Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13213 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33557/2018 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

I sezione civile della Corte di Cassazione, rapp. E difeso dall’avv.

SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in pers. Del Ministro p.t., rapp.to e difeso

dall’Avv.ra Generale Stato, dom. in ROMA, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato in data 11.10.2018, ha rigettato la domanda proposta da A.E., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile (costui aveva riferito di essere fuggito dal (OMISSIS) per il timore di essere arrestato dalle forze dell’ordine, avendo lo stesso ucciso lo zio per difendersi da un’aggressione di quest’ultimo originata da un litigio per il possesso di un’imbarcazione appartenuta al padre).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo paese di provenienza.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione A.E., affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente allo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett g).

Si duole il ricorrente che il giudice di merito ha errato nel non riconoscergli la protezione sussidiaria nonostante che, alla luce della copiosa documentazione prodotta (Report di ONG internazionali, articoli di giornali, comunicati del Ministero degli Esteri) di cui al doc. 6 del fascicolo di parte di primo grado, sussistessero i presupposti per l’accoglimento del suo ricorso.

L’esame delle censure del ricorrente postula l’accesso al fascicolo d’ufficio al fine di verificare la presenza o meno dei documenti asseritamente prodotti dal richiedente ed indicati nel ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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