Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13225 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14783/2017 proposto da:

F.A., nella qualità di titolare della ditta individuale

(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Francesco Felaco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela fallimentare della Ditta (OMISSIS), in persona del curatore

Dott.ssa Z.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo

Emilio n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Quirino D’Angelo,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Di Bartolomeo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Do Bank S.p.a., quale mandataria per la gestione del credito di

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Alberto De Donatis, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Unicredit Leasing S.p.a. (già Locat S.p.a. dalla incorporazione di

Unicredit Global Leasing S.p.a.), e per essa DoBank S.p.a.

(denominazione assunta da UniCredit Management Bank S.p.a.) quale

mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a,

presso lo studio dell’Avvocato Marco Filesi, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a., quale mandataria di Purple

SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Gaetano Biocca, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Albasystem S.a.s. di Metushi R. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Liegi n. 35/b, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Di Paolo,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Elio Di Filippo giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2017 della Corte d’appello di L’Aquila

pubblicata il 6/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/2/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il tribunale di Pescara, con sentenza in data 31 maggio 2016, dichiarava il fallimento di F.A., titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), dopo aver acclarato, con decreto in pari data L.Fall., ex art. 179, l’inammissibilità della procedura concordataria introdotta dalla stessa F., a causa del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte.

2. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 6 aprile 2017, rigettava il reclamo presentato da F.A..

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la F. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento della ditta (OMISSIS), Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., Albasystem s.a.s. di M.R., doBank s.p.a., quale mandataria per la gestione del credito di Unicredit s.p.a., e Unicredit Leasing s.p.a..

Gli intimati CE.SI. Elettronica s.r.l., Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Digital Service s.r.l., Alce s.r.l., Bavicchi s.p.a., Blumeden s.a.s., D. Noleggi s.r.l., D.C.R. Vetrinistica, Florpagano di A.P. & Co s.s. agricola, Fox Piscine s.r.l., Ital-agro s.r.l., R.P.A., Vetreria Artistica Teatina s.r.l. e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 6 aprile 2017.

I controricorrenti fallimento della ditta (OMISSIS), Albasystem s.a.s. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a hanno rappresentato che tale decisione è stata notificata dalla cancelleria della Corte d’appello al procuratore della reclamante in pari data, e hanno prodotto, a suffragio dei loro assunti, copia della ricevuta di consegna estratta dal fascicolo telematico.

La notifica del testo integrale della decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – effettuata, ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012 – era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione, a mente della L.Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 23443/2019, Cass. 10525/2016).

Il ricorso presentato risulta quindi inammissibile, in ragione della sua tardività, essendo stato proposto soltanto in data 5 giugno 2017, quando era oramai spirato il termine di trenta giorni previsto dalla L.Fall., art. 18, comma 14.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame del motivo di ricorso presentato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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