Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13217 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5775-2013 proposto da:

G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Sannio 61, presso lo studio dell’avvocato V.A.

L.C., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, (che ha incorporato per

fusione la BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA), in persona del

Direttore P.P. nella qualità di responsabile

dell’Ufficio Credito e Legale dell’Area Territoriale Centro e

Sardegna, come tale legale rappresentante della banca, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 25-C, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO FALINI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2012, R.G.N. 5490/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato V.A.L.C.;

udito l’Avvocato GIORGIO FALINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.G. convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Siam Leasing S.p.A. (poi incorporata dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura, divenuta successivamente Banca Antoniana Popolare Veneta) esponendo di aver stipulato in data (OMISSIS) con la Siam Leasing, autorizzata da Artigiancassa ad operare ai sensi della L. n. 240 del 1981, art. 23 un contratto di locazione finanziaria che consentiva all’attore di usufruire di agevolazioni consistenti nel rimborso di quota parte dei canoni di locazione.

Poichè la società di leasing non aveva provveduto a trasmettere ad Artigiancassa la documentazione consegnata da esso attore, necessaria per ottenere i contributi in conto canoni, chiese la condanna della convenuta al risarcimento dei danni commisurati alla mancata concessione dei contributi.

2. Rigettata la domanda dal Tribunale e interposto gravame dal G., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2012, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il G. non avesse fornito la prova di aver consegnato alla società di leasing la documentazione richiesta da apposito regolamento per la trasmissione ad Artigiancassa della domanda dl concessione dei contributi.

3. Contro la decisione G.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena, incorporante la Banca Antoniana Popolare Veneta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso G.G. denuncia “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo ai fini della definizione del giudizio –

violazione e/o falsa applicazione delle norme regolamentari di cui alla L. n. 240 del 1981 violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2597 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente di aver documentalmente dimostrato di aver consegnato alla società di leasing la documentazione necessaria ai fini del conseguimento dei contributi in conto canoni, documentazione che la suddetta società non aveva trasmesso ad Artigiancassa.

2.1 Deduce al riguardo le seguenti argomentazioni.

2.2. La società Siam Leasing non avrebbe disconosciuto di aver ricevuto in consegna la documentazione necessaria per la concessione dei contributi, circostanza negata solo successivamente dalla Banca Antoniana Popolare Veneta, all’atto della sua costituzione in giudizio. Tale censura si palesa inammissibile, non avendo il ricorrente trascritto o adeguatamente riassunto il contenuto dei documenti dai quali si desumerebbe tale asserita difformità, non consentendo così alla Corte di cogliere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata.

2.3. Sostiene, inoltre, il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero attribuito valenza ai “documenti prodotti sub 2, 3, 4 e 5 attestanti, rispettivamente, l’avvenuta stipulazione del contratto di locazione finanziaria del (OMISSIS), la coeva sottoscrizione dell’allegato a tale contratto intitolato “condizioni particolari riguardanti la regolamentazione delle agevolazioni L. 21 maggio 1981, n. 240, ex art. 23″ e l’ordine di bonifico irrevocabile con riferimento al canoni di locazione dovuti”.

Anche tale profilo di doglianza risulta Inammissibile, non avendo il ricorrente in alcun modo spiegato per quali ragioni la menzionata documentazione assumerebbe rilievo ai fini di una decisione diversa da quella adottata dal primo giudice.

2.4. Lamenta, altresì, il ricorrente che la corte territoriale aveva “disatteso la valenza probatoria ascrivibile alla nota di trasmissione della documentazione afferente la stipulazione del contratto di locazione finanziaria con la Soc. Siam Leasing, così come la missiva delle medesima Siam Leasing del 02/11/1990, nel cui contesto la società locatrice, preso atto dell’avvenuta ricezione della documentazione afferente il contratto di locazione finanziaria de quo, provvedeva a rimettere al G. copia del contratto medesimo”.

Anche tale censura è inammissibile.

11 ricorrente, invero, ha menzionato la “nota di trasmissione della documentazione afferente la stipulazione del contratto di locazione finanziaria”, senza riprodurne il contenuto nè indicarne la collocazione negli atti processuali. Analoghe considerazioni valgono per la missiva del 2.11.1990, non essendo all’evidenza sufficienti le generiche indicazioni fornite in ordine al contenuto del documento a consentire alla Corte di valutare la fondatezza dell’assunto difensivo rispetto alle ragioni poste a base della decisione.

2.5. Il ricorrente deduce, infine, che i giudici di merito non avevano “ritenuto di confutare, ai fini dell’adozione delle statuizioni impugnate, la valenza probatoria attribuibile: a) alla missiva di Artigiancassa del 27/03/1998; b) alla nota di Artigiancassa del 21/11/1997; c) alla nota della stessa Artigiancassa del 20/11/2000”.

Le censure sono infondate.

La prima missiva – parzialmente trascritta, senza però l’indicazione del destinatario – non adduce elementi probatori significativi, posto che la circostanza che “nessuna documentazione risulta pervenuta a questa banca a nome del Sig. G.G. da parte della Siam Leasing SpA. o da BNA SpA.” non dimostra che il G. abbia consegnato la documentazione alla società di leasing e che questa non l’abbia poi inviata ad Artigiancassa. Analoghe considerazioni valgono per la nota del 21.11.1997, in parte trascritta, nella quale si afferma che la Banca Nazionale dell’Agricoltura non aveva “presentato alcuna domanda di concessione di contributo in c/canoni nè direttamente a questa banca (modalità, quest’ultima, non prevista dalle norme vigenti) nè tramite la Siam Leasing SpA ovvero la Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA”. La nota del 20.11.2000 è irrilevante, in quanto nella stessa è solo specificato l’importo che sarebbe spettato a titolo di contributo in conto canoni.

3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificata pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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