Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13223 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 27/06/2016), n.13223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15644-2013 proposto da:

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TITO LIVIO 59, presso lo studio dell’avvocato

COSTANTINO CAMBI, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., GU.GI., T.F., P.

O.;

– intimati –

avverso la sentenza 1716/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato COSTANTINO CAMBI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26.3.2013 n. 1716 la Corte d’appello di Roma in riforma della decisione di prime cure condannava F.F. a risarcire, nella misura del 30% pari al concorso di responsabilità accertato, i danni patiti da G.C. alla proprietà immobiliare in conseguenza di allagamenti determinati dalla fuoriuscita di acque chiare e liquami dalla condotta fognaria comune.

I Giudici di appello ritenevano raggiunta la prova del concorso causale della condotta della F., alla stregua delle risultanze peritali emerse dalle diverse consulenze tecniche espletate, da cui era emersa la ostruzione della condotta fognante nel tratto a valle di pertinenza della F., confermate da un precedente verbale redatto dai Vigili del Fuoco e dal quale risultava che, in occasione di un intervento effettuato nell’anno 1992, era stata constata già la esistenza della ostruzione in cemento che la stessa F. aveva ammesso di aver realizzato.

La sentenza di appello, notificata, in data 15.4.2013, è stata tempestivamente impugnata per cassazione da F.F. con atti notificati a G.C., Gu.Gi., T. F. e P.O., nessuno dei quali ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato. Si censura la sentenza di appello per vizio di nullità processuale, impropriamente ricondotto nel paradigma di cui al n. 3) anzichè al n. 4) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto non sarebbe stato ravvisato in limine il difetto di interesse ad agire dell’appellante G.C., attrice in primo grado.

Premesso che la G. aveva convenuto in giudizio l’attuale ricorrente ed il di lei coniuge, lamentando di aver subito danni alla proprietà immobiliare dovuti ad infiltrazioni di acque luride causate da riflussi dell’impianto fognario comune, sostenendo che i convenuti avevano deliberatamente ostruito la conduttura di mm. 500 di diametro declinata allo smaltimento delle acque piovane del comprensorio (Consorzio S. Nicola), debbono ritenersi pienamente integrati – in relazione ai fatti affermati nella domanda giudiziale – tutti gli elementi minimi della fattispecie ex art. 2043 c.c. (condotta “non iure” e “contra ius”; individuazione dell’autore della predetta condotta; bene offeso in conseguenza dell’evento dannoso;

titolarità del bene in capo al soggetto che insta per la tutela) tali da consentire di verificare in limine la condizione di ammissibilità dell’azione, ravvisabile nel caso di specie nella utilità che l’attore viene a ritrarre dagli effetti giuridici prodotti dal provvedimento richiesto al Giudice sulla situazione giuridica dedotta in giudizio.

E’ appena il caso di osservare come tutte le altre questioni prospettate dalla ricorrente (causa del danno imputabile in via esclusiva o concorrente agli attori; proprietà consortile della condotta fognaria – peraltro irrilevante, non immutando gli elementi costitutivi della fattispecie illecita -; risultanze della c.t.u.) attengono al merito della controversia, ossia alle valutazioni rimesse al Giudice all’esito della compiuta istruttoria e che, costituendo un posterius, non possono all’evidenza essere utilizzate come parametro della verifica preliminare della condizione di ammissibilità in questione.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2700 e 2735 c.c., artt. 2043 e 2739 c.c..

La intera esposizione del motivo è rivolta a contestare la efficacia probatoria privilegiata ex art. 2699 c.c., della “scheda statistica-

rapporto di intervento” dei Vigili del Fuoco eseguito in data 27.3.1992 dal quale emergeva che la conduttura di deflusso delle acque era ostruita con del cemento e veniva riferito che la F. aveva ammesso avanti i Carabinieri di avere effettuato tale ostruzione.

Sostiene la ricorrente che la “relazione di intervento” allegata al rapporto era priva di data e redatta con scrittura a macchina e non sottoscritta dalla F.; che era improbabile un accesso dei Vigili del Fuoco su richiesta di un privato; che tali fatti non erano richiamati in successivo verbale in data 17.9.1993 degli ispettori della Azienda Usl (OMISSIS) (ove si riferiva che la F. aveva impedito l’accesso nella sua proprietà per eseguire verifiche); che gli accertamenti condotti dal CTU in sede di sopralluogo ed ispezione in data 17.5.1994 non avevano rilevato presenza di ostruzioni in cemento.

Il motivo è inammissibile in quanto, rivolto a contestare la efficacia probatoria e la qualità di atto pubblico della relazione di intervento, senza promuovere la impugnazione di falso, ed in ogni caso per carenza di interesse in quanto la censura non investe tutte le molteplici ed autonome “rationes decidendi” della sentenza impugnata.

La contestazione della efficacia fidefaciente degli atti pubblici, quanto alla non corrispondenza al vero degli atti e fatti compiuti dal pubblico ufficiale o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, richiede la querela di falso (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12386 del 25/05/2006; id. Sez. 3 Sentenza te. 12086 del 24/05/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 14652 dei 27/08/2012; id. Sa. 6 –

5 Ordinanza n. 15191 dei 03/07/2014), mezzo del quale la ricorrente non ha inteso avvalersi, rendendosi necessaria detta impugnazione tanto al fine di contestare la genuinità della “relazione di intervento” allegata alla “scheda statistica-rapporto di intervento” (e da questa indicata espressamente “a seguito”), quanto al fine di contestare la provenienza dal Vigile del fuoco verbalizzante dell’atto allegato o la qualità di pubblico ufficiale del verbalizzante.

Vale osservare comunque che la Corte territoriale ha fondato la decisione sulle rilevazioni eseguite “nelle varie cc.tt.uu.” (dunque non soltanto nella c.t.u. svolta il 17.5.1994), dalle quali era emerso che la fuoriuscita di acqua e liquami dalla condotta (trattandosi di un’unica rete fognate in comune deputata allo smaltimento di acque nere e chiare) era da attribuire ad un concorso di fattori causali distinti: 1 – non corretta costruzione della rete fognante; 2 – “ostruzione della tubazione di diametro di mm 500 con la conseguente fuoriuscita dell’acqua proveniente da monte”; 3 –

inadeguatezza della fossa biologica ad accogliere acque bianche e nere. Il rapporto di intervento dei VV.FF. viene richiamato dal Giudice di appello soltanto come mero episodio ad ulteriore conforto (“Inoltre dal verbale….risultava che..”) delle predette risultanze istruttorie, ed in particolare sull’accertamento della ostruzione della conduttura rilevata dagli ausiliari del Giudice, circostanza in ordine alla quale la ricorrente si limita alla mera allegazione contraria (con riferimento peraltro alla sola c.t.u. del 17.5.1994) senza tuttavia neppure assolvere al dovuto requisito di autosufficienza del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, omettendo la trascrizione della relazione peritale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo pronunciare sulle spese di lite non avendo svolto difese gli intimati.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Certe Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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