Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13222 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1353/2009 proposto da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SIRIA 20, presso l’avvocato CERZA CLAUDIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMPAGNOLO Roberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO LED COMPUTER S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 29/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Esatri s. p.a. proponeva opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento Led Computer s.r.l., dichiarato esecutivo con decreto in data 26 giugno 2008, con il quale era stato escluso dalla ammissione al passivo il credito di Euro 122.883,74 riguardante importi dovuti a titolo di IVA non versata, interessi e sanzioni pecuniarie, per essere stata la cartella esattoriale notificata oltre i termini di decadenza sanciti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

L’adito Tribunale di Monza con decreto del 5-29 novembre 2008 rigettava l’opposizione.

Avverso detto provvedimento Equitalia Esastri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’intimato Fallimento Led Computer s.r.l. non si è difeso in questa fase del giudizio.

La ricorrente con il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, con riferimento alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16; con il secondo motivo denuncia falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44 e alla L. n. 289 del 2002 citata nel decreto.

Il ricorso è inammissibile, atteso che entrambi i motivi sono sprovvisti del quesito di diritto, previsto a pena di inammissibilità del motivo dall’art. 366 bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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