Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13218 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9119/2005 proposto da:

O.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. NICOTERA 2 9, presso lo studio dell’avvocato SALERNO

Gaspare, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROVERE

ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA (OMISSIS) in persona dei

legali rappresentanti Dr.ssa M.R. e Dott.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

stadio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2005 del TRIBUNALE di SANREMO, emessa il

31/1/2005, depositata il 01/02/2005, R.G.N. 1611/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/05/2010 dai Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIORGIO ALLOCCA per delega dell’Avvocato GASPARE

SALERNO;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI per delega dell’Avvocato GIORGIO

SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.S. conveniva D.S.D. e la Ras Assicurazioni spa davanti al Giudice di Pace di Sanremo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa di un incidente stradale a suo avviso causato dal convenuto.

La società convenuta si costituiva eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza per valore del giudice adito.

Il D.S. si costituiva eccependo anch’egli l’incompetenza per valore del Giudice di Pace e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la S.A.I. Assicurazioni spa, assicuratrice della O.. Nel merito sosteneva l’infondatezza della domanda e formulava, in via riconvenzionale, richiesta di risarcimento del danno che anch’egli asseriva di aver subito a causa del sinistro per cui è causa.

Il Giudice di Pace rigettava le eccezioni di incompetenza.

All’udienza del 26.9.2002 il convenuto D.S. rinunciava alla propria domanda riconvenzionale ed alla chiamata in causa della S.A.I..

Con sentenza n. 79/02 il Giudice rigettava la domanda attrice.

Proponeva appello O.S..

Gli appellati deducevano l’infondatezza dell’appello.

Il Tribunale di Sanremo in composizione monocratica rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

Sull’impugnazione di O.S. il Tribunale di Sanremo, con la sentenza quivi denunciata, confermava la sentenza di primo grado, rigettando il gravame ed all’uopo denunciando che:

a) era pacifico in fatto che O.S., alla guida del suo motoveicolo aveva “tamponato” l’autovettura di D.S.D., siccome era desumibile dal rapporto redatto dai Carabinieri;

b) in caso di “tamponamento” è a carico del conducente del veicolo “tamponante” (cioè retrostante) la prova che il mancato tempestivo arresto del proprio mezzo sia stato determinato da cause, in tutto o in parte, non imputabili al conducente;

c) detta prova l’appellante non aveva fornito, poichè sulla scorta della valutazione congiunta delle deposizioni testimoniali dei testi C. e M. e delle risultanze oggettive del rapporto dei Carabinieri, era da ritenere che il tamponamento era stato cagionato da un momento di distrazione della O..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso O. S. con un unico mezzo.

Ha resistito con controricorso la s.p.a. R.A.S., che ha anche presentato memoria.

Non ha svolto difese in questa sede l’intimato D.S.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di doglianza – deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nella parte in cui il Giudice d’Appello non avrebbe applicato al caso deciso la presunzione di corresponsabilità, di cui al secondo comma della suddetta norma – la ricorrente lamenta che le risultanze istruttorie, se correttamente valutate, in forza particolarmente della testimonianza della teste P.M., avrebbero dovuto fare concludere che il tamponamento si era verificato anche per la imprudente condotta di guida di D. S.D.. Il motivo, che piuttosto che una violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. prospetta, invece, un preteso vizio di motivazione, non è fondato.

Premesso, infatti, che costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass., n. 15434/2004;

Cass., n. 5375/2003; Cass., n. 15809/2002; Cass., n. 8070/2002) che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico; considerato che il vizio di motivazione, sotto il profilo di omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione; ritenuto che, nella specie, il motivo èimpugnazione tende ad ottenere in questa sede un riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalità del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua nè illogica compiuta dal giudice di merito nei due gradi del giudizio; ritenuto, altresì, che secondo il codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 149 (e succ. mod. e int.), in caso di tamponamento tra veicoli – che si verifica anche quando il contatto tra il veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale -, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede (secondo il costante indirizzo di questa Suprema Corte, ex multis: Cass., n. 3282/06; Cass., n. 11444/98, cui il giudice del merito si è esattamente uniformato).

Tutto ciò ritenuto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili; osserva questo giudice di legittimità che di conseguenza il ricorso deve essere rigettato con la condanna della soccombente ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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