Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13225 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 14/10/2016, dep.25/05/2017),  n. 13225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2783-2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTICORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCESCO CANNIZZARO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

METSO MINERALS S.P.A. in liquidazione, (già Loro & Parisini

S.p.A.) C.F. (OMISSIS) in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA D’ARA COELI 1, presso lo studio

dell’avvocato) FEDERICO MARIA FERRARA, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14122/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 17/04/2014 e depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Federico Maria Ferrara, per la controricorrente, che

si riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

a) Alle parti è stata comunicata la relazione preliminare che si riporta di seguito.

“1) Avverso la sentenza n. 8497/12 del 28 maggio 2012 della Corte di Cassazione, parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, svolgendo quattro motivi.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza 20 giugno 2014 n. 14122/14 della seconda Sezione civile della Corte di Cassazione.

G.P. impugna la sentenza 14122/14 con nuovo ricorso per cassazione, con il quale denuncia:

a) con il primo motivo che il secondo Collegio sarebbe incorso nel medesimo errore già commesso dal primo Collegio, non avendo compreso che l’errore di fatto denunciato era legato alla tipologia del contratto – che era una vendita di tipo ordinario e non una vendita con patto di riscatto o contratto di leasing alla stregua dei quali era stata decisa la causa, avendo il Collegio preso a riferimento la giurisprudenza che ad essi si riferiva.

b) con il secondo motivo, l’errore di fatto costituito dall’omesso esame del secondo motivo di ricorso per revocazione, essendo stati espressamente esaminati in sentenza 14122 solo il primo, terzo e quarto motivo:

c) con ulteriore paragrafo, la incostituzionalità dell’art. 395 c.p.c., comma 4, questione già posta al secondo Collegio e decisa dalla sentenza 14122 come se si trattasse di un motivo di ricorso. Secondo il ricorrente è incostituzionale la esclusione – dal rimedio della revocazione delle sentenze – degli “errori vertenti sui presupposti in fatto, quali la tipologia del contratto posto alla base della lite o la natura incidentale o meno di una statuizione giudiziale resa nel giudizio di merito”.

Sarebbe odiosa secondo il ricorrente la disparità di trattamento tra chi sia rimasto vittima di un errore su un fatto presupposto di tipo “tangibile e materiale” e chi lo sia per errore su un fatto presupposto quale l’oggetto del contratto o la qualificazione di una statuizione.

La Metso Minerals spa in liquidazione (già Loro & Parisini spa) ha resistito con controricorso.

2) Il ricorso è, ad avviso del relatore, da dichiarare inammissibile.

Esso non si misura con il decisivo disposto dell’art. 403 c.p.c., il quale recita: “Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”.

Questa norma rende inammissibile il ricorso contro una sentenza, la 14122, che è stata pronunciata, come dice il primo comma, nel giudizio di revocazione di quella 8497.

Ovviamente la sentenza di cassazione n. 8497 non era soggetta ad alcun mezzo di impugnazione ordinario, cosicchè alcun altro rimedio è esperibile in forza del secondo comma, che riguarda le sentenze pronunciate in altri gradi e assoggettate invano a ricorso per revocazione.

Il divieto di revocazione della sentenza di revocazione è in funzione dell’interesse pubblico alla stabilità del giudicato e ad impedire che sia continuamente rimessa in discussione una decisione giurisdizionale, in un meccanismo all’infinito, volto a riproporre numerose volte la stessa questione nella speranza di sovvertire i precedenti giudizi, come è evidente con riguardo al primo motivo.

3) Per l’ipotesi in cui il Collegio quanto al secondo motivo non fosse concorde con la soluzione desumibile dall’art. 403 c.p.c., va rilevato che il motivo di ricorso per revocazione che sarebbe stato ignorato dalla Corte di Cassazione 14122, e che dovrebbe essere quindi in questa sede esaminato, sarebbe comunque da ritenere inammissibile.

Esso infatti (cfr odierno ricorso pag. 23) lamentava che il primo Collegio avrebbe giudicato erroneamente inammissibile il terzo motivo del primo ricorso per cassazione. La prima sentenza aveva ritenuto che avesse “natura incidentale” una parte dell’apparato motivazionale della sentenza della Corte di merito, “avente ad oggetto la (erroneamente) ritenuta adempienza della Loro & Parisini”.

Con tutta evidenza si coglie che è criticata non una svista percettiva della Corte di Cassazione nella sentenza 8497, ma un errore di giudizio di essa, per avere valutato giuridicamente come argomentazione incidentale e di contorno, anzichè come ratio decidendi soggetta ad impugnazione, uno dei profili esaminati dalla Corte di appello.

Trattasi di apprezzamento che non è proponibile come motivo di revocazione, istituto limitato, dall’art. 391 bis c.p.c., agli errori di fatto intesi come errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice (Cass. 8180/09; 14267/07; 10466/11);

4) Da ultimo, quanto alla questione di costituzionalità, va ritenuto che essa sia manifestamente infondata, giacchè corrisponde a un interesse della collettività, riconosciuto in tutti i sistemi processuali di conio analogo al nostro, che possa formarsi il giudicato ed interrompersi la serie illimitata di impugnazioni che si potrebbero configurare nell’ipotesi in cui fosse nuovamente sottoponibile a impugnazione quanto motivatamente deciso nei tre gradi di giudizio conosciuti dal nostro ordinamento”.

B) Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale.

B1) Il Collegio ritiene che restino insuperate le puntuali osservazioni svolte nella relazione preliminare.

Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2.

In questi termini è stata massimata la sentenza di questa Corte 21019/16 resa in esito alla camera di consiglio del 9 giugno 2016 (cfr anche, in conformità, Cass. 27865/11 e 5294/14).

Invano parte ricorrente sostiene che laddove la Corte di cassazione in sede di revocazione commetta il medesimo errore già “eccepito con il precedente ricorso in revocazione” il divieto non dovrebbe operare.

Ciò è proprio quanto il legislatore ha voluto saggiamente evitare, escludendo che sia possibile compulsare ripetutamente la Corte sostenendo più volte la medesima tesi già esaminata e respinta.

Il caso in esame è emblematico, giacchè si giunge a prospettare che si verterebbe in ipotesi di ignoranza inescusabile perchè la prima sentenza avrebbe errato sulla “effettiva tipologia di contratto intercorso tra le parti” vendita o locazione finanziaria – e si pretende che la qualificazione così data e mantenuta costituirebbe errore di percezione.

Come è evidente, la qualificazione giuridica di un contratto appartiene invece al novero degli apprezzamenti insindacabili del giudice e non alle percezioni materiali soggette a revisione in sede di revocazione (v Cass. 5221/09 per ipotesi in cui veniva denunciato un errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso).

b2) Con riguardo al secondo profilo, cioè al secondo motivo del primo ricorso per revocazione, di cui la sentenza 14122/14 non ha espressamente affrontato l’esame, è ancor più evidente (se possibile) che si ricade nella medesima pretesa di ridiscutere in sede di revocazione un apprezzamento giuridico della Corte di Cassazione (in questo caso della sentenza 8497/12, implicitamente confermata da quella del 2014 nel rigettare la prima istanza di revocazione). Parte ricorrente assume infatti che aver ritenuto – come fece la sentenza del 2012 – che alcune argomentazioni del giudice di appello fossero state svolte ad abundantiam e quindi non costituissero ratio decidendi rilevante per l’impugnazione, costituisca giudizio sindacabile in sede di revocazione.

Trattasi invece di appropriato e insindacabile apprezzamento giuridico, che è tipico dell’esame che il giudice di legittimità deve compiere per stabilire se una censura mossa alla sentenza di appello sia meritevole di essere scrutinata nel merito.

La revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 295 c.p.c., n. 4, non può rivolgersi avverso questi apprezzamenti del giudice di cassazione, ma solo contro una falsa percezione della realtà, un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia). L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (Cass. 3652/06), del tipo di quelle che invece l’odierno ricorso pretende implicitamente che siano svolte.

Trattasi di limite imposto dal legislatore alla proliferazione incontrollata dei giudizi di legittimità, che è in linea con l’interesse a una durata ragionevole dell’equo processo e sfugge a rilievi di costituzionalità, non essendo sindcabile la discrezionalità del legislatore in materia.

b3) La non configurabilità di errori di fatto censurabili in sede di revocazione di sentenza di cassazione esclude che sia rilevante la questione di costituzionalità dell’art. 403 c.p.c..

b4) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta 2^ sezione civile, il 14 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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