Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13220 del 27/06/2016
Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8409-2013 proposto da:
BIBERE SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in liquidazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza BUENOS AIRES 5, presso lo
studio dell’avvocato LUCIANO GALLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELE LUCIANO PORTINARO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA in persona dell’Avv.
D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO BANCHINI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
BANCA POPOLARE BERGAMO SPA in persona del procuratore Dott.
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato ITALO CARDARELLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO
STRINGHINI giusta procura speciale a margine del controricorso;
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA in persona del procuratore Dott. M.
M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VILLA GRAZIOLI
15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI S.C. in persona del
Direttore Generale P.F., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
MEREU, rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTINA MARIA
MIGLIAVACCA, MANLIO MARINO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
nonchè contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SAP, BANCO POPOLARE SOCTETA’
COOPERATIVA, BANCA POPOLARE DI LODI SPA, S.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1379/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 29/11/2012, R.G.N. 1141/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO per delega;
udito l’Avvocato PAOLO AEREO;
udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito l’Avvocato IDA CARDARELLI per delega;
udito l’Avvocato MASSIMO BIANCHINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Bibere s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio la Banca Popolare di Bergamo davanti al tribunale di Bergamo chiedendo il risarcimento dei danni patiti, pari ad Euro 358.256,83 corrispondenti all’importo di diversi assegni emessi dalla società a favore dei propri fornitori e invece accreditati sul conto corrente di tale S.M..
La banca convenne a sua volta in giudizio lo S. nonchè Bipielle s.p.a, quale procuratore speciale di Banca Popolare italiana s.c., Cassa di risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Intesa S. Paolo s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e Banca di credito laudanese-Lodi s.c., quali aziende di credito trattarie degli assegni per cui è causa.
Il tribunale, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria, rigettò la domanda.
La corte di appello, adita da Bibere, confermò detta decisione.
Bibere ha presentato ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente esposti in apposita memoria.
Banca popolare di Bergamo, Banca popolare Lodi s.p.a, quale procuratore speciale di Banca Popolare italiana s.c., Cassa di risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Intesa S. Paolo s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e Banca di credito laudanese-Lodi s.c. hanno depositato controricorso; Cassa di risparmio di Parma e Piacenza ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere così sintetizzato.
Si lamenta che i giudici del merito abbiano accolto l’eccezione di prescrizione, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni promossa da Bibere s.r.l., senza che ne ricorressero i presupposti e senza accogliere l’eccezione sulla rinuncia, manifestata dalla banca, ad avvalersi della eccezione di prescrizione.
Ciò si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2937, 2935 e 2697 c.c..
Il fulcro su cui si innesta la prima doglianza concerne il consolidato arresto di questa corte secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il danno subito si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Poichè, pur essendo stati negoziati gli assegni nel 1995, il danno ebbe a manifestarsi soltanto due anni dopo a seguito del ricevimento di numerosi solleciti di pagamento e notifiche di ricorsi monitori da parte di taluni dei fornitori che la società riteneva di avere già pagato, si afferma che i giudici di merito non avrebbero dovuto ritenere prescritta l’azione – risalente al 2001 non essendo ancora decorso il termine quinquennale stabilito nell’art. 2997 c.c., comma 1.
Il motivo è infondato, avendo la corte di appello chiaramente argomentato le proprie ragioni osservando come la odierna ricorrente, nell’apposito motivo di appello, si sia limitata a formulare alienazioni del tutto generiche sul momento, successivo all’anno 1995, in cui sarebbe giunta ad effettiva conoscenza del danno subito.
Precisa la corte che i riferimenti a solleciti ricevuti da taluni fornitori e le notificazioni di decreti ingiuntivi ricevute da altri sono sempre sforniti di qualsiasi riferimento a date, cosicchè non risulta acclarato un momento di conoscenza del danno diverso da quello dell’accreditamento degli assegni. Da ciò, a condivisibile giudizio della corte di merito, discende la genericità e, dunque, l’infondatezza della doglianza: peraltro, oggi riproposta in termini similari in sede di legittimità.
Parimenti infondato è l’ulteriore motivo sulla intervenuta rinuncia da parte della banca convenuta ad avvalersi dell’eccezione di prescrizione.
Il fatto è stato oggetto di esame e di pertinente motivazione nella sentenza impugnata che, alle pagg. 20 e ss., ha argomentato il proprio convincimento osservando come la banca si fosse limitata ad una richiesta di chiarimenti sul merito della pretesa avanzata da controparte senza con ciò manifestare alcuna volontà di rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di prescrizione poi sollevata in giudizio, come pure la corte di appello ha ritenuto di dover desumere esaminando nel merito la corrispondenza prodotta dall’appellante a sostegno della propria doglianza.
Non sono, pertanto, ravvisabili nè la lamentata violazione di legge (peraltro in nessun modo argomentata nel ricorso) nè l’omesso esame di tale fatto decisivo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il Euro 10.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016