Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13215 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5426-2013 proposto da

RHONE MEDITERRANEE SPA IN LCA, (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO RUBINO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

M.F., GENERALI ASSICURAZIONI SPA, C.

P., P.G., TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3953/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/12/2012, R.G.N. 1919/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ALFREDO RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 dicembre 2012 la Corte d appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale dl Nola, dichiarava la concorrente responsabilità di M.F. e C.P. in ordine alla causazione del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) e condannava, nel contraddittorio con la Rhone Mediterranee S.p.A. in l.c.a., la Generali S.p.A., quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al pagamento in favore dell’appellante M. della somma di Euro 11.259,00, oltre accessori, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Rilevava la corte territoriale (per quel che interessa in questa sede) l’infondatezza dell’eccezione dl carenza di legittimazione passiva formulata dalla Rhone Mediterranee S.p.A., in liquidazione da epoca anteriore al sinistro, posto che essa era stata convenuta in giudizio quale litisconsorte processuale del F.G.V.S., unico destinatario della pronunzia di condanna.

Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Rhone Mediterranee S.p.A. in l.c.a., affidato a due motivi.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, evocando “insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente a un fatto decisivo per il giudizio”, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla Rhone Mediterranee S.p.A., in liquidazione da epoca anteriore al sinistro, sul rilevo che la stessa era stata convenuta in giudizio quale litisconsorte processuale del F.G.V.S., unico destinatario della pronunzia di condanna. Deduce che l’odierna ricorrente non poteva essere ritenuta litisconsorte del responsabile civile, non essendo all’epoca del sinistro operante il vincolo litisconsortile per totale assenza di copertura assicurativa, sicchè la condanna disposta dalla corte territoriale avrebbe potuto riguardare solo il responsabile civile e non la decotta compagnia assicuratrice.

Il motivo, per come formulato, appare inammissibile, poichè postula un vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione che non assume rilievo in sede dl legittimità ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/14, applicabile ratione temporis alla decisione impugnata.

In ogni caso, la censura è infondata.

La L. n. 990 del 1969, all’art. 19 ha istituito un “Fondo di garanzia per le vittime della strada” per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso in cui (lett. c) il veicolo risulti assicurato presso un’impresa – operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà dl prestazione di servizi – che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il successivo art. 23 stabilisce che nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 19, lett. c) deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice.

Sulla base del combinato disposto delle norme summenzionate, correttamente è stata dunque evocata in giudizio la Rhone Mediterranee S.p.A., posta in l.c.a. in epoca anteriore al sinistro, stante la sua posizione di mero litisconsorte processuale, senza che, del resto, sia stata emessa alcuna statuizione di condanna nel confronti della stessa.

2. Con il secondo motivo, evocando “insufficiente e contraddittoria motivazione”, la ricorrente lamenta che la corte territoriale non aveva considerato che, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29 l’impresa designata dal F.G.V.S. che ha risarcito il danno nel caso previsto dall’art. 19 della stessa legge, lett. c) è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti sia dell’assicurato che del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa;

conseguentemente, l’onere economico della condanna pronunciata dalla corte d’appello andava a gravare sulla odierna ricorrente.

La censura va disattesa.

Richiamate preliminarmente le argomentazioni in precedenza svolte in ordine al vizi denunciabili in sede dl legittimità, va osservato che la surroga dell’impresa designata è espressamente prevista dalla legge e che la stessa non risulta azionata, di modo che difetterebbe, nella specie, anche un interesse concreto ed attuale dell’odierna ricorrente.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cessazione, non avendo gli intimati svolta attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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