Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13223 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4920/2017 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Asolone

n. 8, presso lo studio dell’avvocato Liuzzi Milena, rappresentato e

difeso dall’avvocato Carcereri Franco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dagli avvocati Squassabia Giuseppe, Martire Angela, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2974/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi V.D. e T.S. in data (OMISSIS) si presentarono all’udienza Presidenziale per la separazione personale nel corso della quale venne disposto il pagamento di un assegno di 320,00 Euro mensili a carico di V.D. a favore di T.S.. Successivamente, con sentenza in data (OMISSIS) del Tribunale di Verona che definiva il giudizio di primo grado, venne stabilito l’obbligo di versamento di un assegno di Euro 450,00 mensili a partire da (OMISSIS) a carico del V. il quale versò all’ex-coniuge tutti gli importi stabiliti e dovuti con riserva di ripetizione.

Con sentenza 2409/2013 la Corte di Appello di Venezia a conclusione del giudizio di divorzio stabilì che non era dovuto a T.S. alcun assegno divorzile. A seguito di tale pronuncia il V. reclamava le somme già versate e, stante il rifiuto della T., agiva in giudizio per la restituzione.

Il Tribunale di Verona in data 6/11/2014 con ordinanza n. 119 ex art. 702 ter c.p.c. rigettò la domanda di condanna di T.S. alla restituzione delle somme percepite dall’ex-marito da (OMISSIS) a (OMISSIS) a titolo di assegno divorzile e compensato le spese di giudizio.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 11/1/2016 depositata in cancelleria in data 27/1/2016, pronunciando nel giudizio tra i coniugi V.D. e T.S. ha parzialmente riformato la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Verona ponendo a carico di V.D. le spese di lite che il giudice territoriale aveva integralmente compensato e confermando per il resto l’impugnata ordinanza.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione V.D. affidato a due motivi e memoria. T.S. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., nonchè art. 324 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto del passaggio in giudicato ormai avvenuto della sentenza 2409/13 della Corte di Appello di Venezia che negava a T.S. l’assegno divorzile con efficacia “ex tunc”, ha rigettato l’istanza del V. di restituzione della somme pagate sine titulo fondata appunto sulla predetta sentenza passata in giudicato.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2 nonchè art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4, in quanto il giudice territoriale ha ignorato che esisteva un titolo valido già esecutivo per ottenere la restituzione di quanto richiesto cioè la sentenza 2409/13 della Corte di Appello di Venezia che negava a T.S. l’assegno divorzile con efficacia “ex tunc” e che pertanto le somme chieste in restituzione configurano un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sottoposto alle regole proprie di tale istituto.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice di merito ritenuto che le somme percepite dalla T. – pari ad Euro 12.160,59 per il periodo (OMISSIS) (pari a 450,00 Euro mensili) – non erano ripetibili in quanto avevano costituito il sostentamento della beneficiaria mentre in realtà fin dal momento della separazione la T. era stata ritenuta ab origine economicamente autosufficiente, anche per via della stabile convivenza more uxorio con altra persona e della formazione di un nuovo nucleo familiare con figli. Inoltre già nell’atto di appello, il ricorrente aveva evidenziato e comprovato documentalmente che la T. nel (OMISSIS) era titolare presso le Poste Italiane di depositi per Euro 38.877,25.

Il ricorso proposto è inammissibile.

I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tra loro avvinti, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che deve essere individuata nella funzione alimentare dell’assegno divorzile posto a carico della ex coniuge T.S. e di conseguenza nella impossibilità di restituzione.

La funzione alimentare dell’assegno divorzile non è sata contestata dal ricorrente e pertanto non risulta impugnata la ratio decidendi del provvedimento.

A tal riguardo occorre premettere che, con sentenza 2409/2013, la Corte di Appello di Venezia – a conclusione del giudizio di divorzio tra i coniugi V.D. e T.S. – ha stabilito che non era dovuto a T.S. l’assegno divorzile, stante la ritenuta autosufficienza della stessa e la mancanza di figli nati dal matrimonio. Il titolo è passato in giudicato e pertanto è definitivo.

Secondo il ricorrente, la revoca dell’assegno divorzile-stabilito dalla Corte veneziana e concesso in primo grado – retroagisce alla data della domanda introduttiva tenuto conto che alcuna data successiva è stata espressamente indicata nella pronuncia e pertanto doveva essere restituito al medesimo ricorrente quanto versato alla moglie dal (OMISSIS) in poi.

In casi analoghi invero la Corte di Cassazione, convalidando nella sostanza la tesi della controricorrente, ha già avuto modo di precisare che l’assegno divorzile allorchè “sia destinato nei fatti a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare non si differenzia dall’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all’assegno o se ne riduca l’entità non sono suscettibili di ripetizione”.(Sez. 1, Sentenza n. 13060 del 09/09/2002).

Più recentemente, secondo Sez.1, Sentenza n. 6864 del 20/03/2009: “In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale. (Nel caso di specie, la ripetibilità dell’assegno di mantenimento è stata esclusa dalla Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, rispetto ad un importo di Euro 350). In ogni caso, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13″ Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda”. Qualora non sia presente questa previsione, la pronuncia ha effetto e deve considerarsi emessa rebus sic stantibus alla stregua delle nuove circostanze emesse dopo la sentenza di primo grado.

La domanda di restituzione delle somme già versate risulta quindi inammissibile e correttamente è stata respinta dalla Corte la quale ha ampiamente motivato sul punto ritenendo che le somme percepite dalla T. pari ad Euro 12.160,59 per il periodo (OMISSIS) (pari a 450,00 Euro mensili) non erano ripetibili in quanto avevano costituito il sostentamento della beneficiaria.

Non corrisponde poi al vero che la Corte non abbia considerato la stabile convivenza more uxorio della moglie e la formazione del suo nuovo nucleo familiare circostanze prese in considerazione dalla Corte che ha indicato come inizio della convivenza more uxorio (OMISSIS).

Tale circostanza costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità e conseguentemente risulta inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale si chiede un riesame delle valutazioni di merito non consentito in questa sede.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine a tutti i motivi con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 in favore della controricorrente, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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