Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13220 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19078/2010 proposto da:

A.O.R. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio

dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRARA Silvio, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. 12/10 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La cittadina nigeriana A. O.R. – trattenuta nelle more del procedimento di espulsione nel CI.E. di (OMISSIS) – ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – contro il decreto del 4.2.2010 con il quale il Tribunale di Roma ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2.

La Questura di Roma e il Ministero dell’Interno intimati non hanno svolto difese.

2.- La ricorrente denuncia violazione di legge e deduce, in sintesi, che in sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6, non è conforme agli artt. 24 e 111 Cost., il provvedimento del giudice adottato senza fissazione di udienza camerale, audizione dell’interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, d’ufficio, così da consentire il pieno ed effettivo contraddittorio, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, periodo sesto e settimo, e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3.

3. – Il ricorso appare manifestamente fondato perchè già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 e 6, consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedimentali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità – per violazione del principio del contraddittorio – del decreto emesso de plano dal giudice di pace. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5 bis, introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, “la tutela giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida nei modi di cui all’art. 737 c.p.c., e segg., sentito l’interessato, con cessazione di ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive (art. 14, comma 4). La convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)”.

Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 14 cit. porterebbe ad escludere l’applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell’originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore “sentito l’interessato”.

Invero, “la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perchè, usando di detto termine per la convocazione dell’originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell’udienza camerale nonchè per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida” (Sez. 1, n. 4544 del 2010).

Gli stessi principi sono indubbiamente applicabili alla proroga del trattenimento disposta ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, i quali rinviano al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato senza rinvio.

Tanto può essere disposto in Camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge”.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., non essendo più possibile la proroga del trattenimento.

Le spese possono essere compensate per la novità della questione, risolta solo nel 2010 da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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