Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13221 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8476/2006 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA (OMISSIS) in persona del Presidente della

Giunta Regionale pro tempore E.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio

dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PECCENINI Flavio giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI Enrico,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CICOGNANI LUCA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ARTSTUD;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1238/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 29/4/2005, depositata il

07/11/2005, R.G.N. 1558/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIO PINOCCHIARO;

udito l’Avvocato GUIDO MARIA POTTINO per delega dell’Avvocato FLAVIO

PECCENINI; udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo

di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 28 marzo 1986 e date successive l’Azienda Comunale per il diritto allo studio Universitario di Bologna (ex Opera Universitaria) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bologna, l’Istituto di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna e il notaio B.P..

Premesso che il (OMISSIS) essa attrice aveva acquistato unità immobiliari (da società in seguito fallita) gravate da ipoteca a favore dell’Istituto convenuto in quanto da lettera del 27 gennaio 1983 quell’ente aveva assicurato la liberazione da quel vincolo l’attrice ha chiesto fosse dichiarata la responsabilità del creditore ipotecario per averla tratta in errore.

Solo in subordine l’attrice ha chiesto fosse dichiarata la responsabilità de il notaio per aver omesso più approfonditi accertamenti.

L’Istituto di Credito Fondiario ha resistito alla avversa domanda, illustrando il contenuto della lettera invocata da controparte e negando qualsiasi sua responsabilità .

Intervenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la Regione Emilia – Romagna, questa ha fatto presente che era intervenuta una transazione con l’istituto di credito consentendone, di conseguenza, la estromissione, avendo conseguito la liberazione dalle ipoteche con il versamento di L. 111.512.000.

Con ordinanza 21 giugno 2001 l’istituto è stato estromesso dal giudizio e sia l’attrice, sia la Regione, hanno rassegnato conclusioni unicamente nei confronti del B., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 111.512.000, oltre interessi dalla domanda a favore della Regione.

La Artstud – nuova denominazione dell’attrice – ha chiesto, altresì, il risarcimento di ulteriore danni, anche alla propria immagine.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza 10 gennaio 2002 il tribunale adito ha rigettato ogni domanda negando che la stipulazione dell’atto pubblico fosse stata conseguenza di fallaci assicurazioni date dal notaio, con condanna della attrice e della intervenuta in solido alle spese di lite sostenute dal B..

Gravata tale pronunzia dalla Regione Emilia Romagna – per aver erroneamente escluso il dovere del notaio di verificare l’esatta portata della lettera della banca, come richiestogli – nel contraddittorio della Artstud, che ha dichiarato di aderire all’appello chiedendone l’accoglimento e del B., che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Bologna con sentenza 29 aprile – 7 novembre 2005 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 13 gennaio 2006, ha proposto ricorso, con atto 13 marzo 2006, la Regione Emilia Romagna, affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso, B.P..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la ARTSTUD.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’appello – hanno osservato i giudici di secondo grado – è manifestamente infondato.

L’ente acquirente degli immobili, il cui rappresentante ben conosceva la esistenza dell’ipoteca e il carattere condizionato della promessa di cancellazione – infatti – per quanto possa aver chiesto conforto al notaio, che certamente non lo rassicurò sull’avvenuta cancellazione (come risulta dalla previsione del relativo obbligo) non può aver chiesto nè ottenuto se non un semplice parere di convenienza, basato su valutazioni probabilistiche, comunque estraneo alla funzione e ai doveri dell’ufficiale rogante.

L’appellante, quindi – hanno concluso la loro indagine detti giudici – non ha alcuna ragione, nè per violazione di doveri contrattualmente assunti, nè per violazioni di generali doveri di lealtà e correttezza, per attribuire al B. la responsabilità di quanto liberamente e consapevolmente voluto dai propri rappresentanti, cui sarebbe spettato di verificare presso il creditore ipotecario, delle cui buone ragioni in definitiva si mostrò convinto, quale fossero le effettive prospettive relative all’iscrizione ipotecaria e alla condizione cui era subordinata la cancellazione.

2. La ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando:

– da un lato, violazione e falsa applicazione norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 112 c.p.c., per non avere, la sentenza impugnata, esaminato nessuno dei due motivi di appello (primo motivo);

dall’altro, omessa insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) su un punto decisivo della controversia, per non avere dato riscontro, la sentenza impugnata, al fatto che al notaio era stata fornita copia della circolare 766/71 affinchè il professionista potesse verificare la idoneità della dichiarazione del Credito Fondiario ed assicurare la certezza della cancellazione della ipoteca e che il notaio stipulò l’atto di vendita asserendo che l’ipoteca era in corso di cancellazione quando ciò non era vero facendo difetto sia il consenso alla cancellazione sia la quietanza di pagamento e per non avere precisato le ragioni a fondamento del convincimento che l’acquirente abbia accettato consapevolmente di concludere la compravendita senza la certezza della cancellazione dell’ipoteca (secondo motivo).

3. Il proposto ricorso, per più – concorrenti – profili inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Il primo motivo è inammissibile.

Almeno sotto due – concorrenti – profili.

3.1.1. In primis – in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde parte ricorrente – si osserva che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte o, come nella specie, su motivi di appello, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598;

Cass. 10 dicembre 2009, n. 25825; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952;

Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23071;

Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

Nè, al riguardo, può invocarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli articoli di legge che si assumono violati, purchè dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce.

Al riguardo è sufficiente considerare che tale giurisprudenza fa riferimento alla eventualità in cui il ricorrente per cassazione nel chiedere la cassazione della sentenza impugnata per il motivo di violazione di norma di diritto non indichi gli articoli di legge che si assumono violati (cfr., ad esempio, Cass. sez. un., 17 luglio 2001, n. 9652; Cass. 12 luglio 2004, n. 12127, tra le tantissime).

Diversamente, come sopra evidenziato, nella specie con il primo motivo è stata fatta valere “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto” una censura che poteva prospettarsi esclusivamente “per nullità della sentenza o del procedimento” ed è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, senza alcuna possibilità – per il giudice di legittimità – di esaminare un motivo prospettato dalla parte secondo uno degli schemi tassativi indicati dalla legge ai nn. da 1 a 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, secondo altro profilo.

Sia prima che dopo la riforma, introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, il singolo motivo di ricorso per cassazione – infatti – assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, anche se dottrina e giurisprudenza non hanno abbandonato la tradizionale distinzione tra errores in iudicando o vizi del giudizio, e errores in procedendo, o vizi di attività, soprattutto nelle ipotesi di nullità della sentenza o del procedimento.

La tassatività e specificità del motivo di censura esige, dunque, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 24 aprile 2008, n. 10667; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

3. 1. 2. Anche a prescindere da quanto precede e si ritenga possibile superare le argomentazioni sopra sviluppate si osserva che perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di una ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (in termini, ad esempio, Cass. 19 marzo 2007, n. 6361; Cass. 17 febbraio 2007, n. 978; Cass. 27 gennaio 12006, n. 1732; Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781).

Pacifico quanto precede si osserva che parte ricorrente si è astenuta dal trascrivere il tenore delle censure come formulate innanzi al giudice di appello, limitandosi a riferire di avere denunziato le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado e a riferire, nella parte espositiva del ricorso, quello che – secondo il soggettivo parere del difensore della ricorrente – era il contenuto delle censure sviluppate, così incorrendo nella palese inosservanza dell’obbligo della autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il tutto, a prescindere dal considerare che la sentenza impugnata ha accertato – come riferito sopra – che il B. non ha violato nè “i doveri contrattualmente assunti”, nè i “doveri di lealtà e correttezza”, si – pertanto – che è stata data risposta a entrambe le censure prospettate.

3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

Infatti:

– il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso – come pare pretenda la ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076);

– anche a prescindere da quanto precede anche tale motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che non sono stati trascritti, nè per esteso, nè nei passaggi essenziali al fine del decidere i documenti richiamati nel motivo e che – a soggettivo parere di parte ricorrente – ove diversamente interpretati avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione della lite (circolare 766/71;

lettera 27 gennaio dell’ente creditore; dichiarazioni rese dal notaio).

4. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della Regione al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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