Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13223 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21852/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il diritto di P.C. – docente elementare alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato – alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere al predetto le differenze stipendiali ed al risarcimento del danno sulla base della L. n. 312 del 1980, art. 53;

che la Corte territoriale – premesso che il primo giudice aveva accolto la domanda subordinata del P., unica ad essere oggetto del giudizio di gravame, sulla base della L. n. 312 del 1980, art. 53 – ha richiamato, ad ulteriore fondamento della pronuncia di rigetto dell’appello, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo detetiiiinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, riportandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, variamente articolato, al quale ha opposto difese il P., con controricorso notificato tardivamente;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il P. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

l. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, art. 142 ccnl 24 luglio 2003 e art. 146 NCCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 3999, art. 3; D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 e della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

che, sull’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53, si evidenzia come alla luce degli interventi legislativi la lettura dei richiamati articoli della contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53, menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati” annuali con nomina del Provveditore;

3. che il ricorso è fondato nella parte in cui il Ministero contesta la ritenuta applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53;

4.1. che, quanto al primo rilievo – rilievo, peraltro, non direttamente funzionale alla decisione del presente ricorso, se non nella misura in cui contrappone argomentazioni di diverso segno a quelle addotte ulteriormente dalla Corte di Torino a sostegno della conferma della pronunzia di prime cure – come già osservato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo obiettivo della Direttiva teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” ed il secondo a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

4.2. che, quanto al secondo rilievo, premesso che il ricorso di primo grado ha affrontato la questione degli aumenti biennali ex L. n. 312 del 1980 e che la domanda accolta dal primo giudice era quella tesa ad ottenere il riconoscimento di tali scatti biennali, deve osservarsi – in conformità a quanto enunciato da Cass. 22558/2016 cit. – che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo;

che, nella predetta pronuncia di legittimità, all’esito di analitica disamina della legislazione di riferimento e della sentenza della Corte Costituzionale 146/2013, si afferma che, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, della L. n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15;

che è stato, invero, osservato che nel contratto collettivo per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, è effettuato un espresso richiamo alla L. n. 312 del 1980, art. 53, ma lo stesso, contenuto dell’art. 66, nel comma 7 è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988 (art. 66 Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 – comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, modificate e integrate dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7) e che non rileva, pertanto, che la L. n. 312 del 1980, art. 53, non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dell’art. 82, comma 10, giacchè la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma i rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive;

che è stato evidenziato, in sintesi, che il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo dell’art. 53, comma 6, relativo ai docenti di religione e che nello stesso senso disponevano i contratti collettivi successivi (CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. 1998/2001), che nessuna significativa modificazione era stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all’art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate la L. n. 312 del 1980, art. 53, ma solo limitatamente ai docenti di religione – dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e dal CCNL 4 agosto 2011;

che, infine, è stata rilevata la assoluta incompatibilità fra il sistema descritto e gli scatti biennali, che avrebbero finito per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

5. che la sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha tuttavia confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda subordinata volta ad ottenere un trattamento economico “non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53”;

6. che la stessa, pertanto, deve essere cassata in relazione alla censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto già enunciato da Cass. 22558/16 cit., secondo il quale: “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del compatto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

7. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore e non rilevando la memoria del P. ai fini di una diversa soluzione della controversia, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, nei termini sopra precisati, con rinvio alla Corte del merito anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso quanto alla censura relativa agli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, rigettata ogni altra doglianza, cassa la sentenza impugnata in relazione all’indicato accoglimento e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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