Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13222 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16270/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20,

presso lo studio dell’avvocato Marotta Massimiliano, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Capo Giovanni, Cozzi

Rosario, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.a.s., nonchè della socia

accomandataria D.F.L., in persona del curatore Dott.

G.D., elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Sacra Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Lignola Carlo, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.a.; Comifar

Distribuzione s.p.a.; Skills in Healthcare Italia S.r.l., So.Farma

Morra S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t;

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Napoli;

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso l’11.11.2016 il Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile, ai sensi della L.Fall., art. 162, commi 2 e 3, la domanda di concordato preventivo “in bianco” proposta dalla “(OMISSIS)” s.a.s. e, con contestuale sentenza, ne dichiarò il fallimento, osservando che: tale società, in data 19.9.16, nel corso del procedimento prefallimentare, aveva presentato domanda anticipata d’ammissione al concordato preventivo, chiedendo la concessione di un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione; dalle relazioni del commissario era emerso che non era stata depositata, nel termine mensile L.Fall., ex art. 161, comma 8, la relazione sulla gestione dell’impresa sociale ed i relativi risultati, anche finanziari; l’elenco dei creditori risultava incompleto e non veritiero, non comprendendo i debiti verso gli enti previdenziali, pur indicati nel bilancio al (OMISSIS); i dati di quest’ultimo bilancio erano molto diversi sia dalla situazione patrimoniale al (OMISSIS) allegata all’atto di cessione aziendale, sia a quella al (OMISSIS) allegata all’atto di avveramento della condizione, senza che fosse stata fornita alcuna valida spiegazione; la proponente aveva trasmesso in ritardo e in maniera incompleta la documentazione richiesta dal commissario giudiziale; tali inadempienze imponevano la dichiarazione fallimentare, a norma della L.Fall., art. 162, comma 2.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la società nel 2016, contestando i vari profili che avevano determinato la pronuncia d’inammissibilità della domanda di pre-concordato ed, in particolare, sostenendo che: la relazione informativa era stata trasmessa nei termini di legge, anche se con pec alla curatela e non con deposito in cancelleria, senza comunque aver svolto più alcuna attività dall’1.2.16, dopo la successione d’azienda; era stata resa ogni informativa al commissario e, ai fini della predisposizione della domanda di concordato, erano state avviate attività finalizzate ad una completa e corretta ricostruzione patrimoniale, ancora in corso, scadendo il termine di 60 gg. il 21.11.16; anche l’elenco dei creditori era necessariamente parziale e destinato ad essere sostituito da quello definitivamente accertato all’esito dell’attività di ricostruzione patrimoniale intrapresa; occorreva dunque rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta.

Fissata l’udienza di comparizione per il 10.2.17, si costituì il fallimento concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del reclamo.

Con sentenza emessa il 24.6.17, la Corte d’appello respinse il reclamo, rilevando che: correttamente il Tribunale aveva dichiarato il fallimento, a causa delle verificate carenze informative e dell’inidoneità dell’attività svolta dalla società debitrice ai fini della predisposizione della proposta e del piano; al riguardo, era emersa l’impossibilità di valutare la concreta attuabilità di un piano concordatario alla luce delle contraddittorietà, incongruenze, inattendibilità della documentazione e delle informazioni assunte, specie con riguardo all’atto di cessione d’azienda del (OMISSIS) e ai dati del bilancio del (OMISSIS) che riportavano valori diversi rispetto a quelli indicati nell’allegato atto d’avveramento della condizione; erano emerse ulteriori anomalie dei bilanci, relativamente al sospetto di condotte distrattive, nonchè la totale mancanza di scritture successive al (OMISSIS); non erano stati trasmessi i documenti sociali necessari al fine di chiarire l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società e la reale portata della cessione d’azienda; non era stata depositata in Tribunale la prima relazione periodica, adempimento non surrogabile con l’invio della relazione (comunque non sottoscritta dal legale rappresentante della società) con pec indirizzata alla procedura concorsuale; era dunque applicabile la L.Fall., art. 161, comma 8, evidenziando che si era arrivati alla scadenza del termine fissato (mancando 11 giorni al suo scadere), ed era stata paventata la possibilità di una richiesta di proroga del termine; la prima relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta di concordato inviata al commissario giudiziale, il 6.10.16, conteneva solo indicazioni-guida sulle modalità di predisposizione della proposta genericamente riferita a tutte le società del gruppo; era stato, peraltro, allegato in bozza un documento intitolato alle linee-guida del piano concordatario di altra società, la (OMISSIS) s.a.s. che, nella prospettazione della reclamante, avrebbe dovuto essere il soggetto cui ricondurre le obbligazioni derivanti dall’esecuzione della proposta concordataria, era stata a sua volta dichiarata fallita.

La (OMISSIS) s.a.s. ricorre in cassazione con tre motivi.

La Curatela fallimentare resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione ddella L.Fall., art. 161, comma 8 e art. 162, commi 2 e 3, art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Napoli che, a fronte della rilevata manifesta inidoneità dell’attività compiuta dalla ricorrente alla predisposizione della proposta, non aveva disposto l’abbreviazione del termine concesso al debitore, di cui al L.Fall., art. 161, citato comma 8, sulla base dell’irrilevante presupposto che la società debitrice avrebbe potuto disporre, rispetto al termine di 60 gg. concesso, di soli 11 rimanenti giorni per la presentazione della proposta di concordato e del piano, ritenendo dunque che la stessa debitrice non sarebbe stata in grado di far valere i propri diritti nel rispetto del termine abbreviato, senza neppure motivare tale decisione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 161, comma 8 e 162, commi 2 e 3, e L. Fall. art. 15, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le contestazioni ascritte alla società fallita configurassero i presupposti dell’inammissibilità della proposta di concordato, con la contestuale dichiarazione di fallimento, omettendo invece di applicare la L.Fall., art. 173 e art. 161, comma 6, e di avviare, di conseguenza, il procedimento inteso a verificare la sussistenza dello stato d’insolvenza su istanza dei soggetti legittimati. Pertanto, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia dichiarato il fallimento omettendo di convocare la società debitrice, L.Fall., ex art. 15, peraltro tredici giorni prima del 9.11.16, data fissata per la camera di consiglio di cui alla L.Fall., art. 162, comma 2.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 161, comma 8, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità della proposta concordataria, ritenendo sussistenti vari inadempimenti che, invece, non sarebbero imputabili alla società ricorrente, quali: l’omesso deposito dell’elenco dei creditori; la mancata trasmissione dell’inventario dei beni trasferiti alla cessionaria e l’omessa comunicazione della data d’immissione della stessa nel possesso dei beni ceduti; l’inosservanza dell’obbligo di rendere, con cadenza mensile, la relazione informativa di cui alla L.Fall., art. 161, comma 8.

Il primo motivo è infondato. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia confermato la pronuncia del Tribunale che, nel riscontrare le carenze informative e l’inattendibilità della documentazione contabile trasmessa dopo la concessione del termine di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, pur rilevando che mancavano ancora 11 giorni alla scadenza del termine fissato e richiamando dell’art. 161 il comma 8 (in ordine all’inidoneità dell’attività compiuta per la predisposizione del piano), tuttavia non aveva abbreviato il termine, come prescritto dal citato comma 8, dichiarando l’inammissibilità della proposta con conseguente declaratoria di fallimento.

Ora, va premesso che la norma del predetto L.Fall., art. 161, comma 8 non attribuisce alcun potere discrezionale sull’abbreviazione del termine, qualora si accerti (come nella fattispecie) la manifesta inidoneità delle attività poste in essere dal debitore circa la predisposizione della proposta e del piano. Al riguardo, sebbene la sentenza impugnata sul punto non è chiara nell’esplicitare le ragioni della mancata abbreviazione del termine, tuttavia, l’argomentare diffuso della Corte territoriale sull’inosservanza degli obblighi del debitore proponente induce a ritenere che sia stata di fatto addotta una manifesta inutilità dell’abbreviazione del termine, considerate le plurime, rilevanti inadempienze riscontrate, sia informative che contabili.

Può dunque ritenersi che, sebbene implicitamente, la Corte d’appello abbia inteso evidenziare un inutile procrastinarsi del procedimento a fronte di una condotta del debitore chiaramente ed inequivocabilmente inidonea al fine di legge e, comunque, irrecuperabile attraverso la concessione di un breve ulteriore termine. D’altra parte, giova altresì rilevare che la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento, potrebbe integrare i presupposti dell’abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Cass., n. 30539/18; SU, n. 9935/15).

Il secondo motivo è parimenti infondato in conformità del consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – secondo il quale, ove sia stata presentata una proposta di concordato preventivo cd. in bianco ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, va rispettato l’obbligo di audizione del debitore L.Fall., ex art. 162, comma 2, per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese (Cass., n. 12957/16; n. 25587/15).

Invero, nel caso concreto, la proposta concordataria si è inserita nell’ambito della procedura prefallimentare, per cui non si configura la dedotta violazione della L.Fall., art. 162, comma 2.

Il terzo motivo, in parte connesso al primo, è inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti, con riferimento alla L.Fall., art. 161, comma 8. Al riguardo, il ricorrente chiede un riesame dei fatti esaminati dalla Corte territoriale, contestando le valutazioni di merito espresse circa gli inadempimenti rilevati nel corso della procedura concordataria, peraltro riconoscendo, in particolare, di non aver depositato in cancelleria la prima relazione periodica, inviandola irritualmente con pec.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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