Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13220 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19313-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ARSIAL – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

DELL’AGRICOLTURA NEL LAZIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

AGROVANNI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7915/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da A.R.S.I.A.L. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio) e Agrovanni società cooperativa agricola contro l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, in relazione all’atto di compravendita di un complesso industriale, il prezzo dichiarato dalle parti contraenti. Riteneva, in particolare, la CTR che l’Agenzia delle entrate aveva proceduto ad una sua valutazione senza prendere in considerazione tutti i vincoli che avevano determinato la riduzione del prezzo di cessione, determinando il valore dei fabbricati e dei terreni utilizzando il metodo sintetico comparativo semplificato. Rilevava, altresì, che i criteri fissati dall’OMI non avevano natura imperativa e che i contribuenti avevano fornito adeguata prova contraria, attestata da perizia asseverata, in merito al reale valore del bene oggetto di compravendita, tenuto conto della specificità del caso di specie.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 19 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’A.R.S.I.A.L..

Agrovanni società cooperativa agricola non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui criteri seguiti dall’Amministrazione finanziaria nella rideterminazione del valore degli immobili ai fini della liquidazione delle imposte.

Il motivo si palesa inammissibile, in quanto prospetta l’omesso esame non di un fatto, correttamente inteso nella sua accezione storico-fenomenica, bensì di profili di ordine giuridico, attinenti ai criteri seguiti dall’Agenzia delle entrate nella determinazione del valore degli immobili.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, per avere la CTR errato nella interpretazione della nozione di “valore venale” ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, fondando la decisione sull’erronea convinzione che il valore sul quale applicare l’imposta fosse il prezzo di vendita dichiarato dalle parti e pagato all’acquirente e non il valore venale del bene al momento della vendita.

La censura è infondata, avendo la CTR ritenuto illegittimo l’atto impugnato non sulla base di una acritica adesione al valore degli immobili indicato nell’atto di compravendita e corrisposto all’acquirente, bensì alla stregua di una valutazione in concreto del valore venale dei beni effettuata sulla base delle risultanze processuali, segnatamente della perizia di parte e dei vincoli che avevano determinato la riduzione del prezzo di vendita, in considerazione della peculiarità delle condizioni di fatto e di diritto di taluni cespiti, ritenendo tali elementi idonei a superare, in ragione della reale situazione di fatto dei beni compravenduti, i criteri astratti correlati alle quotazioni OMI.

Il terzo motivo di ricorso – con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,7 e 35, per avere la CTR confermato l’annullamento dell’atto impositivo, senza esercitare il proprio potere sostitutivo, è infondato, non essendo stati acquisiti al processo elementi idonei a consentire la rideterminazione dell’imposta e ad orientare l’esercizio del potere sostitutivo del giudice tributario.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di A.R.S.I.A.L. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA