Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1322 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15681-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEPOSITI COSTIERI SAVONA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO STUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2017 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, svolgendo tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 160/2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di rettifica della rendita proposta dalla società Depositi Costieri Savona s.p.a. emesso dall’Amministrazione finanziaria ed impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo classificabili in categoria catastale E/1 le aree della contribuente, in quanto connesse all’attività portuale e come tali esenti dall’Ici.

La società Depositi Costieri Savona s.p.a. si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso; ha inoltre depositato memoria.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente agenzia delle entrate denuncia la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 2, 5 e 10 convertito in L. n. 1249 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,8 e 40 ed D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta in particolare che la CTR non avrebbe fatto buon governo delle norme che disciplinano l’accatastamento.

Osserva infatti che ai fini dell’attribuzione della categoria catastale è necessario considerare le caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare urbana che ne determinano la destinazione ordinaria, indipendentemente dagli usi contingenti.

Sostiene pertanto che il Giudice di appello avrebbe erroneamente interpretato il concetto di funzionalità riferendolo alla destinazione contingente, senza verificare quelle caratteristiche singolari prescritte dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, comma 2.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. B e della L. n. 84 del 1994, art. 21, comma 1 lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che l’inquadramento dell’attività svolta dalla contribuente nella categoria El sarebbe frutto di un totale travisamento dei principi predisposti dall’ordinamento in tema di classamento.

Sottolinea, in particolare, che nella menzionata categoria vanno fatti rientrare unicamente gli immobili a destinazione particolare, in quanto destinati a svolgere una funzione pubblica e come tali esenti dall’Ici.

Afferma che l’inserimento di detta unità immobiliare nella categoria E/1 piuttosto che in quella D/8, attribuirebbe un valore improprio all’utilizzo di tale bene

Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Lamenta infatti che la sentenza sarebbe viziata in quanto avrebbe fatto richiamo, a sostegno delle sue conclusioni, ad un precedente peraltro rimasto isolato senza dar conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante.

In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in relazione alla mancata allegazione dell’avviso di accertamento.

La ricorrente non ha violato l’obbligo di specificità, avendo essa denunciato censure di natura strettamente normativa, e presupponenti fatti materiali non oggetto di discussione fra le parti, così da non richiedere la disamina del contenuto (dato per assodato in giudizio) dell’avviso stesso.

Per priorità logico giuridica va esaminato il terzo motivo di ricorso con cui si fa valere un preteso vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione. Il motivo è infondato.

La CTR ha spiegato le ragioni per le quali l’area demaniale facente parte del compendio destinato a traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali rientrino nella categoria catastale El, e sono pertanto esenti dal pagamento dell’Ici in quanto zone prive di autonomia funzionale.

Il richiamo operato dalla CTR per relationem ad altra pronuncia è servito unicamente a rafforzare il suo convincimento, senza con ciò esaurire il ragionamento motivazionale nè la ratio decisoria propria della sentenza qui impugnata.

I primi due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono fondati.

Questa Corte ha affermato il principio, a cui intende dare continuità, secondo cui: “In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c. d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017).

Si è inoltre stabilito che “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Cass. n. 20026/15 ed innumerevoli altre, anche in materia di aree portuali).

E’ dunque indispensabile, indipendentemente dalla proprietà demaniale dell’area e dal suo utilizzo in regime di concessione pubblica, svolgere una verifica in concreto in relazione alla effettiva destinazione ed all’impiego del bene (criterio di funzione, non di ubicazione).

Verifica che nel caso in esame non è stata effettuata dalla CTR, che ha fondato il suo convincimento su affermazioni apodittiche, senza accertare se gli spazi adibiti a deposito cisterne ed impianti dedicati allo sbarco, stoccaggio, ricarico ed imbarco di rinfusa, liquide alimentari e prodotti assimilabili, fossero o meno privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto all’attività portuale.

Nessun rilievo assume poi la decisione di questa Corte (sentenza nr 2004/2019) richiamata nella memoria illustrativa di parte ricorrente.

Tale pronuncia non solo ha riguardato ad un capannone adibito a deposito di cellulosa destinato all’imbarco ed allo sbarco, e quindi una componente immobiliare (UIU) diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma ha anche valorizzato l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR; come si è detto, invece qui del tutto carente.

Nè giova richiamarsi allo “jus superveniens” costituito dal L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578, (Legge di Bilancio 2018), che stabilisce, per quanto qui d’interesse, che le banchine e le aree scoperte dei porti nonchè i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati”.

Si tratta di una disciplina innovativa espressamente destinata ad operare (“A decorrere dal 1 gennaio 2020…”), come ha chiarito questa Corte, per il futuro (Cass. 2018 nr 4607).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza, in accoglimento dei primi due motivi, va cassata e rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione, la quale verificherà alla luce delle risultanze processuali se l’area in questione goda di una autonomia funzionale nel senso sopra precisato e regolerà le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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