Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13224 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13224 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: LA TERZA MAURA

SENTENZA

sul ricorso 4500-2008 proposto da:
TELERADIO CENTER S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. MONTANELLI 11, presso lo studio
dell’avvocato ANDRIOLA ALESSANDRO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TARTAGLIONE LUCA,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” 02430700589,

Data pubblicazione: 28/05/2013

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
38, presso lo studio dell’avvocato SULAS GAVINA MARIA,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– contrari corrente –

di ROMA, depositata il 17/09/2007 r.g.n 9108/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. MAURA LA
TERZA;
udito l’Avvocato SULAS GAVINA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’ inammissibilità o in via subordinata rigetto.

avverso la sentenza n. 4070/2007 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata del 17 settembre 2007 la Corte d’appello di Roma confermava la
statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la opposizione proposta dalla srl Teleradio
Center srl avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’Inpgi, concernente i contributi
dovuti per le giornaliste pubbliciste Rita Martini e Roberta Filippi e per il giornalista professionista
Giancarlo Capecchi.
dover versare la contribuzione all’Inpgi – disattendeva la difesa dell’appellante sulla loro
quantificazione in eccesso, sul rilievo che, a fronte dei calcoli analitici allegati al verbale ispettivo
dell’Istituto, la società non aveva individuato alcun errore di calcolo e si era limitata a sollecitare
una consulenza contabile che avrebbe avuto solo valore esplorativo e che quindi era inammissibile.
La Corte territoriale disattendeva altresì la difesa della Società sulla natura autonoma del rapporto di
lavoro del Capecchi. Rilevava infatti che l’ appellante si era limitata a reiterare le difese già svolte
in primo grado, senza confutare le argomentazioni del Tribunale, e cioè essere emerso che il
Capecchi organizzava stabilmente il lavoro della redazione, coordinando l’attività dei collaboratori
esterni, che impartiva le direttive, partecipava alle riunioni di redazione, curava una propria rubrica
settimanale, disponeva di un ufficio, curando tutte le fasi del giornale, fino alla messa in onda del
telegiornale A fronte di queste argomentazioni, la società appellante non aveva in alcun modo
specificato quale fosse il contenuto asseritamente diverso del lavoro svolto dal Capecchi, essendosi
limitata a far riferimento a prestazioni autonome giornalistiche regolarmente fatturate. Inoltre i
capitoli di prova testimoniale dedotti erano in parte generici, in parte inammissibili perché
contenenti valutazioni. Conclusivamente risultavano dal verbale ispettivo elementi sufficienti a
dimostrare la subordinazione nello svolgimento, da parte del Capecchi, delle funzioni di direttore
responsabile della testata di proprietà della Teleradio , elementi che non erano stati confutati se non
genericamente in sede di appello.
Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con due motivi.
Resiste l’Inpgi con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione di varie disposizioni di legge e difetto di motivazione,
la società si duole che sia stata ritenuta la natura subordinata del rapporto di lavoro del Oaceechi,
nonostante che il relativo onere probatorio gravasse sull’Inpgi; sottolinea che questi prestava la
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In relazione alle due giornaliste pubbliciste, la Corte – rilevato che la società non aveva contestato di

propria opera anche a favore della Rai e di varie case editrici, mentre per essa ricorrente aveva
fornito una mera prestazione di risultato remunerata con fatture. I Giudici di merito non avrebbero
tenuto conto della dichiarazione resa dal Capecchi all’Inpgi sulla natura pienamente autonoma del
suo rapporto di lavoro. Il medesimo infatti non era vincolato ad alcun obbligo di orario ed il
compenso dipendeva dal risultato. Essa ricorrente aveva negato l’esistenza di un inserimento
continuativo del Capecchi nell’organizzazione aziendale, comprovato dalla confessione
pubbliciste Martini e Filippi ed erroneamente si sarebbe omessa la richiesta attività istruttoria.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione di plurime disposizioni di legge e difetto di
motivazione, la Società si duole del rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto
i contributi dovuti per le giornaliste pubbliciste Rita Martini e Roberta Filippi. Pur riconoscendo per
costoro l’obbligo di versamento all’Inpgi, la ricorrente sostiene che però i contributi dovevano
essere versati sulla sola base dei minimali retributivi previsti dal CCNL Aer Antic,orallo FNSI,
mentre nel verbale di accertamento, poi confluito nell’ingiunzione, la somma pretesa era
ingiustificatamente superiore e quindi, per pervenire ad un esatto conteggio avrebbe dovuto essere
ammessa la richiesta consulenza contabile.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, concernente la natura subordinata del rapporto intercorso con Giancarlo
Capecchi, la sentenza impugnata ha riconosciuto tale natura per il fatto che questi organizzava
stabilmente il lavoro della redazione, coordinando l’attività dei collaboratori esterni, impartiva le
direttive, partecipava alle riunioni di redazione, curava una propria rubrica settimanale, disponeva
di un ufficio, curando tutte le fasi del giornale, fino alla messa in onda del telegiornale. A fronte di
questi elementi, indubbiamente comprovanti lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale,
la società ricorrente deduce elementi non idonei ad inficiare le conclusioni cui sono pervenuti
entrambi i Giudici di merito, dal momento che, in primo luogo, non ha contestato che questi
svolgesse funzioni di responsabile della testata, inoltre non ha spiegato in qual modo il compenso
venisse commisurato al risultato; ha poi dedotto un elemento “neutro” ai fini che ne occupano,
come lo svolgimento di attività anche a favore di diversi soggetti, senza però esplicitarne le
modalità. Né può assumere rilievo di confessione stragiudiziale la dichiarazione resa all’Inpgi dal
medesimo Capecchi sulla natura pienamente autonoma del suo rapporto, giacché si tratta di
qualificazione in diritto, mentre la confessione deve avere ad oggetto fatti.
Inammissibile è poi la doglianza concernente la mancata ammissione delle prove, non avendo
censurato in ricorso la motivazione della Corte territoriale che ha respinto l’istanza ritenendo dette
prove generiche e contenenti valutazioni.
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stragiudiziale. Inoltre, erroneamente si sarebbe dato rilievo alle dichiarazioni rese agli ispettori dalle

Parimenti infondato è il secondo motivo, giacché per addivenire all’annullamento della sentenza è
pur sempre necessario individuare un errore nel conteggio dei contributi dovuti per le due
pubbliciste, mentre in ricorso tale errore non viene indicato, né si può escludere che la somma
pretesa sia stata calcolata proprio sulla base dei minimali che la società ricorrente invoca.
In definitiva il ricorso va rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
4.000 per compensi professionali e 50 per esborsi, oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2013.

Le spese seguono la soccombenza.

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