Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13214 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.R.L. ((OMISSIS)) C.A.
(OMISSIS) C.A.M. (OMISSIS)
elettivamente domiciliati in ROMA, presso VIA SAVASTANO 40,
rappresentati e difesi dagli avvocati DE STEFANO MAURIZIO e GUIDA
ANNA MARIA CARMELA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 353/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
dell’8.10.09, depositato il 07/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti C.A.M., A., R. L., impugnavano il decreto della Corte di Appello di Catanzaro dell’8/10/2001 che aveva rigettato il loro ricorso, volto at pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole; durata di procedimento. Non si è costituito il Ministero della Giustizia.
Il collegio aderisce alla relazione in atti, che ha concluso per la manifesta fondatezza.
Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. S.u. n. 1339/04) non rileva di regola la ” posta in gioco ” del procedimento presupposto, nè il comportamento delle parti, salvo indicazioni specifiche e circostanziate del Giudice di merito. Appare, al riguardo, del tutto apodittica l’affermazione del Giudice a quo per cui l’inattività delle parti, con cancellazione della causa dal ruolo (nella specie dopo circa 14 anni di durata) escluda automaticamente la sussistenza del danno.
E’ da ritenere dunque sussistente la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; assorbito il motivo relativo al vizio di motivazione.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno morale per un ritardo di 11 anni e 3 mesi (durata ragionevole 3 anni ), essendosi svolto il procedimento presupposto dal gennaio 1993 all’aprile 2007.
Va condannata l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito e del presente.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti la somma di Euro 10.500,00 cadauna per indennizzo, con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione a pagamento delle spese , liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011