Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13215 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17419/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS

GIULIO ZITO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZO Francesco

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CRI – COMITATO PROVINCIALE PALERMO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 250/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 16/11/2005, depositata il 01/03/2006

R.G.N. 1766/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.R.I. (Croce Rossa Italiana) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo il 7.12.2001 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 202.529.599 in favore di G.A., titolare della omonima ditta quale controvalore di diverse forniture di carburante effettuate tra il mese di aprile e quello di ottobre 2001 nei confronti della stessa Croce Rossa Italiana.

G.A. chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza dell’11.6.2002 il Tribunale di Palermo revocava il d.i.

opposto.

Successivamente, l’attuale ricorrente depositava documenti solo in quel momento rinvenuti, comprovanti l’esistenza di un rapporto di fornitura fra lo stesso e la C.R.I..

Con successivo provvedimento del 19 luglio 2002 lo stesso Tribunale, a seguito di ricorso cautelare di G.A., ritenuti sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora ordinò al Comitato provinciale della Croce Rossa di Palermo di pagare al ricorrente la somma di Euro 75.266,03.

G.A. proponeva quindi appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della C.R.I. al pagamento della complessiva somma di Euro 75.266,03 di cui Euro 8.601,98 per interessi.

La Corte d’Appello di Palermo condannava la C.R.I. Comitato Provinciale di Palermo al pagamento della somma di Euro 64.922,43 in favore di G.A., ma riteneva non dovuta dalla C.R.I. la somma di Euro 8.601,98 per interessi.

Proponeva ricorso per cassazione G.A. mentre parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1224 c.c., art. 33 c.p.c., art. 183 c.p.c.. Erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene parte ricorrente che il Giudice d’Appello ha errato per aver ritenuto inammissibile la sua domanda, formulata in sede di giudizio di primo grado ed accolta in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c..

Ha infatti ritenuto la Corte che il relativo petitum, avendo ad oggetto il maggior danno, costituiva domanda nuova ed autonoma che non poteva essere proposta in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con la comparsa di risposta.

Secondo il ricorrente invece la domanda di Euro 8.601,98 non può essere considerata, come ha ritenuto la Corte, quale domanda nuova ed essa trova il suo fondamento nel comportamento negligente ed inadempiente di controparte.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte infatti la domanda di interessi moratori costituisce domanda nuova perchè presuppone l’introduzione in giudizio di un ulteriore elemento di fatto, quello della colpa del debitore conseguendone che, anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 184 c.p.c., tale domanda non poteva essere formulata al di fuori dell’atto introduttivo del giudizio (Cass., 5 giugno 2006, n. 13183; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2331; Cass., 29 ottobre 2001, n. 13415).

Alla luce di tale giurisprudenza il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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