Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13220 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4092/2006 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato VILLANI Ludovico

Ferdinando, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARRALE SALVATORE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A.M., GENERTEL COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8823/2005 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

emessa il 26/9/2005, depositata il 21/10/2005, R.G.N. 1237/C/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la improcedibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 19 gennaio 2004 e date successive R.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di Pace di Palermo, C. A.M. nonchè la Compagnia di ass.ni Genertel s.p.a.

chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 889,68 a titolo di saldo per i danni patiti dalla propria autovettura in occasione del sinistro verificatosi per fatto esclusivo del conducente di una autovettura di proprietà della C. assicurata presso la Genertel s.p.a..

Costituitasi in giudizio esclusivamente la Genertel s.p.a. la stessa ha chiesto il rigetto della domanda attrice atteso che il sinistro sì era verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente la vettura dell’attore con condanna, di conseguenza, di questo ultimo alla restituzione di quanto già percepito anteriormente al giudizio (Euro 550,00) o, in subordine, perchè fosse ritenuta satisfattiva la somma già pagata.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito giudice di pace ha rigettato la domanda attrice, dichiarato che la somma di Euro 550,00 già corrisposta (anteriormente al giudizio) dalla Genertel al R. era da ritenersi satisfattiva e condannato l’attore al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 13 dicembre 2005 ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi R.M..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati C. e la Compagnia di Assicurazione Genertel s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso è improcedibile.

Deve ribadirsi, infatti, alla luce di una giurisprudenza al momento consolidata di questa Corte regolatrice, che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve – quindi – essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivirà dell’impugnazione (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9006; Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 9 giugno 2008, n. 15233. Sempre nello stesso senso, altresì, tra le altre, Cass. 18 maggio 2007, n. 11619; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1089; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1590; Cass. 1 ottobre 2004, n. 19654).

Certo che nella specie il ricorrente pur avendo dichiarato, nella intestazione del proprio ricorso (p. 1), di proporre ricorso, per la cassazione della sentenza emessa dal giudice di pace di Palermo …

il 26/09/2005, depositata il 21/10/2005 notificata il 13.12.2005, ha depositato esclusivamente una copia autentica della sentenza di cui ha chiesto la cassazione, priva della relata di notifica (copia conforme all’originale rilasciata “per ricorso in Cassazione” il 9 gennaio 2006), è evidente che deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso.

Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso;

nulla sulle spese di giudizio di questo di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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