Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13222 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4306-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARA

SABINA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5903/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.F.M.E. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’avviso di pagamento, le sottese cartelle di pagamento e un avviso di accertamento afferenti la tassa di smaltimento rifiuti, il tributo provinciale ed altri crediti erariali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’intimazione di pagamento per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e dichiarava la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo dal Comune di Maddaloni.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello rilevando che non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle non essendo consentita la produzione in appello della documentazione non depositata in primo grado.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni affidandosi a tre motivi. La contribuente si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato la tardività della produzione di documentazione in appello.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 20, 21 e 55, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25,26 e ss. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che esaminando la documentazione prodotta la CTR avrebbe dovuto rilevare la legittimità dell’intimazione di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo per tradiva contestazione della sussistenza dei crediti.

1.2 Con il terzo motivo si censura violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. nonchè della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente dichiarato la prescrizione della pretesa fiscale non valutando la documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale.

2. Va disattesa la preliminare eccezione, contenuta nel controricorso, di nullità assoluta della costituzione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni nel giudizio di appello, con conseguente inammissibilità di tutta la produzione documentale, per essersi l’Agenzia costituita a mezzo di professionista appartenente al libero foro.

2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite (Cass. S.U. 30008/2019) che hanno affermato il seguente principio:” impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato R.D., art. 43, comma 4 cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1,comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, 5 luglio 2017, n. 36437, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1 Se il D.Lgs. cit., art. 57, stabilisce l’inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande ed anche il divieto di proporre nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d’ufficio, l’art. 58 comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti dettando, quindi, una differente disciplina rispetto all’art. 345 c.p.c., comma 3, che espressamente esclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3.1 La norma ha anche superato il vaglio di costituzionalità dal momento che con sent. 199/2017, la Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità

3.2 La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. 17120 dell’11 luglio 2017) in materia di acquisizione probatoria, fondata sulla testuale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, ha ritenuto che non sussistano limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. Il precedente richiamato nell’impugnata sentenza non è pertinente al caso in esame in quanto si riferisce a documentazione che in fase di appello era stata prodotta oltre il termine previsto dall’art. 32, comma 1, di venti giorni prima dell’udienza di discussione.

3.3 Nel caso di specie non è contestato che la documentazione sia stata versata in atti mediante allegazione all’atto di appello.

4 Il secondo e terzo motivo sono assorbiti il loro esame involge accertamenti di fatto sulla ritualità delle notifiche e sui conteggio del termine di prescrizione da demandarsi al giudice del rinvio.

5 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria della Regione della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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