Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13225 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8126-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3240/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha condannato il Ministero dell’Interno a corrispondere a titolo risarcitorio a V.B. dodici mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 – per aver accertato la nullità, in assenza di causale giustificativa, dei reiterati contratti di somministrazione stipulati dall’appellante fra il 14 marzo 2003 al 31 dicembre 2007 con il predetto Ministero per le esigenze degli sportelli unici dell’immigrazione (SUI) istituiti con la L. n. 189 del 2002 (cd. legge Bossi-Fini);

la Corte territoriale ha riformato la sentenza del primo giudice nel punto in cui quest’ultima aveva rigettato la domanda risarcitoria di V.B., rilevando che il Tribunale aveva erroneamente omesso di dare valore alla circostanza per cui il Ministero non si era premurato di produrre i contratti di fornitura intercorsi con la Società interinale Obiettivo Lavoro, nè aveva provato le ragioni per cui non era in possesso degli stessi, limitandosi, con ricorso incidentale, ad invocare l’utilizzo dei poteri istruttori da parte del Giudice del merito affinchè ne chiedesse l’esibizione alla società interinale;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Interno sulla base di due motivi;

V.B. ha resistito con tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo parte ricorrente lamenta omessa motivazione in merito all’incidenza della stabilizzazione della dipendente -intervenuta medio tempore, come si afferma nelle note autorizzate – sì come capace di cancellare l’eventuale illecito riferito all’assenza di valide ragioni giustificatrici per la reiterazione del contratto di somministrazione e di rendere non più rivendicabile in giudizio il cd. danno comunitario, riconosciuto dalla giurisprudenza al pari di sanzione idonea a riparare l’abuso da parte della pubblica amministrazione;

deduce altresì la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (cd. Collegato lavoro) così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nelle sentenze n. 5072 del 2016, n. 22552 del 2016, n. 211 del 2017; n. 16336 del 2017, ove si è affermato che il cd. “danno comunitario” derivante dalla precarietà arretra di fronte alla stabilizzazione del dipendente, essendo, quest’ultima misura, in grado di compensare “efficacemente ed energicamente” la predetta condizione e di annullare l’illiceità del comportamento della p.a.;

col secondo motivo, e in via subordinata, il ricorrente Ministero contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 2, della L. n. 225 del 1992, art. 5, del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 6, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, oltre che l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia;

imputa alla Corte territoriale di avere invertito indebitamente l’onere probatorio nonchè di aver omesso di motivare in merito alla legittimità dei contratti in essere tra V.B. e il Ministero, sostenendo che la disciplina generale in tema di contratti a termine somministrati avrebbe subito deroghe ad opera delle ordinanze emergenziali della Protezione civile – a rilevanza normativa – emesse al fine di far fronte allo straordinario carico di lavoro pendente presso gli uffici immigrazione;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento;

questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso sovrapponibile, chiarendo che “…le ordinanze emanate a norma della L. n. 225 del 1992, art. 5, riconducibili alla categoria delle “ordinanze libere”, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e devono contenere l’indicazione esplicita delle norme derogate. Pertanto, qualora esse riguardino l’assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l’espressa previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro, sotto il profilo delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro” (Così, Cass. n. 24490 del 2019);

alla luce di tale principio di diritto, va rilevato come nel caso in esame la Corte territoriale abbia accertato, con motivazione esente da vizi logici e argomentativi, che i contratti a tempo controversi erano intercorsi fra il 2003 e il 2007, in piena vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, che sancisce l’obbligo della causale giustificativa per la loro adozione, e che, pertanto, la situazione emergenziale invocata, in assenza di comprovati specifici motivi non fosse idonea a escludere la responsabilità risarcitoria del Ministero dell’Interno per l’abuso di reiterazione della forma contrattuale flessibile;

quanto all’ulteriore prospettazione del ricorrente, riferita alla sopravvenuta stabilizzazione del rapporto d’impiego di V.B. essa si palesa del tutto generica;

anche a voler prescindere dalla mancata produzione di una qual si voglia documentazione che attesti l’esistenza di tale circostanza, il Ministero dell’Interno non chiarisce, neppure con la memoria difensiva, a quale disciplina essa faccia concreto riferimento, nè quale specifica relazione vi sia con i contratti oggetto di causa, rispetto ai quali – riguardando essi un periodo precedente alla evocata stabilizzazione dalla quale l’odierno ricorrente vorrebbe far derivare l’esonero dalla propria responsabilità risarcitoria – il divario temporale intercorso con quest’ultima rimane privo di un’adeguata giustificazione;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali della misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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