Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13213 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6694/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato COLANTONIO

Luca, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PESARESI Carlo Alfonso giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CA.AL., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3355/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 19/04/05, depositata il 20/07/2005

R.G.N. 5227/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato COLANTONIO LUCA;

udito l’Avvocato PESARESI CARLO ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La F.lli Cavalloro s.n.c. e C.A. in proprio convenivano dinanzi al Tribunale di Viterbo Ca.Al. e R. nonchè l’Assitalia s.p.a. per sentir dichiarare la colpa prevalente di quest’ultimo per un sinistro verificatosi il (OMISSIS) e per chiedere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito.

I convenuti si costituivano contestando le domande attrici e proponendo domanda riconvenzionale per i danni da essi subiti.

Gli attori chiedevano inoltre ed ottenevano la chiamata in causa della Lloyd Adriatico s.p.a. per essere garantiti da ogni richiesta avanzata nei loro confronti. Quest’ultima aderiva alle difese formulate dagli attori.

Interveniva volontariamente in causa C.M., trasportato sul furgone dei C..

Il giudizio era interrotto a seguito del fallimento della società attrice e dell’attore in proprio e quindi riassunto dal Curatore fallimentare.

Il Tribunale, concessa la provvisionale L. n. 69 del 1990, ex art. 24, in favore della Curatela, ritenuta la responsabilità nella causazione del sinistro in misura dell’80% per C.A. ed in quella del 20% per C.R., condannava quest’ultimo in solido con Ca.Al. e l’Assitalia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 66.513,95 in favore di C. A. e di quella di Euro 540,15 in favore del Fallimento della F.lli Cavalloro Giuseppe & figli s.n.c.; condannava C. A., la Società (nell’ipotesi di ritorno in bonis) e la Lloyd Adriatico s.p.a. al pagamento in favore di C.R. della somma di Euro 3.324,13 e quella di Euro 10.129,98 in favore di Ca.Al.; condannava C.A. e la F.lli Cavalloro Giuseppe & figli snc (nell’ipotesi di ritorno in bonis), la Lloyd Adriatico s.p.a., C.R., Ca.Al.

e l’Assitalia s.p.a., in solido tra loro e nei rapporti interni in ragione del dichiarato concorso di colpa, al pagamento in favore di C.M. della somma di Euro 27.146,44.

Proponeva appello C.A. chiedendo che in riforma dell’impugnata sentenza i C. e l’Assitalia s.p.a. fossero condannati in solido all’integrale risarcimento dei danni da lui subiti e, in via subordinata, che fosse diversamente determinato il concorso di colpa imputando la prevalenza dei medesimi danni agli appellati.

Rimanevano contumaci i C..

Si costituiva l’Assitalia s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello, svolgendo appello incidentale e domandando: dichiararsi l’esclusione di ogni responsabilità e/o colpa di C.R.; quindi rigettarsi la domanda proposta dall’appellante in primo grado, con dichiarazione di restituzione delle somme percepite in ragione della concessa provvisoria esecuzione della sentenza.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’Appello principale e quello incidentale.

Proponeva ricorso per cassazione C.A..

Resisteva l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso C.A. denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle lamentate incongruenze, incertezze ed omissioni presenti nella C.T.U. tecnico – modale redatta dall’Ing. P.P.R. nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Viterbo”.

Il motivo verte interamente su una critica di merito della C.t.u., ed afferma che la sentenza non ha motivato l’accoglimento dei relativi risultati, nè ha preso in considerazione la C.t. di parte ricorrente.

Il motivo non può essere accolto avendo l’impugnata sentenza adeguatamente, seppur sinteticamente, motivato le ragioni della sua decisione, in particolare affermando che gli accertamenti del C.t.u.

sono integralmente da recepirsi, anche in relazione alla testimonianza del C.M.. Mentre, per quanto riguarda la C.t.p., l’impugnata sentenza svolge ampie ed articolate contestazioni.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in materia di concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso”.

Sostiene parte ricorrente che in ragione delle rilevanti incertezze nella ricostruzione della dinamica del sinistro il Giudice di Appello avrebbe almeno dovuto applicare l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente imputazione della responsabilità in misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti coinvolti.

Neanche tale motivo può essere accolto.

La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, costituisce infatti un criterio soltanto sussidiario rispetto alla presunzione, che incombe su ciascuno dei conducenti, prevista dal comma 1 dello stesso art. 2054 c.c.. Ne consegue che tale presunzione trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui il grado di responsabilità non possa essere ripartito secondo le normative generali in materia di concorso di colpa (Cass., 12 aprile 1996, n. 3434; Cass., 24 gennaio 2006, n, 1317).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte soccombente alle spese del processo di cassazione, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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