Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13225 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M.R. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio – dell’avvocato
PELLICCIACI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CALCULLI TOMMASO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.A. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex
lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GENCHI BEATRICE giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
emessa il 16/2/2005, depositata il 26/04/2005, R.G.N. 562/2003;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;
udito l’Avvocato MICHELE PELLICOLARI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale GOLIA
Aurelio confermate in camera di consiglio dall’Avvocato Generale
FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A. ha intimato sfratto per morosita’ a D.G. M.R., conduttrice di un negozio di sua proprieta’, chiedendo il pagamento dei canoni arretrati in L. 7.000.000.
L’intimata ha proposto opposizione, assumendo di non opporsi al rilascio, ma di avere cessato i pagamenti a seguito dell’allagamento del negozio, che aveva gravemente danneggiato gli articoli sanitari messi in vendita. Ha eccepito comunque di avere pagato i canoni relativi all’anno 1993 ed ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice.
Il Tribunale di Matera ha accolto le domande attrici, condannando la D.G. al pagamento della somma richiesta.
Proposto appello dalla soccombente, con sentenza n. 109/2005, depositata il 26 aprile 2005, la Corte di appello di Potenza – in parziale riforma della sentenza di primo grado – ha ritenuto dimostrato il fatto che erano stati pagati dalla conduttrice i canoni relativi al 1993 ed ha respinto tutte le altre domande.
La D.G. propone un motivo di ricorso per Cassazione, articolato in diverse censure.
Resiste la D. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’odierna ricorrente sul rilievo che, pur risultando dimostrato il fatto che si e’ verificato un allagamento del negozio, quindi l’inadempimento della locatrice, non e’ stata dimostrato che esso fosse sufficientemente grave da giustificare la totale sospensione del pagamento dei canoni da parte della conduttrice; ne’ la causa per cui l’allagamento si e’ verificato e la sua imputabilita’ alla locatrice, essendo anche mancata la prova dell’esistenza e dell’entita’ dei danni; ne’ risulta che la conduttrice abbia chiesto un intervento riparatore, prima di sospendere il pagamento dei canoni, trasferendosi altrove.
2.- La ricorrente lamenta violazione degli art. 1575, 1576 e 1581 c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che anche l’inadempimento parziale puo’ costituire causa di risoluzione; che a seguito dell’allagamento la locatrice avrebbe dovuto immediatamente intervenire, effettuando le necessarie riparazioni e che, non avendovi essa provveduto, essa e’ stata costretta a trasferire altrove la sua attivita’, riportando ulteriore danno; che la Corte di appello non ha ammesso la consulenza tecnica richiesta per fare accertare l’entita’ dei danni, ne’ ha tenuto conto delle risultanze della perizia giurata da essa prodotta in giudizio;
che in ogni caso risulta dalle stesse ammissioni contenute negli atti difensivi della locatrice la mancata opposizione di questa al rilascio del locale ed il fatto che esso non e’ a tutt’oggi abitato, essendo inagibile.
3.- Le censure sono inammissibili, in quanto attengono alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove ad opera della Corte di merito.
La ricorrente non mette in evidenza insufficienze od illogicita’ del percorso argomentativo mediante il quale la sentenza impugnata e’ pervenuta alla sua decisione, ma ne contesta nel merito il risultato, anche e soprattutto con riguardo alla ammissione e valutazione delle prove tecniche.
Trattasi di censure inammissibili in sede di legittimita’ (cfr., fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. civ. Sez. 3^, 19 novembre 2007 n. 23929; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119), essendo la Corte di appello pervenuta alla sua decisione con ragionamento che non appare suscettibile di censura sotto il profilo logico e giuridico.
Per quanto poi concerne l’asserita, mancata ammissione della CTU, il ricorso appare anche non autosufficiente, in quanto non prospetta in quale sede e tramite quali atti l’interessata abbia proposto la relativa domanda, ne’ da quali circostanze o elementi di prova acquisiti al giudizio il giudice di merito avrebbe dovuto dedurre la necessita’ di disporre di ufficio il mezzo istruttorio.
Le questioni attinenti all’avvenuto rilascio dell’immobile sono poi irrilevanti, poiche’ il rilievo della Corte di appello circa la mancata prova dell’accettazione da parte della locatrice della restituzione dell’immobile non hanno avuto influenza determinante sulla decisione, ma solo costituiscono oggetto di argomentazioni aggiuntive.
4.- Il ricorso deve essere rigettato.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari;
oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010