Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13224 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via E. Glori 40

presso Roberto Virzo, rappresentato e difeso dall’avv. LAUDISIO

Francesco Paolo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Tribunale di Nocera Inferiore, Pubblico Ministero presso la Procura

di Nocera Inferiore, Agenzia delle Entrate Ufficio di Pagani;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore emesso nel

procedimento n. 821/02 del 24.5.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.5.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 24.5.2006 il Trib. Inferiore rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di C.L..

Contro la detta statuizione quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resistevano gli intimati.

Rileva il Collegio che nella specie si tratta di provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento penale,, rispetto al quale non viene in considerazione la competenza, delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia (in tal senso C.S.U. 09/19161, secondo cui la detta competenza va ravvisata esclusivamente con riferimento al procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi).

Essendo dunque oggetto di controversia non l’entità della liquidazione riconosciuta, ma la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, la relativa cognizione rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen., sez. quarta, 14.7.2010, n. 32057, 22.6.2010, n. 34668, 29.4.2010, n. 20087).

P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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