Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13226 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16169/2016 R.G. proposto da:

QUADRIFOGLIO s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – (quale incorporante

la “Amica” s.r.l. e la “Amica” s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, ” F.P. & C. di

P.G.” s.n.c. – p.i.v.a. (OMISSIS) – (già ” F.P.

& C. di P.G.” s.a.s.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentate e difese in virtù di

procure speciali in calce al ricorso per regolamento di competenza

dall’avvocato Pasquale Iannuccilli ed elettivamente domiciliate in

Roma, alla via Lima, n. 7;

– ricorrenti –

contro

ICOM s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art. 47

c.p.c., u.c., congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato Aldo La

Morgia e dall’avvocato Stefano La Morgia ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via R. Fauro, n. 102, presso lo studio

dell’avvocato Alessio Costantini;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2060 dei 24/25.5.2016 del tribunale di Santa

Maria Capua Vetere;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto rigettarsi

il ricorso e confermarsi la devoluzione della controversia ad

arbitrato rituale.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 21.1.2009 la ” F.P. & C.” s.a.s., proprietaria di un complesso immobiliare in (OMISSIS) e la “Amica” s.r.l., utilizzatrice di parte di detto complesso, citavano a comparire innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere la “Icom” s.r.l..

Esponevano che avevano concesso in appalto alla s.r.l. convenuta, relativamente al complesso suindicato, con contratti del 27.7.2004 e del 17.1.2005, l’esecuzione dei lavori di realizzazione e posa in opera di strutture varie; che all’art. 9 di ambedue i contratti le parti avevano pattuito clausola compromissoria del seguente tenore: “ogni controversia avente per oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto sarà risolta da un Collegio composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo, di comune accordo; in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Lanciano (CH). Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di rito ed il loro lodo sarà inappellabile”; che, insorte contestazioni tra le parti in ordine all’esecuzione dei lavori, la “Icom” aveva notificato alli “Amica” s.r.l. istanza di costituzione del collegio arbitrale; che, costituitosi, il collegio arbitrale aveva tuttavia con lodo dei 9.2/23.4.2009 dato atto della sua illegittima costituzione in dipendenza dell’irrituale nomina del terzo arbitro; che in ogni caso la convenuta s.r.l. si era resa inadempiente agli obblighi assunti con l’uno e l’altro contratto.

Chiedevano, tra l’altro, dichiarare l’incompetenza del collegio arbitrale a decidere la controversia per inoperatività della clausola compromissoria “binaria”; dichiarare l’inadempimento della convenuta in sede di nomina del terzo arbitro; dichiarare la risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento della convenuta medesima e condannarla al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni tutti cagionati per effetto dei suoi inadempimenti.

Si costituiva la “Icom” s.r.l..

Eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 9 di entrambi i contratti di appalto ed ulteriormente l’incompetenza per territorio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la competenza ratione loci del tribunale di Lanciano; nel merito, instava per il rigetto delle avverse domande e per l’accoglimento della riconvenzionale esperita nei confronti della “Amica” s.r.l..

Con sentenza n. 2060 dei 24/25.5.2016 il tribunale adito dichiarava improponibili le domande hic et hinde esperite e compensava le spese.

Esplicitava il tribunale che la controversia sottoposta alla sua cognizione, vertente su pretesi inadempimenti contrattuali, era senz’altro da ricomprendere nell’ambito di operatività della clausola compromissoria, che a sua volta non necessitava di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Esplicitava altresì che in dipendenza della natura facoltativa del litisconsorzio era destituita di fondamento l’eccezione, correlata alla presenza di una pluralità di parti, di inoperatività della clausola compromissoria.

Avverso tale sentenza la “Quadrifoglio” s.r.l. (quale incorporante la “Amica” s.r.l. e la “Amica” s.p.a.) e la ” F.P. & C. di P.G.” s.n.c. (già ” F.P. & C. di P.G.” s.a.s.) hanno proposto ricorso per regolamento di competenza; hanno chiesto annullarsi la sentenza n. 2060/2016 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dichiararsi la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria; con il favore delle spese da attribuirsi al difensore anticipatario.

La “Icom” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità le ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 809 e 816 quater c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e dell’art. 102 c.p.c..

Deducono che nella fattispecie “si verte in un caso contratto complesso” (così ricorso, pag. 16), siccome evidenziato dalle circostanze per cui le committenti fanno parte del medesimo gruppo societario, la causa di ambedue i contratti è unica, l’oggetto è parzialmente identico, le opere realizzate con il primo ed il secondo contratto non sono state distinte, i vizi e le difformità denunciate dalla ” F.P. & C.” s.a.s. si sono sovrapposti a quelli accertati in fase di operatività di entrambi i contratti.

Deducono nondimeno che, sebbene ognuna delle due committenti avesse interessi convergenti rispetto alla società appaltatrice, le posizioni della “Amica” e della ” F.P. & C.” “non possono non considerarsi autonomizzate” (così ricorso, pag. 18), cosicchè, “sia pure nell’ambito dei contratti complessi, le posizioni della F. P. e di Amica non sono riferibili ad un centro unico di interessi, onde l’inapplicabilità della clausola compromissoria – unica relativamente al contratto complesso – per la binarietà della stessa” (così ricorso, pag. 18).

Deducono dunque che “la clausola compromissoria cd. binaria (…) non può operare con riferimento a liti coinvolgenti una pluralità di parti sostanziali” (così ricorso, pagg. 18 – 19).

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

Si premette che da tempo questa Corte spiega quanto segue.

Per un verso, che la clausola compromissoria cosiddetta “binaria”, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti, e, quindi, può configurare una deroga convenzionale alla competenza dell’autorità giudiziaria, solo quando, in base ad una valutazione da compiersi – a posteriori – risulti lo spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, cioè in due sole parti sostanziali, e semprechè tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di azione proposta in giudizio, in quanto, ove l’azione stessa, secondo la generale e astratta previsione del legislatore, introduca un litisconsorzio necessariamente caratterizzato dalla presenza di più di due centri autonomi di interessi, non riconducibili nella suddetta previsione bipolare, resta irrilevante ogni eventuale anomalo affiancamento degli atteggiamenti difensivi di parti contrapposte, derivante da valutazioni peculiari estranee alla struttura ed alla regolamentazione normativa dell’azione medesima (cfr. Cass. 15.4.1988, n. 2983; Cass. 8.4.2016, n. 6924).

Per altro verso, che la distinzione fra contratto complesso e contratti collegati consiste nel corrispondere il contratto complesso al fenomeno della giustapposizione nel contenuto precettivo di un unico negozio di più elementi, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, rientra nel contenuto di un distinto negozio giuridico tipico o atipico: all’unità nel negozio corrisponde l’unità della causa e la disciplina applicabile è quella corrispondente al contenuto negoziale tipico di maggior rilievo nella finalità perseguita dalle parti; nel caso di contratti collegati, invece, ricorrono più contratti autonomi, contraddistinti da più cause distinte fra di loro, ma preordinate, nell’intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, nell’agevolare la realizzazione della funzione economico – sociale di uno dei negozi collegati, i quali si trovano, fra di loro, in un rapporto tale per cui la validità o l’efficacia di uno di essi influenzano la validità e l’efficacia degli altri (cfr. Cass. 28.3.1977, n. 1205; Cass. 18.2.1977, n. 751).

Per altro verso ancora, che rientra nell’apprezzamento incensurabile del giudice di merito individuare quale delle suddette fattispecie negoziali sussiste in concreto (cfr. Cass. 18.2.1977, n. 751).

Nel caso di specie il giudice a quo con argomentazioni in toto ineccepibili sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrue ed esaustive sul piano logico – formale, ha puntualizzato che “l’unico originario contratto è stato novato dai distinti autonomi contratti (del 27.7.2004 e del 17.1.2005), con oggetto distinto pur derivante da quello originario – per esempio, riferimento ai mq di lavorazione, diversi nei due contratti – ” (così sentenza impugnata, pag. 4), di guisa che la controversia è, sì, “plurisoggettiva, ma riconducibile allo schema bipolare, perchè le parti (nde: ovvero le società attrici) spiegano domande omogenee, svolgendo una difesa unitaria, che si può configurare come espressione di un’unica posizione processuale” (così sentenza impugnata, pag. 3) ed, ulteriormente, che la trattazione unitaria rispondeva esclusivamente a ragioni di opportunità processuale, “ma non trattandosi di ipotesi in cui la legge espressamente impone la trattazione unitaria delle azioni, queste potevano essere proposte autonomamente e la lite frazionata” (così sentenza impugnata, pag. 4).

Alla luce dei riferiti rilievi del giudice a quo è da reputare quindi che nella fattispecie si è al cospetto, al più, di contratti collegati e che, sul piano processuale, non si versa in un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

In questo quadro, conseguentemente, non può che esser ribadito l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, in materia di procedimento arbitrale, è legittima l’instaurazione di un unico procedimento arbitrale per la risoluzione di controversie connesse nascenti da contratti collegati, contenenti clausole compromissorie di identico contenuto, e la cui risoluzione è destinata ad incidere sulla complessiva regolamentazione negoziale dettata dai contratti medesimi; qualora, peraltro, non vi sia consenso sull’esistenza di una situazione di collegamento negoziale o di clausole omologhe, la controparte può manifestare la volontà di tenere distinte le procedure e nominare un arbitro diverso per ciascuna di esse, mentre l’unico arbitro nominato dalla prima parte comporrà i diversi collegi che si andranno a formare (cfr. Cass. 25.5.2007, n. 12321).

D’altro canto, in ordine alla qualificazione delle clausole compromissorie de quibus agitur, se contemplanti un’ipotesi di arbitrato rituale ovvero di arbitrato irrituale, è sufficiente ribadire il complesso della argomentazioni di cui al più recente insegnamento di questa Corte, a tenor delle quali, in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell’art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (cfr. Cass. 7.4.2015, n. 6909; cfr. altresì Cass. 21.11.2013, n. 26135, secondo cui, al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva).

In dipendenza del rigetto del ricorso va dunque ribadita la competenza del collegio arbitrale (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 25.10.2013, n. 24153, secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento delle spese. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 23.6.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza arbitrale; condanna in solido le ricorrenti, “Quadrifoglio” s.r.l. e ” F.P. & C. di P.G.” s.n.c., a rimborsare alla resistente, “Icom” s.r.l., le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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