Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13224 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato SERGES

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSINO MASSIMO giusta

delega in calce alla sentenza notificata;

– ricorrente –

contro

T.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1168/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 26/10/2005, depositata il

24/11/2005, R.G.N. 222/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per la inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 30 maggio 2000 P.V. e M.M. hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, T.C..

Premesso che detenevano da oltre trenta anni un terreno esteso are 30,95 in agro di (OMISSIS) di proprieta’ di T. C., T.G., T.R. e T. V. coltivato da essi concludenti sino all’agosto 1999 e che il 6 settembre 1999 non erano riusciti a entrare in tale terreno perche’ T.C. lo aveva recintato apponendovi un cancello di ingresso chiuso con lucchetto, facendolo lavorare da terzi con mezzi meccanici, gli attori hanno chiesto di essere reintegrati nella detenzione di tale terreno, con condanna del T. al risarcimento dei danni.

Costituitosi in giudizio T.C. ha escluso la esistenza, tra le parti, di un contratto di affitto facendo presente, in subordine, che lo stesso era scaduto ai sensi dell’art. 1573 c.c. e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 3 agosto 2000 il g.u. – sulla base delle dichiarazioni dei testi informatori e della documentazione prodotta – ha disposto la reintegra dei ricorrenti nella detenzione del fondo, ordinando al resistente di consegnare copia delle chiavi del lucchetto del cancello di ingrasso.

Successivamente, svoltasi la istruttoria del caso, il tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, con sentenza 30 maggio – 4 giugno 2002 ha accolto la domanda attrice e confermando il provvedimento 3 agosto 2000 ha ordinato a T.C. di reintegrare il P. e la M. nella detenzione del terreno descritto nel ricorso introduttivo.

Gravata tale sentenza dal soccombente T.C. la Corte di appello di Catania con sentenza 26 ottobre – 24 novembre 2005 nella contumacia degli appellati, in totale riforma della sentenza del primo giudice, ha rigettato la azione di reintegra proposta da P.V. e da M.M. con ricorso 30 maggio 2000.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, notificata il 24 gennaio 2006 ha proposto ricorso, con atto 25 marzo 2006 affidato a 4 motivi M.M., in proprio e quale erede di P.V..

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato T.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso e’ inammissibile.

Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale (salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua della previsione dell’art. 83 c.p.c., comma 2) non puo’ essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiche’ l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali puo’ essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati (Cass. 5 giugno 2007 n. 13086, specie in motivazione), ne’ e’ ammissibile una ratifica di tale procura con atto successivo, perche’, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale (Cass. 28 agosto 2007 n. 18132, che ha affermato il principio in presenza di procura speciale con atto notarile rilasciata solo dopo l’atto di integrazione del contraddittorio, contenente una mera procura a margine).

Deriva da quanto precede, pertanto, che e’ invalida la procura che sia apposta in calce alla sentenza impugnata, non rechi la data in cui e’ stata rilasciata e sia richiamata genericamente nell’intestazione del ricorso, in quanto una tale procura e’ priva non solo del necessario requisito della specialita’, ma anche di quello dell’incontestata anteriorita’ rispetto alla notificazione del ricorso (Cass. 27 giugno 2007, n. 14843; Cass. 5 settembre 2005, n. 17765; Cass. 3 maggio 2005, n. 9168).

In tal caso, inoltre, la invalidita’ della procura, incidendo sulla validita’ stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d’ufficio e comporta la inammissibilita’ del ricorso indipendentemente dalla eccezione della parte interessata, il cui eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante (Cass. 27 giugno 2007, n. 14843).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie il ricorso risulta sottoscritto – nell’interesse di M.G. in proprio nonche’ nella invocata e non dimostrata, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilita’ del ricorso, cfr. Cass. 19 maggio 2009, n. 11541; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4024; Cass. 17 ottobre 2006, n. 22244 qualita’ di erede di P.V. – dall’avv. Massimo Giulino “come da procura in calce alla sentenza notificata mediante il servizio postale il 24 gennaio 2006, e non sussistono elementi – di sorta – che permettano di ritenere con certezza la anteriorita’ di tale procura rispetto alla data in cui e’ stato notificato il ricorso per Cassazione, e’ palese la inammissibilita’ del ricorso stesso.

Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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