Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13214 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14008/2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VILLA DI

LUCINA 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ORSINI,

rappresentate e difeso dall’avvocato MARCELLINA DE PASQUALE;

– ricorrente –

contro

C.C. e C.R., elettivamente domiciliati ex lege

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso La Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMINE LOMBARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1370/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI.

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che:

con atto del 9 settembre 1993 C.V. citava in giudizio, davanti alla Pretura di Benevento, C.R. e C., chiedendo la condanna dei convenuti a rimuovere delle cannucce e delle piante di pino ed a costruire un muro di sostegno per evitare la rovina del muro di recinzione esistente nella proprietà del medesimo attore;

– C.V. esponeva che i convenuti avevano eseguito dei lavori di sbancamento nel loro fondo che, a suo avviso, avevano causato lo smottamento del muro di recinzione costruito dal proprio dante causa e sito nella sua proprietà, avevano piantato dei pini a distanza non regolamentare ed avevano fissato una “incannucciata” sulla rete metallica apposta sopra il summenzionato muro di recinzione;

– si costituivano i convenuti, eccependo C.C. il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo C.R. la dichiarazione di incompetenza del giudice, il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la rimozione di alcune piante poste a distanze non regolamentare, l’eliminazione dello scolo delle acque luride e bianche sul suo fondo e l’accertamento della comproprietà della particella di terreno (OMISSIS);

– istruita la causa a mezzo Ctu e testi, il Tribunale di Benevento, in seguito al soppressione della relativa Pretura, con sentenza n. 1925/06, rigettava tutte le domande delle parti;

C.V. proponeva appello contro la sentenza summenzionata e gli appellati non si costituivano;

– la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1370/13, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione delle piante e della “incannucciata”;

– C.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su due motivi;

– C.C. e R. hanno resistito ciascuno con controricorso;

– il solo ricorrente ha depositato memorie nei termini di legge.

Rilevato che:

– con il primo ed il secondo motivo che, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, C.V. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 115, 116 e 196 c.p.c., in quanto la corte territoriale, esercitando in maniera non corretta il suo prudente apprezzamento, non avrebbe considerato che dalla Ctu emergeva come il muro in questione non fosse in grado di sopportare spinte esercitate dal terreno e dalla Ctp risultassero lesioni, sconnessioni ed uno smottamento del medesimo muro;

– il ricorrente, in particolare, si duole della mancata rinnovazione della Ctu, nonostante la specificità delle sue contestazioni;

– i motivi sono inammissibili;

– in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria:

a) non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo a tale prova o risultanza probatoria un valore differente oppure quello che il legislatore riconosce ad una differente prova o risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);

b) abbia dichiarato di valutare la prova o la risultanza probatoria in questione secondo il suo prudente apprezzamento, nonostante siano soggette ad una specifica regola di valutazione;

qualora, invece, si affermi che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. L, n. 13960 del 19 giugno 2014, Rv. 631646);

– inoltre, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dovere osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10 giugno 2016, Rv. 640192);

– nella presente controversia, la corte territoriale non è incorsa in nessuna delle violazioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono giustificare la contestazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata osservanza del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

– se ne ricava che il ricorrente avrebbe dovuto eccepire, eventualmente, il difetto di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– peraltro, con riferimento a quest’ultima disposizione, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stabilendo che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

– l’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, ai sen del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, trova applicazione nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall’11 settembre 2012, è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo più inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nè in quello del precedente n. 4 (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10 giugno 2016, Rv. 640194);

– in particolare, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio motivazionale sussiste qualora la corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914);

– il ricorrente ha contestato, in questa sede, la valutazione delle prove utilizzate (in particolare, quella della Ctu) dalla Corte di Appello di Napoli per determinare l’insussistenza di un pericolo per il muro oggetto del contendere;

– la corte territoriale ha, però, affrontato la questione, richiamando le conclusioni del perito dell’ufficio, che aveva pure depositato una relazione suppletiva, nonchè le fotografie allegate alla consulenza d’ufficio, e ha escluso, allo stato, una pressione esercitata sul detto muro dal terreno;

– ne consegue che non è possibile prospettare l’omesso esame di un fatto o l’esistenza di una motivazione mancante od apparente e che, quindi, la doglianza sarebbe inammissibile pure ex art. 360 c.p.c., comma 1;

– infine, in ordine alla omessa motivazione concernente l’istanza di rinnovo de a Ctu, il giudice non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, nè di pronunciarsi sul punto (Cass., Sez. 3, n. 17693 del 19 luglio 2013, Rv. 628711-01), dovendo solo rispondere alle censure mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicchè l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non può integrare un vizio di omessa pronuncia o motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– nella specie la corte territoriale ha condiviso le conclusioni del Ctu, il quale aveva reso anche dei chiarimenti per rispondere alle contestazioni della parte, e ha fondato la propria decisione, altresì, sulla visione dei rilievi fotografici allegati alla perizia d’ufficio, da cui emergeva che il muro era “assolutamente immune da qualsivoglia segno di lesione o di cedimento”.

Atteso che:

– pertanto, il ricorso va respinto;

– le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo;

– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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