Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13218 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13218 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29424-2010 proposto da:
GUGLIUZZA & FINOTTO SOCIETA’ SEMPLICE, in persona dei
legali rappresentanti

pro

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BOSSO GIUSEPPINO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

448
contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE
I

PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 e S.C.C.I S.P.A.;

Data pubblicazione: 28/05/2013

-

– intimati Nonché da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO,
CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., GUGLIUZZA & FINOTTO SOCIETA’
SEMPLICE;
– intimati avverso la sentenza n. 397/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 08/06/2010 R.G.N. 1309/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA l che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

mandatario della

r.g. n. 29424/10
udienza del 7.2.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società semplice Gugliuzza e Finotto ha proposto opposizione tardiva contro la cartella
esattoriale con cui era stato richiesto alla società il pagamento di una determinata somma a titolo di

notificazione della cartella solo in data 30.8.2007, quando aveva ricevuto comunicazione da parte
della Equitalia Nomos dell’avvenuta iscrizione di ipoteca legale su due immobili della società, ed
eccependo la prescrizione dei contributi, l’erronea quantificazione della somma richiesta dall’Inps e
l’inesistenza della comunicazione dell’Equitalia Nomos, ricevuta il 30.8.2007, perché effettuata nei
confronti della Piene s.n.c., trasformatasi nella società semplice Gugliuzza e Finotto già dal
17.12.2004.
Il Tribunale di Torino ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’opposizione,
ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale. L’appello della società è stato rigettato dalla
Corte d’appello di Torino, che pur ritenendo nulla la notificazione della cartella per non essersi
perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., e ritenendo conseguentemente
tempestiva l’opposizione, ha respinto l’eccezione di prescrizione osservando che il termine
quinquennale doveva ritenersi validamente interrotto da altra sentenza della Corte d’appello, che
aveva respinto l’opposizione proposta dalla società contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alle
sanzioni amministrative applicate dall’ente previdenziale in relazione alla stessa violazione da cui
era scaturita l’omissione contributiva (e cioè l’inquadramento di alcune dipendenti come
apprendiste anziché come operaie generiche).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società semplice Gugliuzza e Finotto affidandosi a
quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps, che ha proposto anche ricorso
incidentale fondato su un unico motivo. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale
e memoria ex art. 378 c.p.c. La Equitalia Nomos spa è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, trattandosi di
impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c.

i

contributi previdenziali relativi al periodo 12.6.95-28.2.98, assumendo di avere avuto notizia della

1.- Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia violazione degli artt. 2943, 2945
c.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale
ha respinto l’eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la prescrizione sarebbe stata
interrotta per effetto dell’accertamento contenuto in altra sentenza della stessa Corte d’appello, che
aveva respinto l’opposizione proposta dalla società contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alle
sanzioni amministrative applicate dall’ente previdenziale in relazione alla stessa violazione da cui
era scaturita l’omissione contributiva. Osserva, al riguardo, la ricorrente che tale sentenza, che

aver inquadrato alcune dipendenti come apprendiste anziché come operaie generiche, non poteva
costituire giudicato esterno in ordine all’esistenza dell’obbligo contributivo relativo alla posizione
delle stesse lavoratrici.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di
motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere
respinto l’eccezione di prescrizione, avrebbe omesso di prendere in considerazione l’eccezione
sollevata dalla ricorrente in ordine alla necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del
quantum, delle somme già versate dalla società a titolo contributivo per le stesse lavoratrici.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di
motivazione, censurando la sentenza del giudice d’appello per aver omesso di prendere in
considerazione altre eccezioni relative alla determinazione dell’importo dovuto a titolo contributivo.
4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione,
lamentando l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello sulla domanda di cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria.
5.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Inps lamenta violazione dell’art. 140 c.p.c. in
relazione alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che la notifica della cartella
esattoriale, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non fosse stata validamente eseguita nei confronti
della società, e dovesse pertanto ritenersi tempestiva l’opposizione proposta dalla società Gugliuzza
e Finotto con ricorso del 9.10.2007, omettendo, secondo l’Istituto, di considerare che, alla luce di
quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 14.1.2010, il perfezionamento
della notifica ex art. 140 c.p.c. si realizza non solo con il ricevimento della raccomandata
informativa da parte del destinatario, ma anche con il decorso del termine di dieci giorni dalla
spedizione della raccomandata.
6.- E’ prioritario l’esame del ricorso incidentale, che investe la verifica di questioni aventi carattere
pregiudiziale, quali la validità della notificazione della cartella esattoriale e la conseguente

2

riguardava solo l’accertamento dell’obbligo della società di versare le sanzioni amministrative per

tempestività (o meno) dell’opposizione proposta dalla società Gugliuzza e Finotto contro la stessa
cartella esattoriale.
7.- La Corte territoriale, come già accennato, ha ritenuto che il procedimento di notificazione ex
art. 140 c.p.c. non si fosse perfezionato, essendovi prova che la raccomandata contenente l’avviso
del deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale non era mai stata ricevuta dalla
società. La raccomandata risultava infatti restituita al mittente con la dicitura “trasferito 15.12.06”.
L’Inps, nel contestare la validità di tale conclusione, ha osservato che il giudice d’appello non

3 del 2010, citata anche dalla Corte d’appello, la notifica si era comunque perfezionata con il
decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
8.- L’assunto non può condividersi. L’art. 140 cod. proc. civ. dispone forme della notificazione per
il caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto da notificare per irreperibilità o
incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139. L’art. 140 postula dunque che i
luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che
l’atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle
persone indicate nell’art. 139 (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1166).
Diverso è il caso previsto nel successivo art. 143, che prevede la notificazione a persona di
residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
In caso di incertezza sui luoghi, l’onere di effettuare la ricerca del destinatario grava sul soggetto
che promuove la notificazione, così come l’onere di provare di averla eseguita con l’ordinaria
diligenza (Cass. 16 maggio 2006 n. 11639).
Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, “v’è la prova che la raccomandata
contenente l’avviso del deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale … non è mai stata
ricevuta dalla Gugliuzza & Finotto: la raccomandata risulta infatti restituita al mittente con la
dicitura “trasferito 15.12.06′.
Non può parlarsi in tal caso di esatta conoscenza dei luoghi in cui eseguire la notificazione. Né è da
dubitare che l’ente pubblico ricorrente, munito di ufficio legale, abbia eseguito la relativa ricerca,
onde evitare che il contribuente si trovasse inopinatamente esposto all’iscrizione di ipoteca legale
sul proprio immobile. L’esito negativo della ricerca lo avrebbe però dovuto indurre alla
notificazione secondo l’art. 143.
Non avendo l’ente provveduto in tal senso, esattamente il collegio di merito ha ritenuto tempestiva
l’opposizione del contribuente.
Il ricorso incidentale deve esser pertanto rigettato.
9.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

3

avrebbe considerato che, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

La Corte territoriale, nel respingere eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ha ritenuto
che la sentenza della stessa Corte d’appello, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società
contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall’ente
previdenziale in relazione alla violazione da cui era scaturita l’omissione contributiva, avesse
efficacia inten-uttiva della prescrizione dei contributi e costituisse, allo stesso tempo, giudicato
esterno in relazione alla sussistenza dell’obbligo contributivo della società nei confronti dell’Inps.
10.- Così decidendo, tuttavia, la Corte di merito si è discostata dai principi già affermati in materia

secondo cui in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale
obbligatorie, l’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo
dell’Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito
contributivo: in particolare, la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come
procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto
al conseguimento dei contributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da un
soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore.
11.- Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto accolto, restando assorbiti gli altri,
e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello in diversa
composizione, perché decida sull’appello della società Gugliuzza e Finotto nel rispetto dei principi
sopra indicati. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2013.

da questa Corte (Cass. n. 17849/2009) – ed ai quali va data continuità anche in questa sede –

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