Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13218 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7687/2015 proposto da:

Promogest S.n.c. di P.M. e S.F. Sviluppo

Negozi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Groenlandia n. 5, presso lo

studio dell’avvocato Pacini Claudia, rappresentata e difesa

dall’avvocato Marroncini Simone, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, già (OMISSIS) s.r.l. in

liquidazione, in persona dei curatori avv. C.G., e Dott.

T.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni n. 281, presso lo studio dell’avvocato Bertacchi Giulio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Bigliardi Alberto, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositato il

04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, già (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (di seguito (OMISSIS)), proposta dalla Promogest S.n.c. di P.M. e S.F. Sviluppo Negozi (di seguito Promogest), avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato, pur riconoscendo il credito insinuato di Euro 452.463,75 – di cui Euro 45.000,00 oltre interessi e spese giusta decreto ingiuntivo n. 87 del 2012 ed il resto quale credito residuo derivante dalla transazione novativa del 22 giugno 2010 (“Contratto di transazione per la chiusura definitiva del rapporto tra (OMISSIS) S.p.A. ((OMISSIS)) e Promogest Snc (Promogest)”) e dalla successiva scrittura privata del 2 maggio 20111 con cui le parti effettuarono una ricognizione e nuova rateizzazione del debito di (OMISSIS) verso Promogest (Euro 520.000,00),- non lo aveva ammesso al passivo, in quanto oggetto di compensazione con il controcredito di maggior importo vantato da (OMISSIS).

1.1. In particolare il giudice dell’opposizione, interpretando il contenuto degli accordi inter partes, ha ritenuto: i) che la ricognizione (e nuova rateizzazione) del credito di Promogest di Euro 520.000,00 contenuta nella scrittura del 2 maggio 2011 non comportasse alcuna rinuncia al credito residuo di (OMISSIS), trattandosi di importo calcolato “non al netto delle compensazioni eventualmente da effettuare ma al lordo delle stesse, come d’altra parte previsto nella scrittura del 2010 al punto 7, immodificato dalla successiva scrittura del 2011”; che i calcoli a tal fine operati dalla curatela dovevano ritenersi “provati perchè fatti non specificamente contestati”, avendovi Promogest provveduto tardivamente, solo in comparsa conclusionale; iii) che non era “corretto invocare l’efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto per ritenere preclusa alla Curatela la relativa eccezione”, poichè esso, sebbene munito di esecutività ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla presentazione del ricorso per concordato preventivo, non aveva efficacia di giudicato “nei confronti della Curatela, ai sensi dell’art. 2909 c.c. essendo la Curatela terza rispetto alle parti, agli eredi ed aventi causa, trattandosi di eventi che si sono verificati quando la (OMISSIS) era ancora in bonis, poichè il fatto generativo della eccezione è antecedente alla formazione del giudicato e il Curatore si pone come terzo titolare di rapporti incompatibili”, senza potersi ricorrere alla figura del giudicato implicito ai fini di un “ampliamento del limite oggettivo del giudicato all’eccezione di compensazione”.

1.2. Promogest ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, corredato da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso e analoga memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Prima di esaminare i motivi del ricorso occorre valutare, in rito, l’eccezione preliminare di “inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di prova dell’anteriorità della procura”, sollevata in controricorso per il fatto che la procura speciale di parte ricorrente, pur essendo rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, ex art. 83 c.p.c., comma 2, – come tale equiparabile alla procura rilasciata a margine o in calce al ricorso – “non riporta il numero di pagina nè la data dell’avvenuto conferimento dell’incarico professionale, nè alcuna specifica menzione del provvedimento impugnato”.

2.1. A supporto dell’eccezione viene invocato, in memoria, il recente orientamento di legittimità per cui deve ritenersi priva del requisito di specialità, ex art. 365 c.p.c., la procura rilasciata “in foglio separato in calce all’atto” che “non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per “tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, e ad ogni relativa impugnazione nonchè per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi del giudizio e per la esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi”” e perciò di “tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura”, in quanto contenente espressioni “dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (Cass. 17708/2019, che a sua volta cita Cass. 5190/2019, 28146/2018, 18257/2017, 6070/2005).

3. L’eccezione va disattesa.

3.1. E’ noto che, in seguito alla L. n. 141 del 1997 – il cui art. 1 ha modificato l’art. 83 c.p.c., comma 3, – la procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo è stata parificata alla procura rilasciata in calce, che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede.

3.2. Poichè il dato normativo non contempla particolari requisiti di forma (come timbri di congiunzione, assenza di spazi bianchi, omogeneità dei caratteri a stampa o numerazione progressiva delle pagine), la procura rilasciata su foglio materialmente congiunto al ricorso per cassazione deve ex sè ritenersi speciale anche quando non contenga alcun riferimento al provvedimento impugnato o al giudizio da promuovere, essendo stata ritenuta detta collocazione topografica sufficiente a fornire certezza circa la sua riferibilità al giudizio cui il mandato accede (Cass. 23777/2011; conf. Cass. 385/2021).

3.3. Anche la mancanza di data non determina la nullità di siffatta procura, dovendo la stessa essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto al provvedimento impugnato si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede, nel quale esso è menzionato, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. 385/2021, 34259/2019, 18915/2012, 29785/2008).

3.4. E’ pur vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è andato progressivamente consolidando un orientamento più restrittivo, secondo cui il ricorso per cassazione è comunque inammissibile qualora la procura, sebbene apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, abbia un tenore testuale incompatibile con la proposizione di detta impugnazione – come l’attribuzione dal difensore delle facoltà di proporre qualsivoglia tipo di impugnazione, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, dare corso alla mediazione o alla negoziazione assistita – a causa di espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi, gradi e fasi processuali o comunque relative al giudizio di merito, piuttosto che di legittimità (Cass. 23381/2004, 6070/2005, 18257/2017, 25177/2018, 28146/2018, 60711/2018, 17708/2019, 4069/2020, 7137/2020, 7974/2020, 12690/2020, 16040/2020, 21911/2020, 22058/2020, 905/2021).

3.5. Tuttavia, nel caso di specie la procura, rilasciata su foglio materialmente congiunto al ricorso, sebbene sia priva di data e di specifici riferimenti al decreto impugnato e contenga espressioni riferibili ad attività difensive ultronee rispetto al giudizio di legittimità, contiene anche l’inequivocabile richiamo al “giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione cui si riferisce il presente atto”, in uno all’elezione di “domicilio in (OMISSIS)”, elementi che ad avviso del Collegio risultano sufficienti a conferire alla procura il carattere della specialità.

4. Con il primo motivo ci si duole della violazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c. e artt. 2709,2710 c.c., in quanto il Fallimento non avrebbe mai provato il proprio credito portato in compensazione con quello (pacifico) di Promogest, non costituendo prova idonea gli allegati prospetti riepilogativi di parte (scritti d’ordine e partitari interni), privi dei requisiti di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c.; d’altro canto, Promogest avrebbe in realtà sempre contestato, anche in fase di verifica del passivo fallimentare, l’esistenza stessa del suddetto controcredito, il cui preciso ammontare non risulta peraltro mai indicato nel decreto impugnato, ove il Tribunale si limita a dichiarare che i “calcoli operati” dalla curatela fallimentare sarebbero stati tardivamente contestati solo nella comparsa conclusionale.

4.1. Il secondo mezzo censura la violazione degli artt. 324,647 c.p.c., art. 2909 c.c. e L.Fall., art. 67, in quanto il decreto ingiuntivo n. 87/2012, ottenuto da Promogest per il pagamento, da parte di (OMISSIS), di tre rate del piano di pagamento previsto nella scrittura del 2 maggio 2011, era munito della formula ex art. 647 c.p.c. e dunque sicuramente opponibile al Fallimento (dichiarato il 10/10/2013), con conseguente formazione di un giudicato che coprirebbe il dedotto e il deducibile in relazione all’intero rapporto, ivi compresa l’eccezione di compensazione solo successivamente proposta dalla curatela in sede di accertamento del passivo.

4.2. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1362,1363,1967 c.c., nonchè art. 115 c.p.c., in uno all’omesso esame di fatto decisivo, per non avere il tribunale tenuto conto di tutte le operazioni documentate e non contestate (come illustrate a pag. 28 del ricorso) “cui le parti alludevano al punto 7 del loro accordo” – poste in essere da Promogest in esecuzione della transazione del 22 giugno 2010 e prima della scrittura del 2 maggio 2011, “stilata proprio dopo fatte tutte le compensazioni e su cui s’è formato il giudicato”; il tribunale avrebbe interpretato gli accordi senza ricercare la volontà delle parti, “diretta a definire per sempre tutti i loro rapporti, e manifestata dal loro comportamento successivo”, tenuto conto segnatamente che (OMISSIS) non oppose il decreto ingiuntivo 87/2012 ed “eseguì i pagamenti sino alla fine del 2011, senza niente eccepire” e che la clausola 7 del contratto disciplinava un’ipotesi meramente eventuale in concreto non verificatasi.

4.3. Il quarto mezzo denuncia la violazione degli artt. 1975,1967,2909 c.c., nonchè 115 c.p.c., in uno all’omesso esame di fatto decisivo, ribadendo in forma riepilogativa le precedenti censure, in particolare quelle di cui al primo e terzo motivo, avuto riguardo al carattere novativo e definitivo della transazione, al giudicato implicito formatosi con il decreto ingiuntivo, al mancato esame delle operazioni compiute dopo la transazione e prima della scrittura ricognitiva (che avevano ingenerato crediti a favore di Promogest) ed infine all’accertamento di un “supposto controcredito”, provato da “documenti autoreferenziali prodotti dalla curatela e di nessun valore probatorio”.

5. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti, nei termini che si vanno ad illustrare.

5.1. Invero, a fronte di un credito di Promogest pacifico e perciò riconosciuto, la mancata ammissione al passivo fallimentare di (OMISSIS) è dipesa esclusivamente dalla sua estinzione per compensazione con un maggior controcredito di (OMISSIS), che il tribunale ha ritenuto accertato – senza indicarne l’entità – sulla base dei seguenti elementi contestati dal ricorrente (come detto riepilogati nel quarto motivo): un’interpretazione degli accordi scritti tra le parti non pienamente conforme ai canoni legali (terzo motivo); la mancata contestazione di prospetti contabili unilaterali elaborati dalla curatela per la quantificazione del controcredito, ritenuti privi di idoneità probatoria (primo motivo); il disconoscimento dell’efficacia pro iudicato del decreto ingiuntivo n. 87/2012, ritenuto non opponibile al curatore in quanto terzo, ai sensi dell’art. 2909 c.c. (secondo motivo).

6. Prendendo le mosse da tale ultimo aspetto, in quanto logicamente prioritario, occorre innanzitutto considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata tempestiva opposizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento – come nel caso di specie – acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale ed è opponibile alla massa fallimentare, costituendo un titolo idoneo per l’ammissione del credito allo stato passivo (ex plurimis, Cass. 23202/2013, 1650/2014, 25191/2017, 21583/2018, 24157/2020).

6.1. Orbene, in forza dell’art. 2909 c.c. – in base al quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa – l’efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. giudicato esplicito), anche alle ragioni di fatto o di diritto che si presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia (cd. giudicato implicito) e come tali non possono essere fatte valere in un successivo giudizio per contrastare il diritto definitivamente accertato (ex multis, Cass. 7774/2012, 3434/2011, 8650/010, 18791/09, 15343/09). In altri termini, il cd. giudicato per implicazione discendente, ipostatizzato nell’affermazione per cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile”, si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. A tal fine è dunque necessario: i) che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l’assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione; ii) che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass. 7115/2020).

6.2. Al riguardo è stato altresì precisato che il giudicato implicito non copre non solo i fatti e le questioni nuove o che, quantomeno, non erano deducibili nel giudizio in cui il giudicato medesimo si è formato (Cass. 6091/2020, 7774/2012, 15807/09, 21069/04), ma anche quelle concernenti effetti ulteriori o diversi, che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto (Cass. 21742/2013).

6.3. Orbene, applicando i principi sub 6.1. al giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento, può ben dirsi che esso faccia stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa non solo circa l’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e la misura del credito azionato in sede monitoria, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi – anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d’opposizione – atti a prospettare l’insussistenza, totale o parziale, del credito medesimo, anche per effetto di un controcredito (Cass. 5801/1998, 16319/2007; cfr. Cass. 13207/2015, 17049/2017).

6.4. Analogamente, poichè in forza dei principi sub 6.2. il giudicato non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento, può dirsi che, qualora il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza, appunto, di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli e inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. 12111/2020, 6543/2014, 23918/2010).

6.5. I suddetti principi non vengono meno nel caso in cui, successivamente al formarsi del giudicato, una delle parti fallisca, a nulla rilevando il fatto che, in sede di formazione dello stato passivo, il curatore debba considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione (Cass. Sez. U, 4213/2013; Cass. 24168/2017).

6.6. A ben vedere ne costituisce applicazione anche la possibilità per curatore di far valere l’inefficacia nei confronti della massa, L.Fall., ex art. 64, dell’atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, nonostante il giudicato formatosi tra il fallito e un creditore sulla sua validità, in quanto si tratta di un effetto che – discendendo direttamente dal fallimento – non era deducibile prima, e che peraltro non incide sull’accertamento contenuto nel giudicato (alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito), bensì solo sulla sua opponibilità (Cass. 7774/2012; v. Cass. 29460/2018, circa l’inopponibilità di due decreti ingiuntivi divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento, perchè fondati su una fideiussione prestata non contestualmente al credito garantito ed a titolo gratuito).

6.7. Alla luce di tutto quanto precede, tenuto conto che il ricorso monitorio e il conseguente decreto ingiuntivo n. 87 del 5 gennaio 2012 (entrambi trascritti a pag. 7-9 del ricorso) hanno avuto ad oggetto solo il pagamento delle tre rate scadute il 27 giugno, 27 luglio e 27 agosto 2011, per la somma di Euro 45.000,00 (oltre interessi e spese), quale parte del maggior credito riconosciuto nell’atto ricognitivo del 2 maggio 2011 – e “con riserva di agire per il recupero degli importi successivi in caso di mancato adempimento alle scadenze convenute” – deve ritenersi che l’eccezione di compensazione non poteva essere fatta valere riguardo al credito portato dal provvedimento monitorio, proprio perchè il giudicato formatosi sulla sua esistenza copriva il dedotto e deducibile, tenuto conto dello stato dei rapporti inter partes maturato a quell’epoca.

6.8. Tale conclusione trova ulteriori riscontri fattuali nelle deduzioni, non contestate, contenute a pag. 9 del ricorso, ove si dà atto che, avendo (OMISSIS) successivamente pagato le rate solo fino a dicembre 2011 (a fronte della rateizzazione che la scrittura del 2 maggio 2011 prevedeva sino al luglio 2014), Promogest aveva chiesto ed ottenuto un secondo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, stavolta opposto da (OMISSIS), la quale parallelamente “iniziò una causa per sentir annullare la transazione per errore, asserendo indimostratamente di aver commesso un errore di calcolo nella transazione e che rifatti i conti sarebbe stata lei creditrice di Promogest”; con la precisazione che il 21 settembre 2012, nelle more dei due giudizi, (OMISSIS) presentò domanda di concordato preventivo, cui seguì la dichiarazione di fallimento del 10 ottobre 2013.

7. Il rilievo si salda con le censure mosse nel primo e nel terzo motivo, poichè il tribunale – piuttosto che accertare e quantificare, iuxta alligata et probata, il (preteso) maggior credito di (OMISSIS) opposto in compensazione al credito (certo) di Promogest – si limita a valorizzare la mancata contestazione dei “calcoli” della curatela, osservando che non vi fu alcuna ulteriore rinuncia di (OMISSIS) rispetto a quella contenuta nella transazione novativa del 22 giugno 2010 (che prevedeva al punto 6 il suo impegno a stralciare “fino a Euro 600.000,00”, Iva esclusa, dall’originario credito di Euro 1.390.174,03, “a condizione che Promogest mantenga ogni obbligo assunto”) e che il credito di Promogest di Euro 520.000,00, consacrato nella ricognizione di debito del 2 maggio 2011, interveniva “esclusivamente sul terzo capoverso dell’art. 2” della transazione, avente ad oggetto il pagamento dei corrispettivi delle cessioni dei negozi a (OMISSIS), mentre in realtà il tenore testuale della scrittura del 2 maggio 2011, riportata a pag. 6 del ricorso, segnala che la ricognizione riguardava la somma di cui Promogest era “complessivamente creditrice”.

7.1. Inoltre, piuttosto che limitarsi a valorizzare una certa lettura del punto 7 della transazione – ove si prevedeva che “eventuali differenze tra il debito di Promogest verso (OMISSIS) al netto delle compensazioni scaturenti dalla retrovendita delle merci (punto 3), lo stralcio (punto 6) e il compensando credito che scaturirà dalla vendita del negozio di (OMISSIS) (Euro 100.000,00) saranno pagate da Promogest mediante compensazioni con le rate previste al punto 2 per il pagamento dei corrispettivi delle cessioni dei negozi a partire dall’ultima rata e via via a ritroso” – il tribunale, proprio alla luce del tenore ipotetico e omnicomprensivo della pattuizione, non avrebbe dovuto esimersi dal tener conto (sempre, s’intende, iuxta alligata et probata) del comportamento delle parti successivo alla transazione, attuativo dei punti 3 e 4 dell’accordo, e anteriore alla ricognizione di debito (in particolare, riacquisto della merce invenduta, trasferimento dei negozi, conguagli relativi alla risoluzione anticipata dei contratti di associazione e fatturazioni varie, sinteticamente indicate a pag. 28 del ricorso anche con riferimento ai documenti allegati nel giudizio di merito), proprio al fine di individuare l’eventuale esistenza di un maggior credito di (OMISSIS) che, a norma della clausola citata, Promogest avrebbe comunque dovuto pagare mediante una graduale e progressiva compensazione con le rate del debito di (OMISSIS) nuovamente calendarizzate, su sua richiesta, nella ricognizione di debito.

7.2. L’evidente corollario delle esposte argomentazioni è che l’estinzione del credito certo ed incontestato dell’opponente è frutto di un’eccezione di compensazione con un maggior controcredito del Fallimento che, oltre a non poter valere rispetto alla porzione di credito portata dal decreto ingiuntivo definitivo, sul quale si è formato il giudicato, non è stato oggetto di puntuale accertamento, sulla base di prove fornite dal curatore, onerato di dimostrarne l’esistenza e la consistenza, ma è stato desunto sulla base di una interpretazione degli accordi inter partes non del tutto conforme ai canoni legali (segnatamente all’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c.) e di conteggi di natura unilaterale, la cui mancata contestazione non rileva ai fini della formazione della prova.

8. Il decreto merita quindi di essere cassato con rinvio, per il puntuale accertamento del credito opposto in compensazione, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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