Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13214 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1686-2013 proposto da:

C.M.S., C.A. (OMISSIS),

CO.AN., quali eredi legittimi di C.T.,

N.C. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante dei figli minori CO.MA.ST. e

C.G., quali eredi legittimi di CO.GI.

figlio di C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CURRO’, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DE MARZO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CA.TE., M.N., M.D., M.

A., M.F., M.C., FONDIARIA SAI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 279/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/11/2011, 475/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato SILVANA ANGELINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ca.Te., M.N., M.D., M. A., M.F. e M.C., nella qualità di eredi di M.R., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi B.M. e C.T. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS) in località (OMISSIS). Esponevano che l’autocarro condotto da B. M., di proprietà di C.T. e assicurato per la r.c. con la SAI Assicurazioni, collideva con l’autovettura di proprietà di G.F. e condotta da Co.Ce., sulla quale era trasportata M.M., che decedeva (come pure il Co.Ce.) a causa del violentissimo urto. Il procedimento penale instaurato contro Il B., nel quale si costituivano parti civili M.R. (poi deceduto) e Ca.Te., genitori dl M.M., si concludeva con sentenza con la quale il Tribunale dl Palmi, ravvisando il concorso di colpa tra l’imputato e il Co.Ce., condannava il B. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

La sentenza, gravata di appello e ricorso per cassazione, diveniva irrevocabile il 5.4.1980.

Nella contumacia del B., si costituiva il C. T. resistendo alla domanda e chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la Compagnia SAI, la quale, costituitasi, si opponeva alle pretese avanzate nel suoi confronti.

Interrotto per la morte di C.T., il processo veniva riassunto (anche) nei confronti degli eredi C.M.S., C.A., Co.An. e N.C..

2. Il Tribunale adito emetteva quindi sentenza non definitiva n. 605/2000. Alla prima udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, il procuratore degli eredi C. formulava riserva di appello.

3. Con sentenza definitiva del 7.6.2003 il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti degli eredi C., accogliendo invece per quanto di ragione la domanda avanzata nei confronti del B..

4. Avverso detta sentenza proponevano appello gli eredi M..

Si costituivano gli eredi C. opponendosi al gravame e formulando appello incidentale avverso la sentenza n. 605/2000, nella parte in cui, con riguardo alle richieste avanzate dagli eredi C. nei confronti della compagnia assicuratrice, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 1917 c.c. ed aveva rigettato la domanda dl manleva per intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurato ex art. 2952 c.c..

Si costituiva anche la Fondiaria SAI opponendosi ai gravami.

5. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24 novembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava gli eredi C. tenuti in solido con B. M. al risarcimento dei danni riconosciuti con la sentenza dl primo grado, condannandoli al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado di giudizio; dichiarava inammissibile l’appello incidentale spiegato dagli eredi C. che condannava alla rifusione delle spese del grado in favore di Fondiaria SAI. La corte territoriale perveniva all’affermazione della concorrente responsabilità del C.T. sulla base della presunzione di colpa del proprietario sancita dall’art. 2054 c.c., comma 3, e della sentenza penale irrevocabile di condanna del B..

L’appello incidentale spiegato dagli eredi C. era ritenuto inammissibile In quanto formulato avverso sentenza che, seppur indicata dal Tribunale come non definitiva, aveva in realtà contenuto sostanziale di sentenza definitiva (ormai passata in giudicato al momento della proposizione della impugnazione incidentale), risolvendosi la pronuncia in una statuizione esaustiva in ordine alla domanda formulata nel confronti della compagnia assicuratrice, anche con riguardo alle regolamentazione delle spese di lite.

6. Contro la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi C. deducendo tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Inopponibilità della sentenza penale di condanna al proprietario dell’autoveicolo investitore.

Mancata prova da parte dei danneggiati della responsabilità del convenuto C.T.”.

Il motivo è infondato in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non è basata sulla efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di danno, ma sulla presunzione dl responsabilità solidale del proprietario del veicolo ex art. 2054 c.c., comma 3, avvalorata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna del conducente, liberamente valutata dal giudice.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 340 e 361 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ammissibilità dell’appello incidentale”.

Sostengono i ricorrenti che la corte territoriale aveva ritenuto Inammissibile l’appello incidentale spiegato dagli eredi C. sull’erroneo presupposto che la sentenza n. 605/2000, pur espressamente definita dal Tribunale come non definitiva, avesse in realtà contenuto sostanziale di sentenza definitiva.

Il motivo è infondato.

Con la menzionata sentenza n. 605/2000 il Tribunale, con riguardo alle richieste avanzate dagli eredi C. nel confronti della chiamata in causa SAI Assicurazioni, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 1917 c.c. e ha rigettato la domanda di manleva per intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurato ex art. 2952 c.c., condannando gli eredi C. alla rifusione delle spese processuali in favore della Compagnia SAI. In tal modo, il primo giudice ha definito la posizione degli eredi C. nei riguardi della compagnia assicurativa, come è reso palese dalla disposta regolamentazione delle spese processuali tra le parti e dalla circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, che la successiva sentenza del Tribunale del 7.6.2003, pur formalmente indicando ancora in epigrafe la SAI Assicurazioni, nulla ebbe a statuire riguardo alla posizione della compagnia assicurativa.

Appare quindi di tutta evidenza come la qualificazione della sentenza n. 605/2000 come pronuncia non definitiva trovi giustificazione con riferimento alle parti tra le quali il giudizio ebbe a proseguire, con esclusione del rapporto processuale tra gli eredi C. e la SAI Assicurazioni, definitosi con la suddetta sentenza.

3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso – “Omessa pronuncia sui motivi dell’appello incidentale. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5)” – il quale postula l’ammissibilità dell’appello incidentale, esclusa – come si è detto – dal passaggio in giudicato della sentenza n. 605/2000.

4. Alla stregua delle considerazioni volte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato notificato antecedentemente al 30.1.2013, non ricorrano i presupposti per il versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA