Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13217 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14204/2010 proposto da:

O.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA

Silvio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA in persona del Questore pro tempore e MINISTERO

DEGL’INTERNO ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 652/2010 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La cittadina nigeriana O.N. – trattenuta nelle more del procedimento di espulsione nel CI.E. di (OMISSIS) – ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – contro il decreto del 10.3.2010 con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di ulteriori sessanta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro.

La Questura di Roma e il Ministero dell’Interno resistono con controricorso.

2.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia: 1) violazione e mancata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, sesto e settimo periodo e art. 14, comma 5, nonchè della L. n. 94 del 2009, art. 22, comma 1, lett. f) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 e succ. mod. Deduce che in sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6, contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost., il provvedimento del giudice di pace adottato del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, senza fissazione di udienza camerale, audizione dell’interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, d’ufficio, così da consentire il pieno ed effettivo contraddittorio, conformemente; a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, periodo sesto e settimo e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3; 2) violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e L. n. 94 del 2009, art. 22, comma 1, lett. f), (sic).

Deduce l’incompetenza del giudice di pace perchè, avendo la ricorrente presentato domanda di protezione internazionale, così come riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, la competenza apparteneva al tribunale monocratico, come disposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21; 3) violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5, e L. n. 94 del 2009, art. 22, comma 1, lett. f). Deduce che la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni è prevista soltanto per la mancata cooperazione al rimpatrio ovvero per ritardi nell’ottenimento dei documenti di viaggio mentre il giudice di pace l’ha motivata con l’esistenza della domanda di protezione; 4) violazione e mancata applicazione dell’art. 5, art. 6, par. 1 e art. 13 CEDU e art. 1 Protocollo 7 in relazione all’art. 111 Cost.. Deduce che è illegittimo il provvedimento impugnato perchè adottato senza previo contraddittorio.

Qualora si dovesse ritenere la proroga del trattenimento disposta senza attivazione del contraddittorio conforme alla disciplina vigente questa – in difetto di interpretazione conforme alla CEDU – sarebbe incostituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., artt. 5, 6 e 13 CEDU. 3. – Sono manifestamente fondate le censure di cui al primo motivo di ricorso, con assorbimento delle rimanenti. Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 e 6, consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedimentali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità – per violazione del principio del contraddittorio – del decreto emesso de plano dal giudice di pace.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5 bis, introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, la tutela giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida “nei modi di cui all’art. 737 cod. proc. civ., e segg., sentito l’interessato”, con cessazione di “ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive” (art. 14, comma 4). La convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6).

Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 14 cit. porterebbe ad escludere l’applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell’originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore “sentito l’interessato”. Invero, “la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perchè, usando di detto termine per la convocazione dell’originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell’udienza, camerale nonchè per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida” (Sez. 1^, n. 4544 del 2010).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato senza rinvio.

Tanto può essere disposto in Camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge”.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., non essendo più possibile la proroga del trattenimento.

Le spese possono essere compensate per la novità della questione, risolta solo nel 2010 da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA