Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13215 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15469/2017 proposto da:

New Parking Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gaetano Koch n.

42, presso lo studio dell’avvocato Amodio Vitantonio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Baroncini Marco

Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., P.M., Immobiliare Le Barche S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 13, presso lo studio

dell’avvocato Verino Mario Ettore, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Zambelli Franco, Zambelli Matteo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte delle

Gioie n. 13, presso lo studio dell’avvocato Valensise Carolina, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cervio Emanuele,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1650/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – New Parking Company s.r.l. agiva in giudizio nei confronti del suo ex amministratore C.V., di Immobiliare Le Barche s.r.l. e dei soci di questa, P.M. e F.G., deducendo che tali soggetti avevano indotto con artifici e raggiri la società stessa a vendere un compendio immobiliare di sua proprietà a un prezzo vile, lontano dalle quotazioni di mercato. In particolare, la società attrice faceva valere la responsabilità ex art. 2476 c.c. di C., quale amministratore; prospettava, con riferimento agli altri convenuti, la responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c.. La domanda aveva ad oggetto il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra il valore di vendita dell’immobile – vendita che si era conclusa in data 11 giugno 2004 al prezzo di Euro 775.000,00 – e il valore assegnato a tale bene dalla banca con cui Immobiliare Le Barche aveva concluso un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria nella medesima data: valore pari a Euro 1.925.000,00. L’attrice assumeva di essere venuta a conoscenza di quest’ultima stima solo nel 2011, quando aveva preso visione del citato contatto di apertura di credito.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Milano rigettava la domanda attrice in quanto riteneva fondata l’eccezione di prescrizione proposta; accoglieva invece la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria svolta dagli evocati in giudizio, che avevano assunto esservi stata, da parte della controparte, piena consapevolezza dell’intercorsa prescrizione.

2. – In sede di gravame, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado. Osservava, in sintesi, essere pacifica, in causa, la circostanza per cui New Parking risultava a conoscenza del valore da assegnare all’immobile fin dal 2004: tale evenienza, veniva spiegato, era stata allegata da Immobiliare Le Barche con la sua comparsa di costituzione e non era stata contestata. La Corte distrettuale aggiungeva che il valore del bene dipendeva dalla sua destinazione urbanistica e che l’inserimento dell’area su cui insisteva l’immobile nel piano di recupero del Comune, approvato con Delib. 12 maggio 2009, era sicuramente nota all’appellante “e ciò, se non al momento della stipula del contratto, quantomeno -come espresso dal giudice di prime cure – dal momento in cui (era) stato sottoscritto l’atto di rettifica e destinazione catastale del 2006”: doveva infatti considerarsi oggetto di “una previsione realistica e plausibile”, avendo riguardo alla destinazione urbanistica, nota quantomeno dal 2006, il fatto che “tale piano regolatore potesse essere approvato nei termini in cui lo (era) stato”. Il giudice del gravame respingeva, da ultimo, la censura vertente sulla condanna dell’appellante per lite temeraria osservando come il tenore dell’atto d’appello confermasse che l’azione era stata proposta nella piena consapevolezza della prescrizione del diritto azionato.

3. – La sentenza della Corte di Milano, pubblicata il 18 aprile 2017, è impugnata per cassazione da New Parking Company con un ricorso fondato su di un unico motivo. Resistono con controricorso C.V., Immobiliare Le Barche s.r.l., P.M. e F.G.. In prossimità dell’adunanza New Parking Company ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Immobiliare Le Barche, P. e F.: rinuncia che è stata accettata.

C. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e, in conseguenza, dell’art. 96 c.p.c. “per avere la Corte di appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, dichiarato la prescrizione dell’azione e ritenuto responsabile la banca di aver agito in giudizio per mala fede o colpa grave e, comunque, omissione dell’esame sui fatti decisivi per il giudizio nel merito della questione già oggetto di discussione tra le parti”. L’istante rileva come la piena consapevolezza dell’illecito fosse insorta in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto e che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, tale circostanza assumerebbe rilievo decisivo. Deduce, altresì, che quanto affermato dalla Corte di appello con riguardo alla mancata contestazione della circostanza relativa all’acquisizione della consapevolezza, da parte di essa istante, del reale valore dell’immobile, trovava smentita nelle deduzioni svolte dalla stessa New Parking Company nella prima e nella terza memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. La ricorrente assume, inoltre, che il rigetto della propria doglianza riguardante la condanna ex art. 96 c.p.c. si baserebbe su “empiriche sensazioni” del giudice di appello.

2. – Il motivo è inammissibile.

La ricorrente richiama la disciplina della prescrizione del diritto del risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c.c.).

Tale prescrizione, come è noto, decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. 25 maggio 2010, n. 12699; Cass. 11 settembre 2007, n. 19022).

Il ricorso non contiene alcuna circostanziata censura che investa l’applicazione, in concreto, di siffatta regula juris, che la Corte di merito non ha del resto disatteso: detta Corte ha piuttosto ritenuto che la conoscenza del reale valore del bene (da cui non poteva che discendere la consapevolezza dell’illecito, in tutte le sue componenti, del danno e del nesso di causa) dovesse farsi risalire alla data di stipula del contratto di compravendita e della contestuale apertura di credito, o al più tardi, all’anno 2006, allorquando fu sottoscritto un “atto di rettifica e destinazione catastale” relativamente all’immobile di cui trattasi. E poichè l’accertamento relativo all’acquisizione della vocazione urbanistica dell’immobile nel 2006 (accertamento che si fonda su di un apprezzamento delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito) non è stato efficacemente censurato, a nulla vale opporre che la società ricorrente ebbe a contestare l’allegazione di Immobiliare Le Barche circa la conoscenza, in capo alla ricorrente, del contratto di apertura di credito concluso nel 2004.

Per quel che concerne, poi, l’accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, va rilevato che in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero in difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo, per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012, il controllo di sufficienza della motivazione (Cass. 29 settembre 2016, n. 19298) e, per quelli depositati dopo, la verifica circa l’esistenza dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054) e l’accertamento circa l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ora, l’odierna ricorrente denuncia, nella rubrica del motivo, il mancato esame di fatti decisivi per il giudizio, ma non svolge in modo pertinente la censura. Va ricordato, in proposito, che l’art. 360, n. 5, cit., riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.).

D’altro canto, la Corte di appello ha motivato il rigetto della censura relativa alla condanna per lite temeraria conferendo rilievo al contenuto dell’atto di appello, il quale, ad avviso del giudice distrettuale, confermava che l’azione era stata “proposta nella piena consapevolezza della prescrizione del diritto azionato”. A tale argomentazione la società istante contrappone quanto da essa dedotto nella citazione di appello: la doglianza è, tuttavia, fuori bersaglio. Anzitutto – e in via assorbente -, non si comprende quale sia, nell’indicata prospettiva, il fatto storico, primario o secondario, che la Corte di merito avrebbe mancato di considerare (essendo incontestabile che esso non possa identificarsi in un atto processuale). In secondo luogo, la citazione di appello risulta essere trascritta solo parzialmente (con riguardo alle pagine 15, 16 e 17), onde la censura risulta comunque carente di autosufficienza. Da ultimo, lo stesso stralcio dell’atto che è stato riprodotto nel ricorso per cassazione dà conferma del rilievo svolto dalla Corte di merito: emerge infatti che l’appellante abbia dato atto, nella circostanza, della piena consapevolezza, in capo a New Parking Company, dello statuto urbanistico dei beni compravenduti, per come desumibile dall’atto integrativo di identificazione catastale (cfr. ricorso, pagg 22 s.) e, quindi, di quella consapevolezza che avrebbe dovuto indurre l’attrice a riconoscere la prescrizione del proprio diritto.

3. – Il ricorso coltivato nei confronti di C.V. va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Le spese sostenute dal detto controricorrente fanno carico alla ricorrente, in forza del principio di soccombenza.

5. – Il giudizio va invece dichiarato estinto nella parte in cui investe le posizioni di Immobiliare Le Barche, P.M. e F.G.: come si è detto, sul punto vi è stata rinuncia ex art. 390 c.p.c..

6. – In ragione dell’accettazione della rinuncia da pare dei nominati controricorrenti, non deve farsi luogo a condanna alle spese in favore dei medesimi (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso per la parte che riguarda la posizione di C.V.; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dello stesso C., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; dichiara estinto il giudizio tra New Parking, Immobiliare Le Barche s.r.l., P.M. e F.G..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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