Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13218 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7462-2013 proposto da:

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI S. COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato

ARMANDO MONTEMARANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERDINANDO MENETTI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente-

contro

INA ASSITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOILITIONS SCPA, in persona di

H.R.M. e di C.F., quali procuratori

speciali di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ALDO BALLARIN 7, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO IMPROTA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 809/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2012, R.G.N. 492/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato FERDINANDO MENETTI;

udito l’Avvocato PAOLO IMPROTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1.4 febbraio 2012 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal C. nei confronti dell’Assitalia (ora INA Assitalia), quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in relazione al sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS).

Posto che dal fascicolo dl parte di primo grado del C. risultavano mancanti l’atto di citazione nonchè alcuni documenti e che nel fascicolo d’ufficio di primo grado non erano presenti i verbali d’udienza contenenti la deposizione dell’unico teste assunto, riteneva la corte territoriale che tali carenze, imputabili all’appellante, non consentivano al giudice dell’impugnazione di verificare la rituale e valida proposizione della domanda nè di esaminare i motivi di appello sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta in primo grado.

Contro la suddetta sentenza propone C.R. ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso INA Assitalia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso C.R. denuncia “contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene il C. di aver ritualmente depositato nel giudizio dl appello il fascicolo di parte di primo grado, con il relativo indice dei documenti vidimato dal Cancelliere, di modo che la mancanza dell’atto di citazione e dei documenti sub 8 e 9 al momento della decisione della causa non poteva essere imputata all’odierno ricorrente; la corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, in caso di insuccesso, consentire il nuovo deposito dei documenti. Analogamente, essendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio atto del Cancelliere ai sensi dell’art. 347 c.p.c., il mancato reperimento dei verbali di causa non poteva gravare sulla parte appellante.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata si fonda su due ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione.

Con riferimento alla prima ratio decidendi, inerente la mancanza, nel fascicolo di primo grado, dell’atto di citazione (oltre ai documenti sub 8 e 9), la corte territoriale ha rilevato come “il deposito in atti dell’atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per il giudice dell’impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda (tanto più che nella sentenza impugnata lo stesso Tribunale ha rilevato come fosse “generica, scarna e stringata” la ricostruzione della dinamica del sinistro delineata in citazione)”.

I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice dl appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11.196; in termini, già Cass. 20 dicembre 2004, n. 23598). Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250.

Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, il C. avrebbe quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza dell’atto di citazione di primo grado (e degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l’avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzato al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d’appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione.

Non risulta, invece, che l’appellante abbia posto in essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti.

La correttezza della ratio decidendi fondata sulla mancanza dell’atto di citazione nel fascicolo dl parte dl primo grado del C., idonea di per sè a sorreggere la decisione, rende superfluo l’esame delle censure mosse dal ricorrente in riferimento alla mancanza nel fascicolo d’ufficio dei verbali relativi alla prova testimoniale.

4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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