Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13216 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13216

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 16226/2014 proposto da:

D.H.J., rappresentato difeso in forza di procura

speciale rilasciata a margine del ricorso dagli avvocati Gerhart

Gostner, Martin Plieger, Luigi Manzi ed Emanuele Coglitore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5,

presso lo studio degli avvocati Luigi Manzi ed Emanuele Coglitore;

– ricorrente –

contro

K.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Wolfgang

Burchia e Fabio Gullotta in forza di procura speciale rilasciata a

margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Ronciglione n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione

distaccata di Bolzano, depositata il 26 ottobre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 aprile 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;

vista la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, depositata dalla

controricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione del 14 novembre 2008 D.H.J. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, K.I. al fine di sentire dichiarare in proprio favore l’usucapione dell’appartamento in via (OMISSIS);

che la convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attrice;

che il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, espletata l’attività istruttoria, con sentenza depositata in data 20 gennaio 2011, accoglieva la domanda attrice;

che la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda di usucapione;

che D.H.J. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che K.I. ha resistito con controricorso;

Considerato che con il primo motivo il ricorrente lamenta, cumulativamente, la violazione degli artt. 1147, 1158, 1175, 1362 e 1418 c.c.;

che, secondo parte ricorrente, la corte d’appello, pur avendo rilevato la nullità per difetto della forma scritta dell’accordo intercorso tra le parti, avrebbe dovuto considerare che la nullità di un negozio giuridico comportava il venir meno di tutti gli effetti, fra cui l’acquisto della proprietà e del possesso in capo alla resistente;

che la corte d’appello avrebbe errato nel considerare la comune intenzione delle parti, ovverosia quella di volere una intestazione meramente fittizia dell’appartamento in capo alla K.I., al solo scopo di “difendere” il D.H.J. dalle pretese della moglie nel procedimento di divorzio e null’altro;

che la corte d’appello sarebbe altresì incorsa in un terzo errore di diritto, ravvisabile nell’interpretazione dell’art. 1158 c.c., ai fini dell’usucapione, infatti, l’intestazione fittizia di un appartamento non può comportare che “esternamente” l’intestataria fittizia, per ciò stesso e in ogni caso, venga ritenuta dall’intera collettività proprietaria e quindi nel giuridico possesso del bene immobile. La mera intestazione di un bene immobile nei registri pubblici non consente di dedurre in modo assoluto il possesso del bene e il relativo animus possidendi, come di fatto avrebbe ritenuto il giudice di secondo grado;

che la corte territoriale avrebbe commesso un ulteriore errore di diritto con riferimento al disposto dell’art. 1147 c.c., non tenendo conto che l’accertamento della buona fede nel possesso è considerato dall’ordinamento giuridico anche sotto l’aspetto psicologico e dal punto di vista etico, escludendo altresì rilievo al principio generale di correttezza e buona fede espresso in particolare dall’art. 1175 c.c.;

che le doglianze sono infondate;

che irrilevanti risultano le deduzioni contenute nella memoria depositata dalla controricorrente in ordine al richiamo al sistema tavolare, giacchè l’intavolazione non è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva, se essa avviene a favore di chi conosce o avrebbe dovuto conoscere il possesso altrui sullo stesso bene, non impedendo la stessa il riconoscimento giudiziale, allo scadere del ventennio, dell’intervenuta usucapione a favore del possidente, ancorchè maturato successivamente all’atto di acquisto (Cass. 28 novembre 2012, n. 21120);

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163). Il negozio, che è realmentè voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso;

che, pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024). Ne consegue come necessario corollario che se il pactum fiduciae riguardi beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., impone la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 13 ottobre 2004, n. 20198; Cass. 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. 29 maggio 1993, n. 6024);

che la corte d’appello ha correttamente ritenuto che nella fattispecie l’invocato patto fiduciario era affetto da nullità per carenza di atto in forma scritta ad substantiam, per cui non nasceva da esso alcun obbligo giuridico in capo alla K.I. al trasferimento della proprietà all’odierno ricorrente;

che dalla nullità del pactum fiduciae non discende l’invalidità della compravendita a esso collegata;

che riguardo all’intenzione delle parti, la corte d’appello ha correttamente evidenziato la volontà di D.H.J. di non apparire quale proprietario dell’immobile nei riguardi dei terzi;

bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’animus (Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; n. 15145 del 2004);

che nel caso di specie gli elementi acquisiti evidenziano una situazione di compossesso, difettando nella condotta del ricorrente il requisito del possesso pubblico del bene con la volontà di escludere l’altrui potere sulla cosa, avendo egli manifestato con i suoi comportamenti che l’occupazione dell’immobile avveniva non in nome proprio ma della intestataria dell’immobile;

che il profilo del tutto genericamente dedotto della buona fede non incide sul preteso acquisto a titolo originario del bene, mancando una critica specifica del perchè la corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato tale profilo;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza per motivazione fortemente illogica e perplessa, in quanto la corte territoriale avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie nel senso di escludere un suo valido possesso ad usucapionem;

che il motivo è inammissibile;

che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);

che, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

che nel caso di specie, sulla base del motivo prospettato, non si ravvisa un’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante;

che la corte d’appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha esaminato le risultanze probatorie, ritenendo, alla luce di quanto emerso, di dover riformare la pronuncia di primo grado in ordine alla mancanza di prova degli atti idonei a integrare un’interversione del possesso, a dimostrazione dell’animus possidendi;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto all’art. 13 del testo unico, comma 1 quater, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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