Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13215 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso il decreto n. 275/09 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
6.10.09, depositato il 21/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
ROSARIO GIOVANNI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ricorreva il Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce del 06/10/2009 che l’aveva condannato al pagamento di somma in favore di P.G., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Non si costituiva il P..
Eccepisce il Ministero l’improponibilità della domanda che eventualmente poteva essere accolta solo dalla data di istanza di prelievo, trattandosi di procedimento davanti al Giudice Amministrativo; lamenta altresì il ricorrente che il primo giudice l’abbia condannato al pagamento delle spese giudiziali, nonostante esso Ministero si fosse rimesso al Giudice circa la pronuncia di merito.
Il collegio aderisce alle indicazioni della relazione in atti che ha concluso per la manifesta infondatezza.
Da un lato l’assenza o il ritardo dell’istanza di prelievo potrebbe eventualmente incidere sul quantum, ma non certo sul diritto al risarcimento; (tra le altre Cass. N. 28428 del 2008), dall’altro, anche nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, ai fini della determinazione delle spese, vale il principio della soccombenza (per tutte Cass. N. 1101 de 2010).
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011