Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13216 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1469-2017 r.g. proposto da:

A.M.C., + ALTRI OMESSI, tutti rappresentati e difesi,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati

Massimo Curti, Almo Costa, e Alessandra Gemelli, con cui

elettivamente domiciliano in Roma, Via Emilia n. 88, presso lo

studio dell’Avvocato Stefano Vinti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Stefano Astorri, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via A, Torlonia n. 33;

– controricorrente –

contro

C.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Savona, depositata in data

8.6.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Gli odierni ricorrenti sono intestatari di buoni postali fruttiferi emessi tra il (OMISSIS) e l’inizio del (OMISSIS), identificabili con le serie (OMISSIS), titoli sul cui retro era stato previsto il pagamento con gli interessi maturati “giusta tabella a tergo”; chiesero ed ottennero dal Giudice di Pace di Savona decreto ingiuntivo per il pagamento della differenza tra le somme effettivamente pagate a titolo di interessi e quelle reclamate sulla base del diverso saggio di interessi indicato sul retro dei buoni fruttiferi di cui erano intestatari.

2. I predetti decreti ingiuntivi furono opposti da Poste s.p.a. sulla base della considerazione – per quanto ancora qui di interesse – che la somma originariamente liquidata a titolo di interessi era stata pienamente conforme a quanto disposto dal D.M. 13 giugno 1986, art. 6 adottato in attuazione del D.P.R. n. 156 del 1973.

Il Giudice di Pace di Savona, con distinte sentenze, rigettò le proposte opposizioni.

3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona, nella veste di giudice del gravame, ha accolto l’appello proposto da Poste s.p.a. avverso le predette sentenze del Giudice di Pace di Savona, revocando pertanto i decreti ingiuntivi opposti e condannando gli appellati alla restituzione di quanto ricevuto in attuazione delle sentenze appellate.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, che era infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; ha evidenziato che dovendosi ritenere i buoni fruttiferi solo meri titoli di legittimazione e non già titoli di credito, come tali sottratti al principio di letteralità ex art. 1993 c.c. – la regolamentazione relativa alla disciplina dea interessi doveva essere quella disposta dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 e D.M. n. 13 giugno 1986, art. 6 norme a tenore delle quali le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi dovevano essere disposte con decreto del ministro del tesoro, in concerto con quello delle poste e telecomunicazioni, applicandosi tale disciplina non solo ai buoni (OMISSIS) emessi dopo il suddetto decreto ma anche a quelli già emessi prima; ha osservato dunque che, nella ipotesi di D.M. sopravvenuto (come nel caso in esame) volto alla modifica del tasso di interesse indicato sul buono fruttifero al momento della sottoscrizione, occorreva applicarsi non già il tasso originario bensì quello sopravvenuto, e ciò attraverso un meccanismo di eterointegrazione del contenuto del contratto già previsto in termini generali dall’art. 1339 c.c.; ha osservato altresì che non rilevava neanche la circostanza che il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 era stato abrogato dal D.Lgs. n. 284 del 1999 in quanto l’art. 7 di tale normativa aveva espressamente previsto che i rapporti già in essere alla data della sua entrata in vigore dovessero essere ancora regolati dalla precedente normativa; ha dunque concluso nel senso che gli interessi dovuti da Poste s.p.a. erano quelli previsti a tergo del buono fino all’adozione del D.M. e poi quelli previsti da quest’ultimo con la decorrenza ivi indicata;

4. La sentenza, pubblicata l’8 giugno 2016, è stata impugnata dai sopra indicati ricorrenti con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui Poste s.p.a ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha infine depositato “rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. nel procedimento n. 1469/2017”.

Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria “per prendere atto della intervenuta rinuncia al ricorso con compensazione delle spese”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto ammissibile l’appello proposto da Poste s.p.a.

2. Il secondo mezzo denuncia invece violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1343 del 1963, del D.P.R. n. 74 del 1984, della L. n. 662 del 1996 e del D.P.R. n. 398 del 2003, del D.M. 13 giugno 1986, negli artt. 6 e 10, e dell’art. 1362 c.c., nonchè vizio di contraddittoria motivazione.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancata disapplicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 1343 del 1963, del D.P.R. n. 74 del 1984, della L. n. 662 del 1996 e del D.P.R. n. 398 del 2003, del D.M. 13 giugno 1986 negli artt. 6 e 10, ritenuta la violazione degli artt. 3 e 47 Cost. stante l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 in combinato disposto con il D.M. 13 giugno 1986, art. 6 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto titoli di debito pubblico i (OMISSIS) escludendo la dedotta disparità di trattamento tra la collocazione dei (OMISSIS) e la collocazione di titoli di credito o di investimento da parte del sistema bancario; si denuncia inoltre l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 in combinato disposto con il D.M. 13 giugno 1986, art. 6, del D.Lgs. n. 284 del 1999, del D.M. del tesoro, art. 9, comma 2; sempre con il terzo motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 47 Cost., della L. n. 216 del 1974, artt. 18, 18 bis e 18 ter nella L. n. 64 del 1986, art. 19 e vizio di motivazione sul medesimo punto.

4. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale anche per lo svolgimento di tale attività processuale.

L’accettazione della rinuncia da parte della società resistente esime dal pronunciarsi sulle spese.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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