali riportati alla nota 19 del ricorso – un illecito ordinario ex art. 2043 c.c., poteva ipotizzarsi soltanto nel caso in cui la controversia avesse avuto ad oggetto beni non acquisiti alla massa fallimentare e non oggetto di provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato e di atti di amministrazione e gestione riconducibili alle competenze del curatore fallimentare, circostanza che “per tabulas” rimane esclusa (gli impianti di distribuzione sono stati avocati al Fallimento e gestiti quali beni produttivi dagli organi della procedura fallimentare), ed in relazione alla quale non incide la sentenza del GUP del Tribunale di Roma in data 8.4.2011 (trascritta alla pag. 1617 del ricorso, in nota 8) che, pronunciando sulle cause estintive dei reati ascritti al M. ed al P., ha prospettato la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il M. – nella gestione dei beni: contratti di affitto dei distributori di carburante – avesse associato all’interesse pubblico del Fallimento anche propri interessi privati, ciò che non esclude affatto che i beni fossero stati acquisiti alla massa fallimentare, come è dato evincere anche dalla richiesta di rinvio a giudizio del PM in data 4.12.2009 (trascritta a pag. 15, nota 7 ricorso) in cui si formula l’accusa di appropriazione di parte rilevante “dell’attivo della procedura fallimentare”: quanto è sufficiente ad evidenziare una condotta in danno dei creditori concorsuali e non anche una condotta illecita commessa dal M. “in proprio” al di fuori delle competenze esercitate dall’ufficio fallimentare.

Il quarto motivo (violazione dell’art. 2043 c.c.) viene a censurare la statuizione della sentenza di appello che rigettando il motivo di gravame relativo alla domanda risarcitoria proposta dal L. nei confronti anche di P.S., ha negato sussistessero prove di fatti idonei a collegare gli asseriti vantaggi economici goduti dal P. – nella conduzione in affitto degli impianti di distribuzione carburanti e nell’acquisto di uno di essi all’asta fallimentare – a condotte illecite di natura extracontrattuale allo stesso ascrivibili.

La eccezione di difetto di legittimazione proposta con il controricorso da R.O. va disattesa alla stregua del principio secondo cui con il conferimento di un’azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell’art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), in virtù del quale, se l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento – salvo che non risulti il consenso dei creditori -, permane la sua legittimazione a contestarne l’esistenza, con la quale concorre quella dell’acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori (cfr. Corte eass. Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 11/04/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 19454 de/ 28/09/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 19209 del 30/09/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 29653 del 18/12/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 24588 del 03/12/2010).

Incontestato che il R. è succeduto in qualità di erede nell’universum jus del dante causa P.S. e dunque anche nel rapporto obbligatorio avente ad oggetto il credito risarcitorio controverso vantato dal L., ne segue che il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato all’attuale resistente subentrato nel processo in luogo della parte deceduta ai sensi dell’art. 110 c.p.c..

Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura per errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione dell’art. 2043 c.c., quello che è un errore di fatto, omessa od inesatta valutazione delle risultanze probatorie). La mera indicazione in rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non salva, peraltro, tale censura dalla manifesta inammissibilità per omessa indicazione della prova “decisiva” che se considerata dal Giudice di merito, avrebbe con certezza determinato un diverso esito del giudizio favorevole alla parte ricorrente.

Nella specie non è enunciata, se non con riferimento ad una generica “connivenza”, la condotta ascrivibile al P. integrante la fattispecie dell’illecito aquiliano.

Se poi il danno lamentato per la mancata percezione di utili deve riferirsi alla mancata restituzione degli impianti di distribuzione carburante, e se tale illecito non può che essere imputato al curatore M. successivamente revocato, allora tanto più deve ritenersi esente da vizio logico la sentenza impugnata che, correttamente, non ha ritenuto automaticamente trasferibile al P. – in assenza di elementi probatori dimostrativi della esistenza di un “pactum sceleris” in danno del L. – la contestazione dell’illecito e la richiesta risarcitoria rivolta nei confronti del diverso soggetto autore del preteso danno patrimoniale (curatore M.).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo, dovendo essere considerata a tal fine la identità delle difese svolte dal medesimo difensore nei controricorsi dei resistenti SEPA s.r.l. e R.O., che legittima la applicazione del D.M. Giustizia n. 103 del 2014, n. 55, art. 4, comma 4.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per compensi, in Euro 18000,00 a favore di M.B., Euro 15.000,00 in favore di Fallimento ITALPETROLI s.p.a., Euro 10.500,00 in favore, rispettivamente, di SEPA s.r.l. e di R.O., oltre – a ciascuno dei resistenti – ad 200,00 per esborsi, ed accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA