Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13214 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6906/2006 proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 49-A, presso lo studio dell’avvocato

FELICI Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI CAPITALIZZAZIONI S.P.A.

(OMISSIS), D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

sezione terza civile, emessa il 20/12/2004, depositata il 25/01/2005

R.G.N. 690/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato FELICI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità e il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma D.D. e la Nuova Tirrena s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta l’autovettura dello stesso D. sulla quale egli viaggiava quale terzo trasportato.

Con sentenza del 29.12.1998, n. 22628 il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda proposta dal C. e condannava i convenuti in solido fra loro al pagamento di L. 48.762.590, oltre accessori.

C. proponeva appello sul quantum debeatur.

La Nuova Tirrena si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 309/2005 la Corte d’Appello rigettava il gravame.

Proponeva ricorso per cassazione C.D..

Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2043, 2055, 2056, 2227 e 2729 c.c. e L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non gli ha riconosciuto il danno da incapacità lavorativa specifica in quanto, come sostenuto dal C.t.u., egli non volgeva attività lavorativa.

Secondo il ricorrente invece tale circostanza non osta alla liquidazione del danno in oggetto.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello non ha escluso infatti il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica perchè l’attuale ricorrente, all’epoca del sinistro, non svolgeva attività lavorativa bensì perchè ha fatto propria la tesi del C.T.U. argomentata “con condivisibile motivazione” secondo la quale non era possibile riconoscere un danno da incapacità lavorativa specifica in considerazione della “natura ed entità delle lesioni subite dal C.”.

L’argomento utilizzato dalla Corte distrettuale è senz’altro fondato in quanto sostiene che un danno da invalidità specifica non poteva essere riscontrato, nella fattispecie, neppure in via presuntiva.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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