Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13223 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.M.;

– ricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta – emesso

nel procedimento n. 4/06, dell’8.6.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.5.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto dell’8.6.2006 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il reclamo proposto da Z.M. avverso il provvedimento con il quale era stato revocato il decreto di ammissione a gratuito patrocinio precedentemente emesso dal Tribunale di detta città. Avverso tale decreto Z. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Rileva il Collegio che nella specie si tratta di provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento penale, rispetto al quale non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia (in tal senso C.S.U. 09/19161, secondo cui la detta competenza va ravvisata esclusivamente con riferimento al procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi).

Essendo dunque oggetto di controversia non l’entità della liquidazione riconosciuta, ma la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, la relativa cognizione rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen., sez. quarta, 14.7.2010, n. 32057, 22.6.2010, n. 34668, 29.4.2010, n. 20087).

P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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