Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13214 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 106-19 proposto da:
I.M., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Tartini,
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Laura
Barberio, in via Casale Strozzi, n. 31;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. rapp.to e
difeso, ex lege, dall’Avv.ra Gen. Stato, VIA DEI PORTOGHESI 12-
ROMA;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il
23 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1383/18, pubblicata il 23 maggio 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da I.M., cittadino proveniente dal (OMISSIS), il quale ha riferito di aver abbandonato il paese a seguito del timore di essere ucciso da un gruppo di (OMISSIS) che lo avevano narcotizzato e sequestrato e, dopo la sua fuga lo avevano nuovamente cercato nella propria abitazione.
La Corte territoriale, ha rilevato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed evidenziava che sulla base di fonti internazionali attendibili nel (OMISSIS) non era ravvisabile una situazione di particolare criticità ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando che non erano stati allegati elementi idonei a definire la presumibile durata della sua esposizione a rischio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, il richiedente asilo, il quale in prossimità dell’odierna adunanza ha depositato istanza di sospensione o rinvio del procedimento.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio di cui fa parte un giudice ausiliario;
che, con le ordinanze nn. 32032/19 e 32033/19 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 6272, concernenti l’istituzione dei giudici ausiliari di Corte d’appello, in relazione agli artt. 3,25,106,2 e 111 Cost.;
appare dunque opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa su indicata.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020