Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13219 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10149/2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA

OSVALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAVIELE Elio giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VINCENZO BRUNACCI 57, presso lo studio dell’avvocato BARCHIESI

DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTESANO CANCELLARA

Bernardo giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2005 del GIUDICE DI PACE di CASSINO,

emessa il 12/3/2005, depositata il 22/03/2005, R.G.N. 150/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/05/2010 da Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo

di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, il creditore C.A. intimava al debitore ingiunto C. D. di pagare la complessiva somma di Euro 496,02 a titolo di residuo suo credito per spese del procedimento monitorio e successive.

Nel precetto il creditore precettante eleggeva domicilio in comune di Cassino e l’intimazione di pagamento era notificata al debitore nel suo domicilio in comune di Picinisco, compreso nel territorio del giudice di pace di Atina.

Avverso la minacciata esecuzione, con citazione del 13 dicembre 2004, C.D. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, innanzi al giudice di pace di Cassino.

L’adito giudice di pace, respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal creditore opposto – il quale indicava come competente il giudice di pace di Atina, quale giudice del luogo in cui il precetto era stato notificato) – accoglieva l’opposizione, considerando che, prima della notificazione del precetto, C. D. aveva corrisposto la sorta capitale portata dal decreto ingiuntivo, le spese in esso liquidate, gli interessi maturati, le spese generali pari al 12,50%, il contributo per la cassa previdenza avvocati e l’importo dell’IVA, sicchè non erano dovute tutte le altre voci indicate in precetto ed a questo riferibili.

Avverso la sentenza C.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre mezzi. L’intimato C.D. ha contrastato l’impugnazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo – deducendo il vizio processuale e quello di motivazione nonchè la disapplicazione di norme di diritto – il ricorrente sostiene che la sua elezione di domicilio in Cassino sarebbe rilevante solo ai fini di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 10, e che, non sussistendo la prova che nel luogo del domicilio eletto in precetto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione secondo la regola generale dell’art. 26 cod. proc. civ., la competenza, territoriale del giudice dell’opposizione all’esecuzione minacciata doveva essere determinata secondo il criterio del luogo di notificazione del precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3.

La censura non è fondata.

E ormai del tutto acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il risalente principio di diritto (Cass., n. 5621/2005; Cass., n. 8588/2002; Cass., n. 10288/2001; Cass., n. 4649/1990; Cass., n. 6234/1986) a mente del quale il comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ., comma 3, deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l’eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni, appartenenti all’esecutando, nè la residenza del debitore di quest’ultimo), può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Nel caso in esame, non avendo il debitore precettato contestato la competenza del giudice presso cui il creditore precettante aveva eletto domicilio (luogo, peraltro, coincidente con quello del tribunale di Cassino, giudice dell’esecuzione), la competenza territoriale restava ancorata a quella del luogo dell’elezione di domicilio in Cassino.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo la disapplicazione di norme di diritto sull’importo dovuto – il ricorrente assume che il giudice di pace non aveva tenuto conto dei diritti che spettano all’avvocato dopo il provvedimento del giudice, in tal modo disapplicando le voci della tariffa.

Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente ancora assume che il giudice di pace, nella determinazione delle spese della causa, avrebbe disapplicato norme di diritto liquidando compensi superiori a quelli stabiliti dalla tariffa professionale.

Le due censure possono essere trattate congiuntamente perchè suppongono la risoluzione della medesima questione.

Anche con riferimento all’ipotesi di opposizione all’esecuzione forzata questa Corte ha già precisato (Cass., n. 3325/2004; Cass., n. 9784/2009) che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., somma 2, sono impugnabili in cassazione, oltre che nell’ipotesi di mera apparenza ovvero diradicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, nonchè, quanto agli errores in procedendo, per la violazione delle norme processuali, quali quelle che disciplinano il potere del giudice e lo svolgimento del processo dinanzi a lui e non quelle che riguardano il merito della causa.

Questo giudice di legittimità ha pure stabilito (Cass., n. 10965/2006; Cass., n. 19771/2003; Cass., n. 1185/2003; Cass., n. 14745/2000; Cass., n. 8544/2000) che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del giudice di pace per violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato atteso che le norme che fissano gli onorari ed i diritti di avvocato e di procuratore non sono ineludibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace e che, inoltre, sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la contesa giudiziale e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo.

Di conseguenza, non rientrando nella violazione di norme processuali la questione relativa al rispetto della tariffa forense e non essendo stati denunciati vizi di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, le due censure non possono essere accolte.

Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il ricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del processo di cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00 (Cinquecento/00) di cui Euro 300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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