Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13215 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15743-2013 proposto da:

PR.NU. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. CRESCENZIO 2 presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in

ROMA, P. DEL FANTE 2 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PALMIERI, e rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA RITA DE

ANGELIS giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 2500/2012,

depositata il 9 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L’Università degli Studi di Firenze conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Pr.Nu. affinchè fosse condannato alla restituzione di alcune lettere firmate tra gli altri da M., Pa., S., L., indirizzate al defunto scrittore P.A., che il convenuto deteneva ormai senza giustificazione.

Rilevava in citazione che il noto scrittore P.A. aveva istituito l’attrice sua erede universale, e che già nel 1974, a mezzo dell’esecutore testamentario si era rivolta al fratello del convenuto, del quale quest’ultimo era poi divenuto erede, al fine di ottenere la restituzione delle lettere in questione. In tale circostanza il defunto Pr.Pa. con missiva del 22 novembre 1974 aveva ribadito che le lettere gli erano state consegnate brevi manu al fine della loro pubblicazione, manifestando l’intento di restituirle una volta terminata l’attività editoriale.

Tuttavia sebbene fosse avvenuta la pubblicazione dell’epistolario nell’ambito di un volume del Pr.Pa., le lettere non erano state più riconsegnate all’Università, la quale, dimentica del fatto di esserne già proprietaria, nel 2000, tramite il centro ” P.A.” istituito dallo stesso Ateneo al fine di dare attuazione alle volontà testamentarie del de cuius, aveva cercato di acquistare il carteggio dal convenuto, salvo poi richiederne la restituzione, una volta avvedutasi che si trattava di beni già di sua proprietà.

Ottenuto il sequestro giudiziario delle lettere, il convenuto si è costituito sostenendo che in realtà le missive erano state donate al fratello dal de cuius, posto che delle stesse non se ne faceva menzione nel testamento del P.A., nonostante il suo contenuto di estremo dettaglio.

In ogni caso aveva maturato il diritto di proprietà per usucapione, concludendo quindi per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 23598 del 2006 accoglieva la domanda dell’Università e condannava il Pr.Nu. alla restituzione del carteggio di cui al capo A) del dispositivo, ovvero, in caso di mancata restituzione, al risarcimento dei danni liquidati in Euro 50.000,00.

A seguito di appello avanzato dal convenuto, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2500/2012 confermava quasi integralmente la decisione del Tribunale ritenendo che non fosse stata provata la detenzione da parte del convenuto di alcune delle missive indicate in citazione, riducendo per l’effetto l’ammontare delle somme dovute a titolo risarcitorio, nell’ipotesi di mancata consegna delle lettere nel termine sopra indicato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pr.Nu. sulla base di quattro motivi.

L’Università degli Studi di Firenze ha resistito con controricorso.

2. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente segnala la presenza nella sentenza di tre errori materiali così come riportati alle pagg. 10 ed 11 del ricorso, errori la cui esistenza non è sostanzialmente contestata da parte della controricorrente.

Tuttavia, come riconosciuto dallo stesso ricorrente trattasi di errori che non hanno inciso sulla correttezza in diritto della decisione, sicchè non risolvendosi la loro segnalazione in censure riconducibili ad una delle ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, va richiamato il costante orientamento di questa Corte per il quale va esclusa la possibilità di poter procedere alla correzione degli errori in esame, posto che l’istanza di correzione dell’errore materiale deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione (Cass. n. 5727/2015; Cass. n. 21492/2005; Cass. n. 3968/2005).

3. Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c..

In particolare la Corte distrettuale ha disatteso la tesi di parte ricorrente, secondo cui le lettere oggetto di causa sarebbero state in precedenza donate al fratello, osservando che la proprietà delle stesse competeva all’Università in quanto istituita dal P.A. quale propria erede universale.

A nulla valeva poi invocare le previsioni testamentarie, le quali non avevano previsto alcunchè in ordine a tali missive.

Peraltro, proprio perchè il de cuius si era profuso in adeguate specificazioni in ordine ai beni oggetto delle disposizioni a titolo di legato (una delle quali aveva beneficiato anche il Pr.Pa.), il silenzio serbato sul punto non poteva che portare alla conclusione secondo cui si trattava di beni spettanti all’erede attesa la vis expansiva dell’istituzione a tale titolo.

Il ricorrente, pur non contestando tale interpretazione dell’art. 588 c.c., appunta però la sua critica in merito alla diversa interpretazione della missiva del 22 novembre 1974, inviata dal Prof. Pr.Pa. all’esecutore testamentario.

Con la stessa si esprimeva il dovere di informare l’esecutore “che attualmente si trova presso di me una parte dell’epistolario (OMISSIS), e precisamente….. Le lettere in questione mi sono state consegnate brevi manu dallo stesso P.A. nell’aprile 1973, perchè ne curassi la pubblicazione in volume…..Inoltre la informo che – venendo incontro in ciò all’esplicito desiderio del compianto scrittore – intendo restituire l’intero pacchetto di lettere all’erede universale designato da P.A. con testamento olografo (la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze) non appena sarà uscita in volume l’edizione critica da me curata…”.

La missiva de qua è stata interpretata dalla sentenza impugnata nel senso che era da escludersi che le lettere fossero state donate al mittente (in tal senso si è evidenziato che la richiesta di acquistarle a distanza di oltre venti anni dalla morte dell’originario proprietario, era da ricondurre ad una gestione approssimativa del patrimonio ereditario, ma non costituiva la prova della donazione), come comprovato dal fatto che si parlava di una consegna avvenuta brevi manu (e non già di un trasferimento della proprietà) e della volontà di restituire le missive all’esito dell’attività scientifica nella quale il Pr.Pa. era impegnato, avvalendosi quindi di un verbo che appare incompatibile con l’esistenza di un diritto di proprietà in capo allo scrivente.

Assume tuttavia il ricorrente che tale interpretazione sarebbe erronea ed in violazione dei canoni ermeneutici della buona fede e dell’art. 1362 c.c., comma 2, occorrendo interpretare la volontà delle parti sulla scorta del loro complessivo comportamento, essendosi trascurata la circostanza che successivamente il Pr.Pa. aveva omesso di consegnare le missive all’erede.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve evidenziarsi che la tesi difensiva del ricorrente è volta a supportare la conclusione secondo cui le missive oggetto di causa erano in realtà di proprietà del Pr.Nu., per essergli state donate dal de cuius.

Ebbene non può non rilevarsi che per l’accoglimento di tale prospettazione sarebbe stato in ogni caso necessario fornire la prova che effettivamente le missive furono donate, prova che la parte vorrebbe ricavare da una missiva proveniente da parte dello stesso donatario e quindi contenente in parte qua, ove si accedesse all’interpretazione suggerita dal ricorrente, dichiarazioni pro se, evidentemente inidonee a fungere da prova in favore dello stesso dichiarante.

L’esistenza della presunta donazione, anche a voler accedere alla conclusione che si tratti di una donazione manuale, rimarrebbe comunque priva di un adeguato supporto probatorio, non potendosi desumerne la sussistenza per la sola circostanza oggettiva della disponibilità delle lettere alla morte del de cuius, e per il fatto che chi ne aveva la disponibilità se ne affermi proprietario per averle ricevute in consegna dall’originario titolare.

Ma anche a voler superare tali assorbenti considerazioni, il motivo appare privo di fondamento.

A tal fine deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte per il quale, in materia di contratti, così come di atti negoziali unilaterali, con riguardo all’interpretazione adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss., e sulla (in) coerenza e (il) logicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

Appare al Collegio che le censure mosse, lungi dal denunziare la violazione di regole ermeneutiche, mirino nella sostanza a contestare la correttezza dell’interpretazione offerta della missiva da parte dei giudici di merito, suggerendone un’alternativa lettura, senza che le citriche denotino l’assoluta impraticabilità della soluzione raggiunta dalla sentenza impugnata.

In tal senso deve infatti ricordarsi che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una previsione sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

In aggiunta a tali considerazioni, che appaiono già preclusive della accoglibilità del motivo, deve poi evidenziarsi che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il criterio ermeneutico fondamentale, la cui applicazione può risultare anche preclusiva del ricorso agli altri criteri legali, è quello fondato sul senso letterale delle parole.

La soluzione della Corte distrettuale risulta avere fatto adeguata applicazione di tale canone interpretativo, supportando la soluzione con ampia ed adeguata motivazione, evidenziando come l’utilizzo del verbo “consegnare” per giustificare l’attuale disponibilità delle lettere accompagnato dall’espressione “brevi manu” denoti l’assenza di formalità e soprattutto la carenza di una volontà da parte del P.A. di trasferire la proprietà del bene. Tale primo elemento sintomatico dell’inesistenza di una donazione è stato poi avvalorato dalle successive espressioni utilizzate dal mittente con le quali si dichiarava la volontà di “restituire” le missive all’erede universale, lemma questo che semanticamente non appare in grado di supportare la diversa interpretazione patrocinata dal ricorrente, secondo cui con lo stesso si intendeva manifestare la volontà di successivamente alienare le lettere alla stessa Università, apparendo il verbo restituire piuttosto indicativo della volontà di riconsegnare il bene a chi già ne era proprietario per titolo successorio.

Avvalora poi la soluzione qui contestata anche l’ulteriore considerazione che l’autore della missiva è sicuramente un uomo di lettere, aduso a padroneggiare la lingua italiana e quindi ben conscio della diversa valenza dei termini linguistici utilizzati, dovendosi quindi escludere che il ricorso a ben precise espressioni possa essere il frutto di un equivoco da parte dell’autore circa la loro effettiva portata.

4. Il secondo motivo di ricorso denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 2697, 1160, 1141, 1146 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si osserva che la sentenza gravata ha rigettato l’eccezione di usucapione sollevata sul punto da parte del ricorrente, in quanto mancava la prova che il dante causa del ricorrente prima, e poi quest’ultimo avessero effettivamente avuto il possesso delle lettere. La menzionata missiva faceva propendere per l’esistenza di una mera detenzione, alla quale non era mai seguita un’interversione del possesso.

Inoltre, sempre secondo la conclusione dei giudici di merito, la missiva de qua non poteva essere intesa come atto di interversione, trattandosi di una risposta, non già ad un’intimazione a restituire le lettere, ma ad un semplice invito, come confermato dall’utilizzo, nella missiva dell’esecutore testamentario, dei verbi al tempo condizionale.

Tali conclusioni sono contestate dal ricorrente il quale sostiene che a far data dal 1974 il fratello aveva posseduto l’epistolario, in maniera pacifica, continua, ininterrotta e non clandestina. Inoltre, anche ove volesse accedersi alla tesi dell’iniziale detenzione, il rifiuto opposto nel 1974 alla riconsegna delle lettere non può che concretare un’ipotesi di interversione del possesso.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

In primo luogo occorre evidenziare che il motivo denunzia l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, sulla scorta della novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omettendo però di considerare che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, sicchè alla fattispecie è destinata a trovare applicazione ancora la vecchia disposizione della norma in oggetto.

Le critiche del Pr.Nu. non colgono però nel segno.

Il motivo in larga parte si fonda sulla diversa interpretazione della missiva del 22/11/1974 già avversata, ma in maniera ritenuta inidonea, come osservato in occasione della disamina del primo motivo di ricorso.

Dalla missiva de qua non è dato in alcun modo ricavare la prova del possesso originario delle missive in capo al dante causa del ricorrente, emergendo piuttosto un espresso riconoscimento della propria qualità di detentore, come comprovato dal fatto che si parla di missive consegnate brevi manu, e cioè al fine, connotato anche da una temporaneità sotto il profilo cronologico, di permettere al detentore di poterne fare uso in vista della pubblicazione di un volume illustrativo del loro contenuto.

Per l’effetto deve escludersi che Pr.Pa. avesse ab origine conseguito il possesso delle lettere, sicchè non possono trovare applicazione la maggior parte delle norme di cui si denunzia la violazione.

Ai fini quindi del maturare dell’usucapione, è necessario, ex art. 1141 c.c., comma 2, dimostrare il mutamento del titolo del godimento, da detenzione in possesso, e ciò mediante il compimento di un atto di interversione.

A tal fine occorre richiamare il costante principio per il quale (cfr. Cass. n. 27521/2011) in tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l’accertamento, in concreto, dei suoi estremi integra un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicchè nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione (Cass. n. 5419/2011).

A ciò deve aggiungersi che (cfr. Cass. n. 12968/2006) se l’interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, è necessario che le stesse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto l’intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (conf. Cass. n. 1296/2010). La Corte distrettuale con motivazione congrua ed esente da mende logiche, ha appunto escluso la possibilità di ritenere che dalla missiva del 1974 fosse possibile evincere un atto di interversione del possesso, facendo appunto leva sullo stesso tenore della lettera alla quale il Pr.Pa. rispondeva, missiva che era priva del carattere della perentorietà per la richiesta di restituzione, e che pertanto non consentiva di attribuire alla risposta un intento di mutare il titolo del proprio godimento.

Alle considerazioni validamente espresse dai giudici di merito, va poi aggiunto che nella stessa lettera del novembre del 1974, il Pr.Pa., nello spiegare le ragioni per le quali aveva la disponibilità delle lettere, ricordava che si trattava di una consegna avvenuta brevi manu e per uno specifico scopo, riconoscendo quindi in maniera evidente la propria qualità di mero detentore, nonchè di essere tenuto alla restituzione del bene alla Facoltà di Lettere, espressamente individuata quale erede universale, e quindi proprietaria del carteggio.

Appare al Collegio quindi del tutto incompatibile, anche dal punto di vista logico, volere attribuire la valenza di atto di interversione del possesso a quello stesso atto con il quale il detentore riconosce di essere tale e di essere tenuto alla restituzione delle lettere, una volta portata a termine la pubblicazione del volume destinato ad illustrarne il contenuto. D’altronde se la detenzione era funzionale all’attività scientifica nella quale si era impegnato il Pr.Pa., connotando quindi il rapporto originario intercorso con il P.A. in termini di comodato (come sostanzialmente confermato dalla missiva invocata dal ricorrente), occorre ricordare che sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 8213/2016) la mera mancata riconsegna del bene al comodante, addirittura nonostante le reiterate richieste di questi, a seguito di estinzione del comodato è inidonea a determinare l’interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sè, di integrare un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all’obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario.

Ne discende che anche la conservazione della disponibilità delle lettere da parte del Pr.Pa., nonostante l’avvenuta pubblicazione del volume, e malgrado la pubblicità di tale opera, non consente di individuare il compimento di un valido atto di interversione del possesso, con la conseguente infondatezza del motivo di ricorso in esame.

5. Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 180 c.p.c., comma 2, e art. 183 c.p.c., comma 5, nella formulazione all’epoca vigente.

Si sottolinea che erroneamente è stata accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente proposta irritualmente dall’Università solo con le memorie di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2.

In realtà nell’atto di citazione, l’attrice aveva richiesto solo la condanna alla restituzione delle missive, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva e come tale inammissibile la richiesta di attribuzione del risarcimento per equivalente monetario formulata nelle suddette note.

La doglianza è del tutto priva di fondamento.

La Corte di merito ha correttamente escluso che la richiesta de qua fosse idonea a determinare una mutatio libelli, e ciò in linea con quanto reiteratamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 12964/2005), secondo cui il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore che si realizza mediante l’attribuzione, al creditore, di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e quindi si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'”eadem res” dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l’oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice “emendatio libelli” la richiesta di risarcimento per equivalente allorchè sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica. Allo stesso modo, nelle obbligazioni contrattuali è consentito all’attore che abbia invano rivolto l’istanza diretta ad ottenere la restituzione di una cosa determinata, della quale il debitore più non dispone, modificare la domanda richiedendo il risarcimento per equivalente, senza che ciò sia impedito dalla eventuale preventiva conoscenza dell’impossibilità della restituzione, atteso che per poter dare rilievo a tale situazione di impossibilità di adempiere all’obbligo restitutorio, al fine di giustificare la “emendatio libelli”, è necessario che sul punto intervenga l’ammissione in giudizio del debitore (in senso conforme ex multis Cass. n. 22223/2014).

La richiesta formulata dall’attrice quindi non determina la proposizione di una domanda nuova, e risulta essere stata avanzata nel rispetto delle preclusioni di rito, e cioè ben prima della scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, che secondo la disciplina processuale dell’epoca, costituiva la barriera preclusiva alla fissazione del thema decidendum.

6. Il quarto motivo, infine, denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., in quanto la Corte avrebbe ritenuto corretta la decisione del Tribunale di disporre una CTUI al fine di provvedere alla quantificazione del valore delle missive non restituite, supplendo in tal modo alle carenze in punto di prova nelle quali era incorsa l’attrice.

Il motivo è del pari infondato avendo il giudice di appello correttamente evidenziato che l’esperimento della CTU non poteva ritenersi suppletiva o sostitutiva dell’onere della prova che incombeva sull’Università, posto che, essendo stata provata la disponibilità in capo al Pr. delle missive (così come più precisamente individuate all’esito del giudizio di secondo grado) l’ausilio del tecnico si palesava necessario al limitato fine di determinare con precisione il valore economico dei beni di cui era rifiutata la restituzione, valore economico che emergeva in maniera indiscutibile, anche alla luce delle pregresse trattative intercorse tra le parti per l’alienazione del carteggio.

A sostegno della correttezza della soluzione del giudice di merito valga il richiamo ai principi di questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 1190/2015) in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, come ad esempio per procedere alla quantificazione del danno.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese vanno regolate in base al principio della soccombenza.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 del testo unico, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15% sui compensi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 12, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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