Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13221 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25473-2013 proposto da:

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO MANERA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, BANCHE POPOLARI UNITE SCRL;

– intimate –

nonchè da

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona del suo Procuratore Dott.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA

PAOLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO BISSI giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

A.S. (OMISSIS), BANCHE POPOLARI UNITE SCRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 924/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/08/2013 R.G.N. 560/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato MARIA DOLORES FURLANETTO per delega;

udito l’Avvocato ALDO BISSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

A.S. convenne davanti al tribunale di Crema la Banca Popolare di Credito varesino s.c.r.l. – ora Banca Popolare di Bergamo s.p.a. – chiedendo condanna al risarcimento dei danni per illegittimo protesto di una cambiale regolarmente pagata.

Il tribunale, in accoglimento della domanda, condannò la banca al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 150.000,00.

Decidendo sull’appello proposto dalla banca, la corte di Brescia ridusse tale importo alla somma di Euro 20.000,00.

A.S. ha presentato ricorso affidato a due motivi, ulteriormente esposti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La Banca popolare di Bergamo ha resistito con controricorso, presentando anche ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale si articola su due motivi in cui si contestano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, le argomentazioni e la decisione sul riconoscimento e sulla quantificazione, in via equitativa, del danno, effettuata dalla corte di appello con sensibile riduzione dell’importo originariamente stabilito dal tribunale.

La critica si svolge sul rilievo che nonostante l’oggettiva complessità delle voci che compongono il danno da illegittimo protesto, considerata anche l’attività di impresa svolta dal ricorrente e benchè questi avesse ampiamente allegato e comprovato specifiche voci di danno direttamente conseguenti a tale fatto illecito (riassumibili nel discredito commerciale, nella impossibilità di accedere a finanziamenti bancari, nelle spese legali sostenute per la tutela dei propri diritti), la corte di merito si sia limitata ad un giudizio sintetico, reso senza dar conto in motivazione delle allegazioni del ricorrente; un giudizio, si aggiunge, sostanzialmente privo dl idonea motivazione anche perchè disancorato dall’esame – infatti omesso – degli elementi decisivi per il giudizio: costituiti, tali elementi, dalle riferite allegazioni.

Anche il ricorso incidentale è svolto in critica alla liquidazione del danno, e con richiamo al vizi di legge e al difetto di motivazione già denunciati con il ricorso principale. Si contesta da parte della banca la mancata prova, nel caso di specie, del danno concretamente subito.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

La corte territoriale ha sottoposto a verifica la decisione del tribunale sulla quantificazione del danno reputando del tutto sproporzionata rispetto agli stessi parametri individuati dal tribunale la somma inizialmente liquidata rispetto al danno concretamente subita dall’odierno ricorrente.

Con giudizio di fatto insindacabile in questa sede la corte di merito ha considerato l’attività di impresa svolta dal ricorrente, commerciante ambulante, inferendone la scarsa notorietà nello stesso territorio di abituale operatività e giungendo alla conclusione sulla riduzione della somma da liquidarsi ad Euro 20.000,00.

Del resto, come anche si rileva nel ricorso incidentale, il ricorrente non ha allegato elementi di prova utili a rischiarare, almeno in parte, i danni concretamente subiti in conseguenza del peggioramento della propria reputazione economica.

Così che il giudizio della corte di appello si mostra correttamente svolto con riguardo ai parametri fattuali concretamente offerti all’esame della corte.

In altri termini, non ravvisandosi violazione di legge alcuna nè omesso esame di fatti decisivi – essendo indubbia e non criticata dalle parti la sussistenza di un fatto illecito; essendo, altresì, non contestato dalla banca il pregiudizio alla reputazione economica del ricorrente; ed avendo la corte di merito indicato i parametri fattuali posti a base della propria valutazione equitativa – entrambi i ricorsi si mostrano privi di fondamento e meritano di essere rigettati.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese sono compensate.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dl contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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