Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13226 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.M.A.B. (C.F. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVICO DI MONREALE 3, presso
l’avvocato SANSONI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in
persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso l’avvocato PREVITI
STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
P.G., GRUNDY PRODUCTIONS ITALY S.P.A., B.O.,
B.G., V.R.;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
30/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SANSONI ROBERTO che ha chiesto
l’estinzione per rinuncia;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PREVITI CARLA che ha
chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
LA CORTE:
Fatto
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
quanto segue:
M.M.A.B. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., iscritto al numero di ruolo generale 21566/07, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma, emessa il 22.5,07 nel giudizio tra la M. e la RTI spa più altri, che rigettava l’istanza di assegnazione della causa alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e proprietà intellettuale sollevata dalla M. con istanza in data 20.4.07.
Ha resistito con memoria la RTI spa.
La ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio che risulta notificato alla società resistente.
Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto per rinuncia stante la espressa dichiarazione della ricorrente in tal senso e non potendosi ritenere cessata la materia del contendere poichè la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 2008 che ha comportato la parziale incostituzionalità dell’art. 245 codice proprietà intellettuale, comma 2, ha comportato esclusivamente una modifica del dato normativo applicabile alla fattispecie, ma non anche il venire meno della controversia, non risultando comunque composto il conflitto tra le parti.
Alla rinuncia consegue condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011