Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13216 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23698/2015 proposto da:

Embraco Europe S.r.l., (ora Chieri Italia S.r.l.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. P. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avvocato

Gianluca Contaldi, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Oreste Cagnasso e Mario Contaldi, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

IAR Siltal S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei

Commissari Straordinari pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Portinaro, giusta

procura speciale alle liti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1600/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal cons. Dott. Paola Vella.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da Embraco Europe S.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Casale Monferrato aveva accolto la domanda revocatoria D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 49, e L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dalla IAR Siltal S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, dichiarando inefficaci i pagamenti effettuati in favore di Embraco nei sei mesi antecedenti la domanda di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata, per complessivi Euro 4.126.272,84 (di cui Euro 2.962.272,84 per forniture di merci ed Euro 1.200.000,00 per ripianamento dei pregressi come da accordo inter partes dell’8 novembre 2004).

2. Per quanto ancora rileva, la corte torinese ha affermato:

2.1. che, “secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità univoco (…) il principio della consecuzione ed unitarietà delle procedure concorsuali (…) è ipotizzabile anche quando la prima procedura radicata è stata quella di amministrazione controllata”, poichè il fallimento (o, come nel caso di specie, l’amministrazione straordinaria successiva alla dichiarazione di insolvenza) rappresenta “lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall’imprenditore (…), essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest’ultima” (così Cass. 28445/2008);

2.2. che la data cui occorre fare riferimento per l’individuazione del “semestre sospetto” ai fini dell’azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, è quella della domanda (e non del decreto) di ammissione, poichè ai sensi della L. Fall., artt. 188 e 168 “il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata produceva, a far data dalla domanda presentata (…) effetti immediati nei confronti dei creditori dell’imprenditore richiedente” (così Cass. 18437/2010 in caso di consecutio tra concordato preventivo e fallimento);

2.3. che i pagamenti delle forniture, pacificamente rientranti nell’esercizio dell’attività d’impresa, non furono però “effettuati in esecuzione delle concordate e costanti modalità costituenti espressione degli accordi negoziali tra le parti” (legate da rapporti commerciali sin dal 1988), avendo i testi B. e S. (dipendenti di Embraco) riferito che, dopo l’inadempimento di IAR e “a partire dall’estate 2004” – si era “affermata tra le parti la modalità di pagamento alla consegna della merce (…) ed era stato poi formalizzato un accordo, il 2.11.2004 (…) prevedente addirittura il pagamento anticipato al momento dell’ordine, in concreto non applicato” (in quanto “fino al marzo 2005 le modalità di pagamento continuarono ad essere alla consegna”), mentre “nel marzo 2005 fu, ancora, concordata la modifica dei termini di pagamento, non più alla consegna ma a trenta giorni dall’emissione della fattura”;

2.4. che la prova presuntiva della scientia decoctionis emerge chiaramente: dal cospicuo debito maturato da IAR; dal piano di rientro concordato in data 8.11.2004; dalla “quasi contestuale modifica, il 2.11.2004, degli accordi di fornitura, nemmeno pienamente rispettati in fatto, e dalla richiesta, già dall’estate 2004, del pagamento delle forniture alla consegna”; dal fatto che Embraco praticava forme diverse di pagamento per i propri clienti a seconda della loro affidabilità e IAR rientrava tra coloro “che dovevano pagare alla consegna”; dal risalto dato sulla stampa alla grave difficoltà attraversata da IAR Siltal; dal fatto che le due società operavano nello stesso contesto territoriale piemontese, in settori di impresa connessi ed in forza di datati rapporti commerciali.

3. Avverso tale decisione Embraco Europe S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente corredato da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. (depositata con la sua nuova denominazione di “Chieri Italia s.r.l.”).

3.1. La IAR Siltal S.p.a in A.S. ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 188 e 168 (nella loro formulazione previgente), per avere la corte d’appello erroneamente applicato il principio della consecutio tra procedure di diversa natura – quella originaria di amministrazione controllata e quella susseguente di amministrazione straordinaria – e, comunque, per aver calcolato il cd. periodo sospetto a ritroso dalla data del ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata (14/04/2005), piuttosto che dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione (23/04/2005).

4.2. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), per avere la corte d’appello escluso l’esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati “nei termini d’uso” solo perchè le parti avevano concordato una modifica dei termini di pagamento in precedenza utilizzati, mentre “la modifica delle condizioni pattuite tra le parti non rileva ai fini di escludere l’esenzione, anche se fosse indice della piena conoscenza dello stato di grave difficoltà della controparte”, tenuto conto che il pagamento contestuale (cd. “mano contro mano”) “è da considerarsi modalità d’uso normale in una situazione di crisi”.

4.3. Il terzo motivo prospetta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la corte d’appello considerato – ai fini della scientia decoctionis – che “il piano di rientro del novembre 2004 era stato pienamente rispettato da IAR Siltal sino al momento in cui venne ammessa all’amministrazione controllata” e che nel marzo 2005 le parti, “modificando nuovamente gli accordi precedenti, stabilirono, per alcune forniture, che la IAR Siltal avrebbe provveduto al pagamento a trenta giorni dalla data della fattura”, ciò che attestava la fiducia riposta da Embraco nel piano di risanamento della debitrice.

5. La decisione della causa presenta alcuni profili di rilevanza nomofilattica che giustificano la rimessione alla pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria fissazione del ricorso in sede camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 14437/2018; Cass. 27689/2019, 17371/2019, 19115/2017, 5533/2017).

6. In particolare, le questioni poste con il primo motivo – in punto di dies a quo di decorrenza a ritroso del periodo sospetto – e, soprattutto, con il secondo motivo – in punto di inquadrabilità tra i “termini d’uso” L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. a), anche delle condizioni di pagamento normalmente pattuite “in una situazione di crisi” – meritano un approfondimento in pubblica udienza poichè, rispettivamente, presentano ancora profili astrattamente controvertibili ovvero non hanno ancora trovato sistemazione in uno stabile orientamento di questa Corte.

7. Con riguardo al primo aspetto, la decorrenza del periodo sospetto dalla domanda (piuttosto che dal decreto) di ammissione alla procedura di amministrazione concordata è stata fondata dal giudice a quo sul principio di retrodatazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo che l’ha preceduta (Cass. 18437/2010) e sul rinvio dell’art. 188 (allora vigente) alla L. Fall., artt. 167 e 168.

7.1. Invero, una copiosa giurisprudenza di questa Corte assume che, nell’ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali – ivi comprese l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria – il computo a ritroso del cd. periodo sospetto decorre dalla data di ammissione alla prima procedura (Cass. 13838/2019, 7324/2016, 21900/2013, 8439/2012, 13445/2011, 28445/2008, 5527/2006); inoltre, di recente è stato chiarito che, “nel regime vigente prima dell’introduzione della L. Fall., art. 69 bis, comma 2, per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l’omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nella L. Fall., art. 169” (Cass. 8970/2019).

7.2. Tuttavia, secondo un precedente orientamento, la L. Fall., art. 69 bis, comma 2, (per cui, ove alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, “i termini di cui agli artt. 64, 65, art. 67, commi 1 e 2 e art. 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”), pur applicandosi alle procedure di concordato preventivo introdotte “dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” – “e, quindi, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67, anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore” – non si espone a censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore, proprio perchè tale norma non avrebbe fatto altro che recepire il principio di consecuzione tra le procedure che, “nell’interpretazione giurisprudenziale, assegnava rilevanza alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata ammessa) per essere la sentenza di fallimento l’atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell’imprenditore (v. ex aliis Sez. 1, 8437/2010; n. 8439/2012; n. 7324/2016)” (così Cass. 25728/2016; cfr. Cass. 5924/2016, 6031/2014).

8. Con riguardo alla questione posta col secondo motivo, questa Corte, dopo aver affermato che il rinvio della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, piuttosto che alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. 25162/2016), ha altresì precisato che ai predetti fini non rileva tanto il contenuto delle clausole negoziali, quanto “l’ambito “fattuale” dell’andamento del rapporto (…), a tal fine dovendo attribuirsi rilevanza al “mutamento dei termini”, da intendersi come modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti”, anche come “prassi fondata sulla tolleranza”, rilevando in ultima analisi “l’eventuale difformità dei tempi e dei modi dei pagamenti non già rispetto a quanto pattuito ma a quanto verificatosi in precedenza tra le parti” (Cass. 7580/2019, in un analogo caso di rapporto pluriennale tra le parti).

8.1. L’ulteriore profilo che viene qui in rilievo – sul quale non constano precedenti specifici – è dunque fino a che punto, ed entro quali limiti, le nuove modalità di pagamento concordate fra le parti, in considerazione di uno stato di crisi del debitore, possano divenire esse stesse dei “termini d’uso”, integranti cioè quella condizione di normalità – sia pure parametrata sulla crisi (come nel caso di specie la previsione del pagamento immediato alla consegna) – che giustifica l’esenzione da revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a).

9. Il Collegio ritiene quindi opportuno disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, eventualmente anche per tener conto della richiesta di riunione che l’odierna resistente segnala in memoria di aver avanzato in altro procedimento pendente dinanzi a questa Corte (n. 29651/2015 R.G.), in quanto afferente questioni analoghe.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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