Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1322 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/01/2018, (ud. 25/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1322

Fatto

RILEVATO CHE:

– la Commissione tributaria provinciale di Frosinone ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro atto di contestazione con quale l’Agenzia delle entrate aveva irrogato la sanzione pecuniaria per violazione DEL D.P.R. n. 600 del 1973, ART. 32 e contro avviso di accertamento emesso a seguito di determinazione induttiva del reddito motivata dalla omessa presentazione dichiarazione dei redditi per l’anno 2000;

– impugnata la sentenza da parte della contribuente, essa è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (Ctr), che ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività solo relativamente all’atto di contestazione e non anche per l’avviso di accertamento, dovendosi, in relazione a tale diverso atto, tenere conto della sospensione del termine per proporre l’impugnazione conseguente alla presentazione, da parte della contribuente, di istanza di accertamento per adesione;

– secondo la Ctr, tuttavia, seppure per questa parte a censura contro la sentenza del primo giudice fosse fondata, l’impugnazione andava ugualmente rigettata, in quanto l’appellante, nel merito, aveva richiamato cumulativamente i motivi dedotti con il ricorso introduttivo con riferimento ai due atti impugnati, “senza separare i relativi motivi di impugnazione e quindi senza esplicitare in maniera logica e chiara entrambe le richieste avanzate in questo giudizio, ed in particolare per quale motivo l’accertamento dovrebbe essere annullato o la controversia rimessa al primo giudice (richiesta comunque inammissibile visto che l’ipotesi non rientra fra quelle previste per tale motivo dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59) (…)”;

– contro la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, al quale l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso;

– la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, art. 56 e dell’art. 346 c.p.c.;

– con esso si chiede alla Corte di fare applicazione del principio, totalmente obliterato dalla Ctr, secondo cui, qualora sia stata proposto appello contro sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza esame nel merito, l’appellante non ha altro onere che quello di riporre all’attenzione del giudice di secondo grado le domande non esaminate;

– il motivo è fondato;

– l’appellante, nel giudizio dinanzi alla Ctr, aveva concluso nei seguenti termini: “1. accogliere il presente appello e riformare la sentenza di primo grado; 2. dichiarare nullo e privo di effetto giuridico l’avviso di accertamento di cui al punto 2 delle premesse per le motivazioni esposte nel ricorso 978/07, o in subordine rimettere la controversia alla Commissione provinciale affinchè la stessa venga decisa nel merito” (è chiaramente un errore materiale il riferimento alla CTP di Frosinone contenuto all’inizio della frase del ricorso che introduce la trascrizione);

– è quindi applicabile nella specie il seguente principio di diritto, affermato da questa stessa Sezione della Suprema Corte in una vicenda simile: “In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perchè ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado (nella specie in materia tributaria), la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito (Cass. n. 13855 del 2010)”;

– il principio, sviluppato nelle sue logiche e inevitabili implicazioni, comporta che il rinvio al ricorso introduttivo basta a investire il giudice d’appello della domanda riguardante l’atto impositivo impugnato senza che sia necessaria la riproposizione in appello anche dei motivi di censura;

– a un attento esame, nel caso di specie, la Ctr ha sollevato un problema in parte diverso, che attiene all’applicabilità di tale regola quando il ricorso introduttivo, dichiarato inammissibile, si dirige contro due atti e la decisione di merito in grado d’appello debba essere emessa solo per uno degli atti originari atti impugnati, condividendo il giudice di secondo grado, quanto all’altro atto, la statuizione di inammissibilità;

– si potrebbe in questo caso porre il quesito se il ricorrente, così come ha ritenuto la Ctr, abbia l’onere di separare, nell’ambito dell’originario ricorso, i motivi riferiti all’uno e all’altro atto impositivo e riproporre in appello solo quelli riferibili all’unico atto oggetto di decisione;

– fatto è però che un quesito del genere sarebbe logicamente giustificabile se, nel proporre appello, la parte abbia circoscritto l’impugnazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro uno dei due atti, prestando acquiescenza alla sentenza di primo grado per l’altro;

– diversamente, nel caso di specie, la sentenza è stata impugnata per intero e la delimitazione del thema decidendun nel merito è derivata dalla decisione del medesimo giudice d’appello, che ha ritenuto fondata l’impugnazione in rito solo per uno dei due atti e non anche per l’altro;

– in questo diverso caso il principio di cui sopra opera incondizionatamente: l’appellante, per riproporre le censure di merito, non ha altro onere che quello di richiamare il ricorso introduttivo, essendo potere-dovere del giudice d’appello di enucleare, nell’ambito del ricorso originario, il contenuto ancora attuale e quello assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità di esso, non rilavando, ai fini dell’insorgenza di tale dovere, che i motivi siano articolati separatamente per ciascuno dei due atti o riferibili cumulativamente ad entrambi;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 104 c.p.c., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d), art. 3, art. 53, comma 1;

– la sentenza è censurata per aver ritenuto inammissibile l’impugnazione cumulativa avverso più avvisi di accertamento, trattandosi invece di facoltà del contribuente espressamente prevista;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione per avere la Ctr ritenuto che, nel ricorso iniziale, la contribuente avesse proposto motivi cumulativi per entrambi gli atti impugnati;

– i motivi sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi, che non è nell’avere la Ctr ritenuto inammissibile l’impugnazione contemporanea di più atti impositivi o la deduzione cumulativa di motivi riferibili ai più atti impugnati;

– il giudice ha deciso in quel modo, sanzionando infondatamente il comportamento processuale dell’appellante, per non aver rinnovato in appello i motivi per cui l’avviso di accertamento (la cui iniziale impugnazione la Ctr ha ritenuto ammissibile) avrebbe dovuto essere annullato, ritenendo insufficiente il richiamo al ricorso di primo grado;

– l’esame del primo motivo di ricorso, pertanto, esaurisce la vicenda;

– in conclusione, in relazione al primo motivo, si impone la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA